INPS - D.LGS. N. 151/2001 - SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI IN CONGEDO - SGRAVI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI INPS - MESSAGGIO N. 1382/2011

 

Con messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011 l’Inps ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità dello sgravio contributivo previsto dall’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi di tale decreto, anche laddove la lavoratrice sostituita si avvalga della flessibilità del congedo, di cui all’art. 20, comma 1, del medesimo provvedimento.

In primo luogo, l’Istituto ricorda che, secondo il disposto del comma 2 del citato art. 4, le assunzioni in sostituzione possono avvenire “anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva”.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce inoltre che, per i rapporti di lavoro così instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per la persona assunta.

La suddetta norma deve essere posta in relazione con la possibilità, per la lavoratrice, di fruire della flessibilità del congedo, disciplinata dall’art. 20 del Decreto Legislativo n. 151/2001, e cioè di astenersi dal lavoro – previa apposita autorizzazione medica – un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi all’evento (ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità).

Ciò premesso, l’Istituto ritiene che, sia in un’ottica sistemica che in considerazione delle finalità della norma, lo sgravio in argomento possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando già sia intervenuta l’assunzione del sostituto.

Al riguardo, nel richiamare il messaggio n. 13279 del 15 maggio 2007 l’INPS rimarca che l’opzione per la flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata sino alla fine del settimo mese di gravidanza.

In tali fattispecie, l’assunzione risulta comunque originariamente intervenuta in conformità alla previsione del menzionato art. 4, comma 2, anche se, concretamente, si possa riscontrare il superamento del periodo temporale di affiancamento indicato dalla norma.

Infine, l’Inps rammenta che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4, lo sgravio contributivo in discorso può trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento