DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% - LAVORI DI AMPLIAMENTO IN BASE AL “PIANO CASA”
Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un
fabbricato con ampliamento di volumetria, secondo le disposizioni previste
dalla normativa regionale, in attuazione del cd. “Piano casa”, è esclusa
l’applicabilità delle detrazioni del 36% e del 55%, riconosciute,
rispettivamente, per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni e di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Diversamente, ove l’intervento di ampliamento venga
eseguito, in base al “Piano casa”, nell’ambito di una ristrutturazione che non
comporti la demolizione dell’edificio originario, le citate agevolazioni
spettano unicamente per le spese riferibili ai lavori sulla porzione
preesistente del fabbricato.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a
proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36%[1] e del 55%[2] in
presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione
dell’edificio originario, effettuati in osservanza della normativa regionale di
attuazione del cd. “Piano casa”, introdotto dall’art.11 del D.L. 112/2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008[3].
In particolare, a seguito dell’intesa raggiunta in
Conferenza Stato-Regioni ed Enti locali il 31 marzo 2009, che costituisce la
base giuridica per l’emanazione delle leggi regionali in materia, è stato
stabilito che i Comuni possano autorizzare l’ampliamento degli edifici a
destinazione residenziale fino al 20% del loro volume o della superficie
coperta.
Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici
abitativi esistenti, tale percentuale può salire fino al 35% se l’intervento
prevede l’utilizzo degli strumenti della bioedilizia, ovvero l’installazione di
impianti ad energie rinnovabili.
In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate ricorda,
innanzitutto, che, sotto il profilo urbanistico, un intervento è riconducibile
fra quelli di “ristrutturazione edilizia” nell’ipotesi in cui i lavori
comprendano la demolizione e ricostruzione dell’edificio originario, senza
aumento di volumetria e sagoma[4].
Diversamente, ove i lavori di ricostruzione producano
un ampliamento della volumetria e della sagoma del fabbricato, si configura,
nel suo complesso, una “nuova costruzione”[5].
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, richiamando
alcune pronunce precedenti[6], conferma che, anche con riferimento ad
interventi edilizi eseguiti nell’ambito del “Piano casa”, ed agevolabili con le
detrazioni del 36%, ovvero del 55%:
- nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente»;
- diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione
con ampliamento, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si
considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”»;
- al contrario, ove la ristrutturazione avvenga senza
demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le
detrazioni del 36% e del 55% competono «solo per le spese riferibili alla parte
esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”
».
Sotto tale ultimo profilo, si ricorda che, per quanto
riguarda la detrazione del 55%, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M.
n.39/E/2010 ha chiarito che:
- restano, comunque, esclusi dal beneficio gli
interventi di “riqualificazione energetica globale”[7], in quanto, per questi,
l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo[8], da calcolarsi con riferimento
all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta
dall’ampliamento;
- di contro, possono ritenersi agevolati gli altri
interventi energetici[9], per i quali la detrazione è subordinata alle
caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli
impianti, fermo restando che qualora, con tali interventi, siano realizzati
impianti a servizio dell’intero edificio (ivi compresa anche la parte
ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del
fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle
quote millesimali (cfr. C.M. n.21/E/2010).
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[1] Ai sensi dell’art.1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni.
[2] Ai sensi dell’art.1, commi 344-347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
[3] In attuazione dell’art.11, comma 1, del D.L.
112/2008, il “Piano nazionale di edilizia abitativa” è stato emanato con D.P.C.M. 16 luglio 2009.
[4] Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.d,
del D.P.R. 380/2001.
[5] Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.e,
del citato D.P.R. 380/2001.
[6] Cfr., per quanto riguarda la detrazione del 36%,
la C.M. n.57/E/1998 e, per la detrazione del 55%, le C.M. n.36/E/2007.
[7] Art.1, comma 344, legge 296/2006 e successive
modifiche.
[8] Di cui all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008.
[9] Di cui all’art.1,
commi 345-347, della medesima legge 296/2006 (riguardanti, in particolare, gli
interventi energetici relativi alle strutture opache orizzontali e verticali,
alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, all’installazione di
pannelli solari per la produzione d’acqua calda ed alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale).