DETASSAZIONE DEI PREMI DI
RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI
PRODUTTIVITA’ - SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE
In attesa di ulteriori
chiarimenti si suggerisce alle imprese di non procedere all’applicazione del
regime fiscale agevolato (tassazione sostitutiva del 10%) sulle somme
corrisposte ai lavoratori per il conseguimento di elementi di produttività e
redditività ovvero per lavoro notturno e straordinari.
Tale suggerimento, di
natura cautelativa, trae origine dalla circostanza che sono sorti contrasti
interpretativi in ordine ai presupposti che legittimano l’applicazione di tale
regime agevolato.
Infatti, non è chiaro se
per poter applicare la tassazione del 10% è necessario che l’erogazione avvenga
sulla base di uno specifico accordo sindacale, seppure stipulato anche a
livello aziendale , ovvero se tale presupposto non sia indispensabile.
Nell’occasione si rammenta
che l’art.1, comma 47, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha
prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva
del 10% per i ‘’premi di produttività’’, nel limite di 6.000 euro lordi,
corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel
2010, a 40.000 euro.