INPS - L. 104/92 - PERMESSI PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP - ULTERIORI ISTRUZIONI DELL’INPS

 

Con circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, l’Inps ha illustrato le modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, alla disciplina dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità (cfr. Not. n. 1/2011).

Ora con messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011, l’Istituto è tornata sull’argomento per fornire alcuni chiarimenti di carattere operativo-procedurale in merito ai paragrafi 2 e 7 della suddetta circolare

Nel paragrafo 2 della circolare n. 155/2010, l’Inps ha, fra l’altro, evidenziato che il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile:

- viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, coniuge, parenti o affini di persona con disabilità in situazione di gravità entro il secondo grado (anziché entro il terzo grado, come prima previsto);

- può essere esteso ai parenti ed agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, ovvero siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nell’ipotesi in cui uno solo dei menzionati soggetti (coniuge, genitore) si trovi nelle situazioni sopra descritte (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Il riformulato art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce inoltre che il diritto a fruire dei giorni di permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza allo stesso figlio con disabilità grave tale diritto è tuttavia riconosciuto ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente, nel limite di tre giorni per soggetto disabile.

In ordine al riferimento alle patologie invalidanti contenuto nel paragrafo di cui trattasi, il messaggio n. 1740/2011 precisa ora che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in questione, deve allegare in busta chiusa, indirizzata al Centro Medico Legale competente per territorio, la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del genitore o dei genitori utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

Relativamente al paragrafo 7 della circolare n. 155/2010, il messaggio in discorso conferma che gli uffici dell’Inps devono riesaminare, alla luce del nuovo dettato normativo, le domande presentate da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilita grave, nonché quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Pertanto, gli operatori dell’Istituto dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010 (24 novembre 2010) ed inviare agli interessati apposite lettere, con le quali viene richiesta la presentazione di dichiarazioni atte alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa per la fruizione dei permessi.

In tali lettere viene inoltre rappresentato che, qualora le suddette dichiarazioni non dovessero pervenire alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, sarà inviata al richiedente i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione), ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione), con effetto dal 24 novembre 2010.