IVA
- ALIQUOTA APPLICABILE AD APPALTI CON CORRISPETTIVI UNICI
(Ris.
Min. 26 agosto 1999, n.142/E)
La
risoluzione del Ministero delle finanze 26 agosto 1999, n.142/E chiarisce in
merito all'aliquota IVA applicabile sui contratti di appalto relativi
all'effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali è
prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario (nell'ipotesi,
costruzione di alloggi con box-garages, negozi, sistemazione esterna dell'area
e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria).
L'Amministrazione
finanziaria rileva, in sostanza, che anche se, di regola, alle singole
prestazioni si applicano aliquote IVA differenziate (4% per appalti edifici non
di lusso a prevalente destinazione abitativa; 10% per le opere di
urbanizzazione), ciò non risulta possibile nell'ipotesi in cui sia prevista la
"corresponsione di un corrispettivo unico forfetario". In tal caso si
rende applicabile l'IVA con l'aliquota massima prevista per le opere oggetto
dell'appalto, cioè, nella fattispecie descritta, quella del 10%.
Risoluzione
n. 142 del 26/8/99
Alla
Direzione Regionale delle
Entrate
per la Campania
e
p.c. Al I Ufficio Iva di Napoli
Con
istanza inviata alla Scrivente la Società…………….., società consortile a r.l., ha
chiesto chiarimenti in ordine al trattamento, agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, applicabile al corrispettivo forfettario relativo al contratto
di appalto indetto dallo IACP di Benevento, di cui è risultata aggiudicataria,
avente ad oggetto la costruzione di n. 180 alloggi con relativi box-garages, di
n. 45 negozi nonché la sistemazione esterna dell'area e la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria.
Al
riguardo si osserva che il numero 39) della Tabella A, parte II, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce,
tra l'altro, che si rende applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di
costruzione di immobili per la successiva vendita; inoltre ai sensi del numero
127-quinquies) della medesima Tabella A, parte III, viene prevista
l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, tra l'altro, per le
prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'art. 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
Tutto
ciò premesso, si rileva che nella fattispecie prospettata si prevede
l'effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra
l'altro, è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario con
la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente
trattamento IVA differenziato secondo le disposizioni dianzi citate.
Per
le suesposte considerazioni, pertanto, alle prestazioni di che trattasi si
rende applicabile l'IVA con l'aliquota massima prevista per le opere ricomprese
nella fattispecie negoziale in discorso, ossia quella del 10 per cento.