INPS - D.LGS. N. 151/2001 - SOSTITUZIONE
DI LAVORATRICI IN CONGEDO - SGRAVI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI
INPS - MESSAGGIO N. 1382/2011
Con messaggio n. 1382 del
20 gennaio 2011 l’Inps ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità dello sgravio
contributivo previsto dall’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151 per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo ai sensi di tale decreto, anche laddove la lavoratrice sostituita si
avvalga della flessibilità del congedo, di cui all’art. 20, comma 1, del
medesimo provvedimento.
In primo luogo, l’Istituto
ricorda che, secondo il disposto del comma 2 del citato art. 4, le assunzioni
in sostituzione possono avvenire “anche con anticipo fino ad un mese rispetto
al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva”.
Il comma 3 dello stesso
articolo stabilisce inoltre che, per i rapporti di lavoro così instaurati in
aziende con meno di venti dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio
contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta dal datore di
lavoro per la persona assunta.
La suddetta norma deve
essere posta in relazione con la possibilità, per la lavoratrice, di fruire
della flessibilità del congedo, disciplinata dall’art. 20 del Decreto
Legislativo n. 151/2001, e cioè di astenersi dal lavoro – previa apposita
autorizzazione medica – un mese prima della data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi all’evento (ferma restando la durata complessiva del
congedo di maternità).
Ciò premesso, l’Istituto
ritiene che, sia in un’ottica sistemica che in considerazione delle finalità
della norma, lo sgravio in argomento possa trovare applicazione anche
nell’ipotesi in cui la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del
congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando già sia intervenuta
l’assunzione del sostituto.
Al riguardo, nel richiamare
il messaggio n. 13279 del 15 maggio 2007 l’INPS rimarca che l’opzione per la
flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata sino alla fine
del settimo mese di gravidanza.
In tali fattispecie,
l’assunzione risulta comunque originariamente intervenuta in conformità alla
previsione del menzionato art. 4, comma 2, anche se, concretamente, si possa
riscontrare il superamento del periodo temporale di affiancamento indicato
dalla norma.
Infine, l’Inps rammenta
che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4, lo sgravio contributivo in
discorso può trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per un anno
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento