INPS - RATEIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - NUOVE
MODALITA’ - CIRCOLARE N. 4/2011 E MESSAGGIO N. 1484/2011
Con la circolare n. 168 del
30 dicembre 2010 l’Inps ha impartito istruzioni circa la nuova modalità di
riscossione dei crediti dell’Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011
avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo (cfr. Not.
n. 1/2011).
Nel punto 5 della
menzionata circolare, l’Inps ha segnalato che, a partire dal 1° gennaio 2011,
il nuovo sistema di riscossione richiede la regolamentazione della modalità di
gestione della rateazione dei crediti concessa dall’Istituto, facendo riserva
di apposite istruzioni al riguardo.
A scioglimento di tale
riserva, l’Istituto ha diramato dapprima la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011
e successivamente il messaggio n. 1484 del 21 gennaio 2011.
Con la circolare n. 4/2011,
l’Inps segnala che
- la rateazione concessa
dall’Inps può avere ad oggetto, a far data dal 3 agosto 2010, soltanto crediti
in fase amministrativa, e cioè crediti per i quali l’Istituto deve ancora
procedere alla formazione dell’avviso di addebito ed alla contestuale consegna
ad Equitalia. Avvenuta la consegna dell’avviso di
addebito ad Equitalia, i crediti contenuti nel
medesimo possono essere richiesti in dilazione solo e direttamente al
competente Agente della Riscossione.
Ciò premesso, la circolare
di cui trattasi precisa che:
- una volta definita la
gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di
ammortamento da parte del contribuente (che, alla stessa data, deve avere già
versato la prima rata tramite il modello F24), il piano medesimo non verrà più
trasferito ad Equitalia con le modalità adottate sino
al 31 dicembre 2010 (e, quindi, il contribuente non sarà più tenuto a versare
l’aggio del 4,65%);;
- il pagamento delle rate
successive deve essere effettuato mensilmente (sempre con il modello F24),
riportando la causale e i codici già utilizzati per il versamento della prima
rata.
- ciascuna rata mensile,
successiva alla prima, deve essere versata entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del pagamento della rata precedente;
- in caso di revoca della
rateazione per mancato versamento di due rate consecutive, i crediti residui
verranno affidati all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo. Tali
crediti non potranno formare oggetto di successivi provvedimenti di concessione
di rateazioni da parte dell’Agente della Riscossione.
Con messaggio n. 1484 del
21 gennaio 2011 l’Inps, ha fornito l’elenco dei codici delle causali che
dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento di tutte le rate
concesse.
Tale messaggio, inoltre:
- rimarca che la nuova
modalità di gestione delle rateazioni amministrative ha richiesto la modifica
del provvedimento di “accoglimento richiesta rateazione”, delle relative
“avvertenze” e dell’atto di “sottoscrizione del piano di ammortamento e di
dichiarazione del contribuente”;
- ribadisce la necessità
del rigoroso rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione e
dell’utilizzo, in via prioritaria, del fax per la notifica del provvedimento di
accoglimento delle stesse;
- ricorda che il regolare
versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della
domanda ed il riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione
costituiscono requisiti essenziali per la definizione con esito favorevole
della stessa.
A quest’ultimo riguardo,
l’Istituto fornisce le seguenti precisazioni:
- il requisito della
regolarità della contribuzione corrente deve sussistere per tutta la durata della
rateazione e, comunque, laddove la data di sottoscrizione del piano coincida
con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, affinché la
rateazione possa essere concessa il contribuente è tenuto a fornire
dimostrazione dell’avvenuto versamento sia della prima rata che della
contribuzione corrente.
Pertanto, nell’ipotesi di
irregolarità alla data di sottoscrizione del piano, ovvero in assenza della
stessa sottoscrizione nel termine di dieci giorni dall’emissione della lettera
di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, contestualmente consegnato
all’Agente della Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo;
- l’accertata irregolarità
del versamento dei contributi correnti e/o il mancato versamento di due rate
consecutive comporta la revoca della rateazione.
Il credito residuo verrà
richiesto con l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che sarà
contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione.
Il suddetto credito non
potrà essere ulteriormente richiesto in rateazione all’Agente della Riscossione
e dovrà essere pagato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine
di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso stesso.
Infine, il messaggio in
parola sottolinea che la nuova modalità di gestione delle rateazioni trova
applicazione, oltre che per le domande presentate a partire dal 1° gennaio
2011, anche per quelle già definite con l’accoglimento anteriormente alla
medesima data ed in attesa di essere gestite con le pregresse modalità.
Di conseguenza, le Sedi
Inps dovranno provvedere, con tempestività, a comunicare ai contribuenti che
abbiano sottoscritto piani di ammortamento che riportano le precedenti modalità
di gestione, le necessarie istruzioni affinché il versamento delle rate
successive alla prima sia effettuato utilizzando il Modello F24 secondo le
istruzioni riportate nel messaggio di cui trattasi e nel rispetto dei termini
fissati al punto 5. della circolare n. 106 del 3 agosto 2010.
Al punto 5. della circolare
n. 106/2010, l’Inps ha sottolineato che le rate successive alla prima hanno
scadenza mensile a trenta giorni dalla data di pagamento della prima rata.