INPS - FLUSSO UNIEMENS - NUOVE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

 

Con circolare n. 13 del 28 gennaio 2011 l’Inps ha illustrato le innovazioni apportate alla procedura UNIEMENS per la gestione della Cassa Integrazione Guadagni ed ai fini del calcolo e della liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Di seguito si illustrano i principali contenuti della circolare in commento pubblicata sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota.

 

1) Il nuovo sistema di gestione della cassa integrazione guadagni

Al punto 2.2., la circolare in esame sottolinea che il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso Uniemens, di tutte le informazioni utili all’intera gestione dell’evento di Cassa Integrazione Guadagni, a prescindere dalla tipologia della stessa (ordinaria, straordinaria o in deroga) e dalla modalità di pagamento (diretto da parte dell’Inps, ovvero anticipato dall’azienda e poi conguagliato sull’Uniemens).

Attualmente l’azienda, che si trovi nella necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni, riporta nel flusso Uniemens i soli dati relativi alle ore lavorate, ovvero, nei casi di Cassa Integrazione Guadagni a zero ore, sospende, per i lavoratori interessati, l’inoltro delle informazioni con la denuncia Uniemens fintantoché non intervenga l’autorizzazione di Cassa Integrazione. Soltanto in quel momento l’azienda provvede a comunicare le informazioni retributive pregresse (“CIG pregressa”) ed a fornire le informazioni individuali delle somme anticipate e quindi poste a conguaglio.

Con il nuovo sistema viene prevista l’introduzione del concetto di “Cassa Integrazione Richiesta”, cioè in attesa di autorizzazione, che consente di dare evidenza ai periodi di sospensione nel momento stesso in cui si verificano.

Le nuove modalità di comunicazione all’Inps, tramite il flusso Uniemens, dei dati riguardanti la Cassa Integrazione Guadagni non influiscono sui procedimenti amministrativi relativi alla concessione della medesima.

Infatti, l’azienda, al fine di ottenere l’autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni, è comunque tenuta presentare domanda alla competente amministrazione (ad esempio, nelle ipotesi di Cassa Integrazione straordinaria, al Ministero del lavoro), con le consuete modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

Anche nei confronti dell’Inps resta inalterata la necessaria presentazione della consueta domanda, che, per le nuove richieste, e fatta salva la fase di transizione (v. infra), dovrà essere trasmessa on line, mediante l’apposita procedura disponibile nei servizi Internet dell’Istituto.

Alla consueta scadenza mensile l’azienda continuerà ad inviare il flusso Uniemens, che, nella versione aggiornata, contiene le informazioni utili al calcolo della prestazione, all’accredito figurativo ed all’eventuale pagamento diretto (si veda più avanti).

La circolare in commento precisa altresì che:

- laddove la domanda di integrazione salariale Mod. IG15/ED-COD.SR38, per il settore edilizia, nei casi di richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria; Mod. IG15/STR-COD.SR40, nei casi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria; Mod. IG15/Deroga-COD.SR100, nei casi di integrazione salariale in deroga) venga presentata all’INPS prima del flusso UNIEMENS riferito al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la procedura di accettazione on line della stessa rilascerà in automatico uno specifico codice (“ticket”), volto ad identificare in maniera univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in occasione dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo <Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa;

- nell’ipotesi in cui, invece, il flusso UNIEMENS venga presentato prima dell’ inoltro della domanda di Cassa Integrazione Guadagni, il “ticket” sarà rilasciato da un apposito servizio Internet (anche richiamabile in background dagli applicativi di gestione degli adempimenti). Il medesimo “ticket” – che identifica, come accennato, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di Cassa Integrazione Guadagni – andrà poi riportato nella domanda di Cassa Integrazione Guadagni, oltre che all’interno del flusso Uniemens.

Per tutte le tipologie di Cassa Integrazione Guadagni l’azienda dovrà comunque inviare domanda on line all’Inps, ai fini della generazione o dell’indicazione del “ticket”, per l’abbinamento con le denunce Uniemens.

L’Istituto ricorda tuttavia che il conguaglio è autorizzato, ed il pagamento diretto può essere emesso, soltanto dopo che la domanda di Cassa Integrazione Guadagni venga (in tutto o in parte) accolta e nei limiti dell’accoglimento.

Unica eccezione a questo principio è il caso in cui l’azienda, che ha richiesto l’integrazione salariale in deroga con pagamento diretto, chieda l’anticipazione, da parte dell’Inps, dei relativi trattamenti in attesa del provvedimento di concessione, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 3, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

La circolare in discorso fa altresì presente che, qualora la domanda di Cassa Integrazione Guadagni venga, in tutto o in parte respinta, l’azienda dovrà versare la contribuzione relativa ai periodi non autorizzati e provvedere alla rettifica degli Uniemens riferiti ai mesi interessati, inviando nuovamente il flusso corretto.

 

Implementazione delle informazioni presenti nel flusso Uniemens

Nel fare rinvio alla nuova versione del documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens (Release 1.2 del 25 gennaio 2011), pubblicata sul sito www.inps.it, la circolare in esame segnala che il nuovo sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni prevede l’esposizione di informazioni utili alle finalità di seguito richiamate.

1. Accredito figurativo: come già avviene con l’attuale sistema, le aziende devono indicare le coperture delle settimane interessate da eventi di Cassa Integrazione o solidarietà e le relative “Differenze accredito” (cioè l’importo dell’imponibile “perso”, ai fini pensionistici, in conseguenza dell’evento medesimo).

Con il nuovo sistema:

- tali informazioni riguarderanno non solo i periodi di Cassa Integrazione Guadagni messi a conguaglio, ma anche i periodi per i quali viene richiesto il pagamento diretto;

- dovranno essere esposti, con appositi codici, anche i periodi di sospensione non ancora autorizzati. Nel momento in cui interverrà l’autorizzazione, il sistema provvederà alla trasformazione dei periodi richiesti in periodi autorizzati ed a determinarne l’effettivo accredito figurativo.

2. Calcolo della prestazione: verrà gestito con le stesse modalità a prescindere dal tipo di pagamento (diretto o a conguaglio).

Oltre alle informazioni già presenti nel flusso Uniemens, è prevista l’esposizione del calendario giornaliero, vale a dire la presenza di un elemento ricorsivo <Giorno> per quanti sono i giorni del mese.

Il suddetto elemento contiene il dato che indica se nel giorno in questione vi sia stata attività lavorativa ed eventualmente, se nel giorno sia intervenuto un evento di Cassa Integrazione Guadagni gestito con le nuove modalità, le ulteriori informazioni utili al calcolo della prestazione.

Queste ultime riguardano:

- le tipologie di Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga o solidarietà, già autorizzata, ovvero richiesta ed in attesa di autorizzazione), identificate dalla stessa codifica utilizzata nelle coperture settimanali per l’accredito figurativo;

- il numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni del giorno;

- l’identificativo del periodo di Cassa Integrazione Guadagni (nel caso in cui il periodo di Cassa Integrazione Guadagni risulti già autorizzato l’identificativo coinciderà con il numero di autorizzazione assegnato dalla competente Sede INPS; qualora, invece, il periodo di Cassa Integrazione Guadagni sia ancora in attesa di autorizzazione sarà rappresentato dal “ticket” identificativo del periodo e indicato all’atto della domanda: attraverso l’abbinamento tra domanda e “ticket”, al momento dell’autorizzazione, il sistema sarà in grado di trasformare i periodi “richiesti” in autorizzati).

3. Politiche attive: allo scopo di consentire l’erogazione delle “politiche attive” al lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni, vengono raccolte le informazioni concernenti i recapiti del medesimo (e-mail, numero telefonico fisso e mobile), l’avvenuta sottoscrizione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e le qualifiche professionali dello stesso. Anche tali informazioni riguarderanno la generalità dei lavoratori interessati da Cassa Integrazione Guadagni indipendentemente dal tipo e dalla modalità di pagamento.

4. Pagamento diretto o conguaglio da parte dell’azienda: al fine di provvedere al pagamento diretto, nella denuncia Uniemens devono essere indicati: il codice IBAN (se viene richiesto l’accredito bancario); il codice identificativo del sindacato (qualora debba essere effettuata la trattenuta sindacale disposta dal lavoratore); l’eventuale importo dell’ assegno al nucleo familiare da erogare contestualmente alla prestazione; l’eventuale importo da trattenere, qualora si tratti di lavoratore pensionato per il quale sia prevista la trattenuta giornaliera.

L’Inps rimarca che nel nuovo sistema è prevista la possibilità per le aziende di conguagliare gli importi di assegno al nucleo familiare e trattenuta da pensione anche per i periodi di Cassa Integrazione Guadagni.

In merito alle somme poste a conguaglio dall’azienda, l’Istituto osserva che le relative informazioni potranno essere semplificate, rispetto alle attuali, in quanto l’effettivo ammontare, della prestazione nonché l’attribuzione individuale del periodo e degli importi, saranno già stati determinati al momento della sospensione, in base ai dati trasmessi a corredo della “Cassa Integrazione Guadagni Richiesta”.

All’atto del conguaglio sarà quindi sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di Cassa Integrazione Guadagni tramite il numero di autorizzazione o di “ticket” e verificare che il conguaglio non ecceda le prestazioni fino a quel momento determinate.

 

Soppressione dei modelli SR41, SR42 e SR49, e dei relativi adempimenti

Al punto 2. della circolare in discorso, l’Inps segnala che le innovazioni introdotte nella procedura Uniemens consentono l’eliminazione dei modelli:

- I.G.Str/Aut COD. SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga),

- I.G.Str/CONG.CODSR42 (elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale posto a conguaglio),

- I.G.Str/CONG/CRISI/COD.SR49 (elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni concesso in deroga alla normativa vigente),

e dei connessi adempimenti.

I modelli I.G.Str/CONG.CODSR42 e I.G.Str/CONG/CRISI/COD.SR49 sono aboliti con effetto immediato.

Il modello I.G.Str/Aut COD.SR41 resta invece in vigore solo per la gestione “a stralcio” delle Casse Integrazioni Guadagni a pagamento diretto gestite con l’attuale sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione (v. infra), nonché per i casi in cui non vi siano obblighi di comunicazione assolti mediante UNIEMENS (ad esempio, imprese sottoposte a procedura concorsuale con cessazione dell’attività).

 

Fase di transizione

Le nuove modalità di gestione della Cassa Integrazione Guadagni sono rese disponibili da subito. Tuttavia, sino al mese di paga maggio 2011, e fatte salve eventuali ulteriori proroghe, sarà possibile continuare a gestire i medesimi eventi, anche relativi a nuove domande di Cassa Integrazione Guadagni, con le modalità oggi in uso:

- per la Cassa Integrazione a conguaglio (unicamente a seguito dell’autorizzazione): compilazione dell’elemento <GestioneCig> per i periodi di Cassa Integrazione Guadagni in corso nel mese di riferimento e dell’elemento <CIGPregressa> per il conguaglio di periodi di Cassa Integrazione Guadagni riguardanti periodi di paga precedenti;

- per la Cassa Integrazione a pagamento diretto: compilazione del modello I.G.Str/Aut COD.SR41 per ogni lavoratore e per ogni mese.

Pertanto – evidenzia l’INPS – il modello I.G.Str/Aut COD.SR41 verrà formalmente abolito solo al termine della fase di transizione; la compilazione degli elementi <GestioneCig> e <CIGPregressa> di UNIEMENS sarà invece mantenuta con esclusivo riferimento ai periodi di Cassa Integrazione Guadagni afferenti a domande gestite con il vecchio sistema (e quindi iniziate prima della fine del periodo di transizione).

 

2) Esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell’indennita’ di disoccupazione con requisiti ridotti

 

Al punto 3. la circolare in esame comunica che, sulla base della sperimentazione effettuata nel corso del 2010 nella liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in competenza dell’anno 2009, il flusso UNIEMENS viene implementato, a partire dalla dichiarazione di competenza “gennaio 2011”, con il dato delle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.

In proposito, l’Inps osserva che l’inserimento del calendario giornaliero nel flusso Uniemens consentirà, per le prestazioni di cui trattasi in competenza 2011, la semplificazione delle operazioni di liquidazione, evitando di gravare l’azienda e il lavoratore dell’obbligo di produrre il Mod. DL86/88 bis, con i dati riferiti al rapporto di lavoro.

La gestione delle domande in competenza 2010, da presentare entro il 31 marzo 2011, seguirà le procedure di liquidazione attualmente in uso.

Da ultimo, l’Istituto pone in rilievo che, anche per le informazioni relative alle giornate di lavoro effettivamente prestato, trova applicazione la fase di transizione su indicata.

Peraltro, considerato che – allo scopo di assicurare la liquidazione delle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2011 sulla base delle dichiarazioni Uniemens e di abrogare il modello sopra citato – l’Istituto dovrà in ogni caso avere la disponibilità dei dati giornalieri, la circolare in commento rimarca che sarà prevista una modalità di dichiarazione posticipata dei medesimi dati.