INPS - RATEIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - NUOVE MODALITA’ - CIRCOLARE N. 4/2011 E MESSAGGIO N. 1484/2011

 

Con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 l’Inps ha impartito istruzioni circa la nuova modalità di riscossione dei crediti dell’Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo  (cfr. Not. n. 1/2011).

Nel punto 5 della menzionata circolare, l’Inps ha segnalato che, a partire dal 1° gennaio 2011, il nuovo sistema di riscossione richiede la regolamentazione della modalità di gestione della rateazione dei crediti concessa dall’Istituto, facendo riserva di apposite istruzioni al riguardo.

A scioglimento di tale riserva, l’Istituto ha diramato dapprima la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011 e successivamente il messaggio n. 1484 del 21 gennaio 2011.

Con la circolare n. 4/2011, l’Inps segnala che

- la rateazione concessa dall’Inps può avere ad oggetto, a far data dal 3 agosto 2010, soltanto crediti in fase amministrativa, e cioè crediti per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito ed alla contestuale consegna ad Equitalia. Avvenuta la consegna dell’avviso di addebito ad Equitalia, i crediti contenuti nel medesimo possono essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione.

Ciò premesso, la circolare di cui trattasi precisa che:

- una volta definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente (che, alla stessa data, deve avere già versato la prima rata tramite il modello F24), il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate sino al 31 dicembre 2010 (e, quindi, il contribuente non sarà più tenuto a versare l’aggio del 4,65%);;

- il pagamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente (sempre con il modello F24), riportando la causale e i codici già utilizzati per il versamento della prima rata.

- ciascuna rata mensile, successiva alla prima, deve essere versata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente;

- in caso di revoca della rateazione per mancato versamento di due rate consecutive, i crediti residui verranno affidati all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo. Tali crediti non potranno formare oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell’Agente della Riscossione.

Con messaggio n. 1484 del 21 gennaio 2011 l’Inps, ha fornito l’elenco dei codici delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento di tutte le rate concesse.

Tale messaggio, inoltre:

- rimarca che la nuova modalità di gestione delle rateazioni amministrative ha richiesto la modifica del provvedimento di “accoglimento richiesta rateazione”, delle relative “avvertenze” e dell’atto di “sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente”;

- ribadisce la necessità del rigoroso rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione e dell’utilizzo, in via prioritaria, del fax per la notifica del provvedimento di accoglimento delle stesse;

- ricorda che il regolare versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della domanda ed il riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione costituiscono requisiti essenziali per la definizione con esito favorevole della stessa.

A quest’ultimo riguardo, l’Istituto fornisce le seguenti precisazioni:

- il requisito della regolarità della contribuzione corrente deve sussistere per tutta la durata della rateazione e, comunque, laddove la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, affinché la rateazione possa essere concessa il contribuente è tenuto a fornire dimostrazione dell’avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente.

Pertanto, nell’ipotesi di irregolarità alla data di sottoscrizione del piano, ovvero in assenza della stessa sottoscrizione nel termine di dieci giorni dall’emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo;

- l’accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti e/o il mancato versamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateazione.

Il credito residuo verrà richiesto con l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che sarà contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione.

Il suddetto credito non potrà essere ulteriormente richiesto in rateazione all’Agente della Riscossione e dovrà essere pagato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso stesso.

Infine, il messaggio in parola sottolinea che la nuova modalità di gestione delle rateazioni trova applicazione, oltre che per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2011, anche per quelle già definite con l’accoglimento anteriormente alla medesima data ed in attesa di essere gestite con le pregresse modalità.

Di conseguenza, le Sedi Inps dovranno provvedere, con tempestività, a comunicare ai contribuenti che abbiano sottoscritto piani di ammortamento che riportano le precedenti modalità di gestione, le necessarie istruzioni affinché il versamento delle rate successive alla prima sia effettuato utilizzando il Modello F24 secondo le istruzioni riportate nel messaggio di cui trattasi e nel rispetto dei termini fissati al punto 5. della circolare n. 106 del 3 agosto 2010.

Al punto 5. della circolare n. 106/2010, l’Inps ha sottolineato che le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a trenta giorni dalla data di pagamento della prima rata.