INPS - ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI -
CHIARIMENTI ISTITUTO - CIRCOLARE N. 172/2010
Si segnala che, a modifica
ed integrazione delle direttive emanate circa l’obbligo di apertura di una
posizione contributiva aziendale e l’accentramento degli adempimenti
contributivi, l’Inps, con circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, il cui testo è
pubblicato in calce alla presente sul sito internet del Collegio, ha impartito
le istruzioni di seguito sintetizzate.
Secondo quanto evidenziato
nel punto 2 della menzionata circolare, l’Inps ritiene conforme ai criteri di
efficienza e snellezza amministrativa prevedere che la gestione degli
adempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su di un’unica posizione
contributiva.
Il datore di lavoro è
quindi tenuto a richiedere la costituzione di una posizione contributiva unica
(con rilascio di un numero di matricola) soltanto in fase di inizio
dell’attività con dipendenti.
Il predetto adempimento
dovrà essere effettuato, esclusivamente per via telematica:
- nelle ipotesi di avvio
dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale
dipendente, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
- nei casi di assunzione di
lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività
dell’impresa, mediante la Comunicazione Unica, ovvero mediante la procedura
telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line.
Di conseguenza, a partire
dalla data di pubblicazione della circolare in commento viene abrogato il
modello DM68 – COD.SC06 (“Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi
da parte dei datori di lavoro”).
La posizione contributiva
costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola
unica, anche nell’ipotesi di successiva apertura di nuove unità operative,
intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di
uno o più dipendenti (nel concetto di unità operativa può rientrare anche la
sede legale, qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti).
In questi casi, pertanto,
il datore di lavoro non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta
posizione contributiva, ma potrà gestire i relativi adempimenti utilizzando la
posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della
nuova unità operativa.
A tale fine, l’applicazione
web illustrata nel punto 8 della circolare di cui trattasi (e più nel dettaglio
nella “Guida operativa della procedura internet di Iscrizione e Variazione
azienda – versione 4.0”), alla medesima allegata, assegnerà un numero
progressivo identificativo dell’unità operativa, che, a decorrere dalla
denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2011, nell’ambito della
comunicazione mediante il flusso Uniemens, dovrà
essere esposto per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa
(nell’ipotesi di aziende prive di sedi secondarie, nell’apposito campo deve
essere riportato il valore “0”–zero).
La comunicazione della
prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice “Tipo Azienda”
assegnato alla posizione aziendale.
Nei casi di operazioni
societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di ramo
d’azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante deve comunicare i dati
identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i
dipendenti dell’azienda cedente).
Restano tuttavia ferme le
istruzioni che disciplinano l’apertura di distinte posizioni aziendali, in
ragione delle quali, ai sensi dell’art. 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88,
sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di
lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai
fini previdenziali ed assistenziali.
In particolare, continua ad
essere necessaria l’attribuzione di distinte posizioni aziendali nelle
fattispecie di seguito richiamate:
- datore di lavoro che, in
relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della
contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
- datore di lavoro che
svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con
diverse finalità economiche;
−agenzie di
somministrazione di lavoro che, secondo quanto disposto dall’Inps nella
circolare n. 149 del 24 novembre 2010 a partire dal periodo di paga “gennaio
2011” devono utilizzare due distinte posizioni contributive:
- per gli adempimenti
contributivi relativi ai lavoratori somministrati;
- per quelli relativi al personale direttamente
assunto per il funzionamento della struttura.
Considerate le innovazioni
introdotte in tema di unicità della posizione aziendale, l’inps rimarca che i
datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche
contributive omogenee, i quali intendano semplificare ed unificare su una sola
posizione il versamento della contribuzione, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione
all’accentramento contributivo.
A parziale modifica della
previgente disciplina, il provvedimento di autorizzazione all’accentramento
verrà quindi rilasciato dall’Istituto soltanto nelle ipotesi di datori di
lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali.
La richiesta dovrà essere
inoltrata esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei
servizi on-line dell’Inps, sopra citata.
Sono pertanto abrogati i
modelli SC46 (richiesta di accentramento contributivo datore di lavoro DM) e
SC47 (allegato accentramento datore di lavoro DM), istituiti con circolare n.
124 dell’11 dicembre 2009.
L’eventuale accoglimento
della domanda, una volta verificata l’assenza, sulla posizione contributiva da
accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero,
comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di
accentramento.
In merito alle domande di
accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, l’Inps
sottolinea che occorre distinguere il caso in cui si chiede l’accentramento con
riferimento ad una nuova sede operativa, ancora priva di matricola, da quello
in cui si chiede l’accentramento con chiusura di una matricola già in essere.
Nella prima ipotesi, le
nuove istruzioni contenute nella circolare in esame fanno venir meno la
necessità di un autonomo provvedimento; il datore di lavoro interessato potrà
pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa
mediante l’applicazione disponibile nei servizi internet dell’Inps, ricevendo
in tempo reale il numero identificativo della sede stessa.
Nel secondo caso
(accentramento con riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola) il
datore di lavoro dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di
accentramento.