INPS - ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI ISTITUTO - CIRCOLARE N. 172/2010

 

Si segnala che, a modifica ed integrazione delle direttive emanate circa l’obbligo di apertura di una posizione contributiva aziendale e l’accentramento degli adempimenti contributivi, l’Inps, con circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, il cui testo è pubblicato in calce alla presente sul sito internet del Collegio, ha impartito le istruzioni di seguito sintetizzate.

Secondo quanto evidenziato nel punto 2 della menzionata circolare, l’Inps ritiene conforme ai criteri di efficienza e snellezza amministrativa prevedere che la gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su di un’unica posizione contributiva.

Il datore di lavoro è quindi tenuto a richiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) soltanto in fase di inizio dell’attività con dipendenti.

Il predetto adempimento dovrà essere effettuato, esclusivamente per via telematica:

- nelle ipotesi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;

- nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la Comunicazione Unica, ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line.

Di conseguenza, a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento viene abrogato il modello DM68 – COD.SC06 (“Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro”).

La posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anche nell’ipotesi di successiva apertura di nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (nel concetto di unità operativa può rientrare anche la sede legale, qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti).

In questi casi, pertanto, il datore di lavoro non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma potrà gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.

A tale fine, l’applicazione web illustrata nel punto 8 della circolare di cui trattasi (e più nel dettaglio nella “Guida operativa della procedura internet di Iscrizione e Variazione azienda – versione 4.0”), alla medesima allegata, assegnerà un numero progressivo identificativo dell’unità operativa, che, a decorrere dalla denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2011, nell’ambito della comunicazione mediante il flusso Uniemens, dovrà essere esposto per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa (nell’ipotesi di aziende prive di sedi secondarie, nell’apposito campo deve essere riportato il valore “0”–zero).

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice “Tipo Azienda” assegnato alla posizione aziendale.

Nei casi di operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di ramo d’azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante deve comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente).

Restano tuttavia ferme le istruzioni che disciplinano l’apertura di distinte posizioni aziendali, in ragione delle quali, ai sensi dell’art. 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.

In particolare, continua ad essere necessaria l’attribuzione di distinte posizioni aziendali nelle fattispecie di seguito richiamate:

- datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;

- datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

−agenzie di somministrazione di lavoro che, secondo quanto disposto dall’Inps nella circolare n. 149 del 24 novembre 2010 a partire dal periodo di paga “gennaio 2011” devono utilizzare due distinte posizioni contributive:

- per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati;

-  per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.

Considerate le innovazioni introdotte in tema di unicità della posizione aziendale, l’inps rimarca che i datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee, i quali intendano semplificare ed unificare su una sola posizione il versamento della contribuzione, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo.

A parziale modifica della previgente disciplina, il provvedimento di autorizzazione all’accentramento verrà quindi rilasciato dall’Istituto soltanto nelle ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali.

La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi on-line dell’Inps, sopra citata.

Sono pertanto abrogati i modelli SC46 (richiesta di accentramento contributivo datore di lavoro DM) e SC47 (allegato accentramento datore di lavoro DM), istituiti con circolare n. 124 dell’11 dicembre 2009.

L’eventuale accoglimento della domanda, una volta verificata l’assenza, sulla posizione contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

In merito alle domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, l’Inps sottolinea che occorre distinguere il caso in cui si chiede l’accentramento con riferimento ad una nuova sede operativa, ancora priva di matricola, da quello in cui si chiede l’accentramento con chiusura di una matricola già in essere.

Nella prima ipotesi, le nuove istruzioni contenute nella circolare in esame fanno venir meno la necessità di un autonomo provvedimento; il datore di lavoro interessato potrà pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa mediante l’applicazione disponibile nei servizi internet dell’Inps, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa.

Nel secondo caso (accentramento con riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola) il datore di lavoro dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di accentramento.