INPS - FLUSSO UNIEMENS - NUOVE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Con circolare n. 13 del 28
gennaio 2011 l’Inps ha illustrato le innovazioni apportate alla procedura
UNIEMENS per la gestione della Cassa Integrazione Guadagni ed ai fini del
calcolo e della liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti.
Di seguito si illustrano i
principali contenuti della circolare in commento pubblicata sul sito internet
del Collegio in calce alla presente nota.
1) Il nuovo sistema
di gestione della cassa integrazione guadagni
Al punto 2.2., la circolare
in esame sottolinea che il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile,
tramite il flusso Uniemens, di tutte le informazioni
utili all’intera gestione dell’evento di Cassa Integrazione Guadagni, a
prescindere dalla tipologia della stessa (ordinaria, straordinaria o in deroga)
e dalla modalità di pagamento (diretto da parte dell’Inps, ovvero anticipato
dall’azienda e poi conguagliato sull’Uniemens).
Attualmente l’azienda, che
si trovi nella necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni, riporta
nel flusso Uniemens i soli dati relativi alle ore
lavorate, ovvero, nei casi di Cassa Integrazione Guadagni a zero ore, sospende,
per i lavoratori interessati, l’inoltro delle informazioni con la denuncia Uniemens fintantoché non intervenga l’autorizzazione di
Cassa Integrazione. Soltanto in quel momento l’azienda provvede a comunicare le
informazioni retributive pregresse (“CIG pregressa”) ed a fornire le
informazioni individuali delle somme anticipate e quindi poste a conguaglio.
Con il nuovo sistema viene
prevista l’introduzione del concetto di “Cassa Integrazione Richiesta”, cioè in
attesa di autorizzazione, che consente di dare evidenza ai periodi di
sospensione nel momento stesso in cui si verificano.
Le nuove modalità di
comunicazione all’Inps, tramite il flusso Uniemens,
dei dati riguardanti la Cassa Integrazione Guadagni non influiscono sui
procedimenti amministrativi relativi alla concessione della medesima.
Infatti, l’azienda, al fine
di ottenere l’autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni, è comunque
tenuta presentare domanda alla competente amministrazione (ad esempio, nelle
ipotesi di Cassa Integrazione straordinaria, al Ministero del lavoro), con le
consuete modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.
Anche nei confronti dell’Inps
resta inalterata la necessaria presentazione della consueta domanda, che, per
le nuove richieste, e fatta salva la fase di transizione (v. infra), dovrà essere trasmessa on line,
mediante l’apposita procedura disponibile nei servizi Internet dell’Istituto.
Alla consueta scadenza
mensile l’azienda continuerà ad inviare il flusso Uniemens,
che, nella versione aggiornata, contiene le informazioni utili al calcolo della
prestazione, all’accredito figurativo ed all’eventuale pagamento diretto (si
veda più avanti).
La circolare in commento
precisa altresì che:
- laddove la domanda di
integrazione salariale Mod. IG15/ED-COD.SR38, per il settore edilizia, nei casi
di richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria; Mod.
IG15/STR-COD.SR40, nei casi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria; Mod.
IG15/Deroga-COD.SR100, nei casi di integrazione salariale in deroga) venga
presentata all’INPS prima del flusso UNIEMENS riferito al primo mese in cui si
verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la procedura di
accettazione on line della stessa rilascerà in
automatico uno specifico codice (“ticket”), volto ad identificare in maniera
univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in occasione
dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens,
nel campo <Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa;
- nell’ipotesi in cui,
invece, il flusso UNIEMENS venga presentato prima dell’ inoltro della domanda
di Cassa Integrazione Guadagni, il “ticket” sarà rilasciato da un apposito
servizio Internet (anche richiamabile in background dagli applicativi di
gestione degli adempimenti). Il medesimo “ticket” – che identifica, come
accennato, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per
il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di Cassa Integrazione
Guadagni – andrà poi riportato nella domanda di Cassa Integrazione Guadagni,
oltre che all’interno del flusso Uniemens.
Per tutte le tipologie di
Cassa Integrazione Guadagni l’azienda dovrà comunque inviare domanda on line all’Inps, ai fini della generazione o dell’indicazione
del “ticket”, per l’abbinamento con le denunce Uniemens.
L’Istituto ricorda tuttavia
che il conguaglio è autorizzato, ed il pagamento diretto può essere emesso,
soltanto dopo che la domanda di Cassa Integrazione Guadagni venga (in tutto o
in parte) accolta e nei limiti dell’accoglimento.
Unica eccezione a questo
principio è il caso in cui l’azienda, che ha richiesto l’integrazione salariale
in deroga con pagamento diretto, chieda l’anticipazione, da parte dell’Inps,
dei relativi trattamenti in attesa del provvedimento di concessione, ai sensi
dell’art. 7-ter, comma 3, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
La circolare in discorso fa
altresì presente che, qualora la domanda di Cassa Integrazione Guadagni venga,
in tutto o in parte respinta, l’azienda dovrà versare la contribuzione relativa
ai periodi non autorizzati e provvedere alla rettifica degli Uniemens riferiti ai mesi interessati, inviando nuovamente
il flusso corretto.
Implementazione delle
informazioni presenti nel flusso Uniemens
Nel fare rinvio alla nuova
versione del documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens (Release 1.2 del 25 gennaio
2011), pubblicata sul sito www.inps.it, la circolare in esame segnala che il
nuovo sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni prevede
l’esposizione di informazioni utili alle finalità di seguito richiamate.
1. Accredito figurativo:
come già avviene con l’attuale sistema, le aziende devono indicare le coperture
delle settimane interessate da eventi di Cassa Integrazione o solidarietà e le
relative “Differenze accredito” (cioè l’importo dell’imponibile “perso”, ai
fini pensionistici, in conseguenza dell’evento medesimo).
Con il nuovo sistema:
- tali informazioni
riguarderanno non solo i periodi di Cassa Integrazione Guadagni messi a
conguaglio, ma anche i periodi per i quali viene richiesto il pagamento
diretto;
- dovranno essere esposti,
con appositi codici, anche i periodi di sospensione non ancora autorizzati. Nel
momento in cui interverrà l’autorizzazione, il sistema provvederà alla
trasformazione dei periodi richiesti in periodi autorizzati ed a determinarne
l’effettivo accredito figurativo.
2. Calcolo della
prestazione: verrà gestito con le stesse modalità a prescindere dal tipo di
pagamento (diretto o a conguaglio).
Oltre alle informazioni già
presenti nel flusso Uniemens, è prevista l’esposizione
del calendario giornaliero, vale a dire la presenza di un elemento ricorsivo
<Giorno> per quanti sono i giorni del mese.
Il suddetto elemento
contiene il dato che indica se nel giorno in questione vi sia stata attività
lavorativa ed eventualmente, se nel giorno sia intervenuto un evento di Cassa
Integrazione Guadagni gestito con le nuove modalità, le ulteriori informazioni
utili al calcolo della prestazione.
Queste ultime riguardano:
- le tipologie di Cassa
Integrazione Guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga o solidarietà, già
autorizzata, ovvero richiesta ed in attesa di autorizzazione), identificate
dalla stessa codifica utilizzata nelle coperture settimanali per l’accredito
figurativo;
- il numero di ore di Cassa
Integrazione Guadagni del giorno;
- l’identificativo del
periodo di Cassa Integrazione Guadagni (nel caso in cui il periodo di Cassa
Integrazione Guadagni risulti già autorizzato l’identificativo coinciderà con
il numero di autorizzazione assegnato dalla competente Sede INPS; qualora,
invece, il periodo di Cassa Integrazione Guadagni sia ancora in attesa di
autorizzazione sarà rappresentato dal “ticket” identificativo del periodo e
indicato all’atto della domanda: attraverso l’abbinamento tra domanda e
“ticket”, al momento dell’autorizzazione, il sistema sarà in grado di
trasformare i periodi “richiesti” in autorizzati).
3. Politiche attive: allo
scopo di consentire l’erogazione delle “politiche attive” al lavoratore in
Cassa Integrazione Guadagni, vengono raccolte le informazioni concernenti i
recapiti del medesimo (e-mail, numero telefonico fisso e mobile), l’avvenuta
sottoscrizione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e le
qualifiche professionali dello stesso. Anche tali informazioni riguarderanno la
generalità dei lavoratori interessati da Cassa Integrazione Guadagni
indipendentemente dal tipo e dalla modalità di pagamento.
4. Pagamento diretto o
conguaglio da parte dell’azienda: al fine di provvedere al pagamento diretto,
nella denuncia Uniemens devono essere indicati: il
codice IBAN (se viene richiesto l’accredito bancario); il codice identificativo
del sindacato (qualora debba essere effettuata la trattenuta sindacale disposta
dal lavoratore); l’eventuale importo dell’ assegno al nucleo familiare da
erogare contestualmente alla prestazione; l’eventuale importo da trattenere,
qualora si tratti di lavoratore pensionato per il quale sia prevista la
trattenuta giornaliera.
L’Inps rimarca che nel
nuovo sistema è prevista la possibilità per le aziende di conguagliare gli
importi di assegno al nucleo familiare e trattenuta da pensione anche per i
periodi di Cassa Integrazione Guadagni.
In merito alle somme poste
a conguaglio dall’azienda, l’Istituto osserva che le relative informazioni
potranno essere semplificate, rispetto alle attuali, in quanto l’effettivo
ammontare, della prestazione nonché l’attribuzione individuale del periodo e
degli importi, saranno già stati determinati al momento della sospensione, in
base ai dati trasmessi a corredo della “Cassa Integrazione Guadagni Richiesta”.
All’atto del conguaglio
sarà quindi sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di Cassa
Integrazione Guadagni tramite il numero di autorizzazione o di “ticket” e
verificare che il conguaglio non ecceda le prestazioni fino a quel momento
determinate.
Soppressione dei modelli
SR41, SR42 e SR49, e dei relativi adempimenti
Al punto 2. della circolare
in discorso, l’Inps segnala che le innovazioni introdotte nella procedura Uniemens consentono l’eliminazione dei modelli:
- I.G.Str/Aut COD. SR41 (prospetto per il
pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in
deroga),
- I.G.Str/CONG.CODSR42
(elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di
integrazione salariale posto a conguaglio),
- I.G.Str/CONG/CRISI/COD.SR49
(elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento di Cassa Integrazione
Guadagni concesso in deroga alla normativa vigente),
e dei connessi adempimenti.
I modelli I.G.Str/CONG.CODSR42 e I.G.Str/CONG/CRISI/COD.SR49
sono aboliti con effetto immediato.
Il modello I.G.Str/Aut COD.SR41 resta invece in vigore solo per la
gestione “a stralcio” delle Casse Integrazioni Guadagni a pagamento diretto
gestite con l’attuale sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di
transizione (v. infra), nonché per i casi in cui non
vi siano obblighi di comunicazione assolti mediante UNIEMENS (ad esempio,
imprese sottoposte a procedura concorsuale con cessazione dell’attività).
Fase di transizione
Le nuove modalità di
gestione della Cassa Integrazione Guadagni sono rese disponibili da subito.
Tuttavia, sino al mese di paga maggio 2011, e fatte salve eventuali ulteriori
proroghe, sarà possibile continuare a gestire i medesimi eventi, anche relativi
a nuove domande di Cassa Integrazione Guadagni, con le modalità oggi in uso:
- per la Cassa Integrazione
a conguaglio (unicamente a seguito dell’autorizzazione): compilazione
dell’elemento <GestioneCig> per i periodi di
Cassa Integrazione Guadagni in corso nel mese di riferimento e dell’elemento
<CIGPregressa> per il conguaglio di periodi di
Cassa Integrazione Guadagni riguardanti periodi di paga precedenti;
- per la Cassa Integrazione
a pagamento diretto: compilazione del modello I.G.Str/Aut
COD.SR41 per ogni lavoratore e per ogni mese.
Pertanto – evidenzia l’INPS
– il modello I.G.Str/Aut COD.SR41 verrà formalmente
abolito solo al termine della fase di transizione; la compilazione degli
elementi <GestioneCig> e <CIGPregressa> di UNIEMENS sarà invece mantenuta con
esclusivo riferimento ai periodi di Cassa Integrazione Guadagni afferenti a
domande gestite con il vecchio sistema (e quindi iniziate prima della fine del
periodo di transizione).
2) Esposizione delle
giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell’indennita’
di disoccupazione con requisiti ridotti
Al punto 3. la circolare in
esame comunica che, sulla base della sperimentazione effettuata nel corso del
2010 nella liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti in competenza dell’anno 2009, il flusso UNIEMENS viene
implementato, a partire dalla dichiarazione di competenza “gennaio 2011”, con
il dato delle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.
In proposito, l’Inps
osserva che l’inserimento del calendario giornaliero nel flusso Uniemens consentirà, per le prestazioni di cui trattasi in
competenza 2011, la semplificazione delle operazioni di liquidazione, evitando
di gravare l’azienda e il lavoratore dell’obbligo di produrre il Mod. DL86/88
bis, con i dati riferiti al rapporto di lavoro.
La gestione delle domande
in competenza 2010, da presentare entro il 31 marzo 2011, seguirà le procedure
di liquidazione attualmente in uso.
Da ultimo, l’Istituto pone
in rilievo che, anche per le informazioni relative alle giornate di lavoro
effettivamente prestato, trova applicazione la fase di transizione su indicata.
Peraltro, considerato che –
allo scopo di assicurare la liquidazione delle indennità di disoccupazione con
requisiti ridotti in competenza 2011 sulla base delle dichiarazioni Uniemens e di abrogare il modello sopra citato – l’Istituto
dovrà in ogni caso avere la disponibilità dei dati giornalieri, la circolare in
commento rimarca che sarà prevista una modalità di dichiarazione posticipata
dei medesimi dati.