DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE

 

In attesa di ulteriori chiarimenti si suggerisce alle imprese di non procedere all’applicazione del regime fiscale agevolato (tassazione sostitutiva del 10%) sulle somme corrisposte ai lavoratori per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro notturno e straordinari.

Tale suggerimento, di natura cautelativa, trae origine dalla circostanza che sono sorti contrasti interpretativi in ordine ai presupposti che legittimano l’applicazione di tale regime agevolato.

Infatti, non è chiaro se per poter applicare la tassazione del 10% è necessario che l’erogazione avvenga sulla base di uno specifico accordo sindacale, seppure stipulato anche a livello aziendale , ovvero se tale presupposto non sia indispensabile.

Nell’occasione si rammenta che l’art.1, comma 47, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% per i ‘’premi di produttività’’, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro.