TASSA
SULLE SOCIETA' - DISCIPLINA DEI RIMBORSI
(Min.
finanze, Circ. 23/9/99, n. 192/E)
Il
Ministero delle finanze ha disciplinato la fase relativa al pagamento dei
rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel
registro delle imprese per i quali si sono concluse le operazioni di
liquidazione delle istanze (art. 11, legge n. 448/1998 e circ. n. 106/E del
1999).
Il
Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base dei dati emersi
dalla validazione delle istanze curata dagli Uffici, forma gli archivi
magnetici centralizzati necessari allo svolgimento della procedura e cura la
formazione degli elenchi di rimborso distinti per Ufficio finanziario
competente, per modalitā di pagamento del rimborso e per mese di formazione
degli elenchi stessi.
I
rimborsi per i quali il contribuente ha indicato correttamente le coordinate
bancarie, mediante l'apposito modello, sono estinti tramite accreditamento in
conto corrente bancario.
I
rimborsi per i quali non č stata presentata la richiesta di accreditamento in
conto corrente bancario e quelli per i quali il codice ABI e/o il CAB risultano
inesistenti, vengono pagati mediante vaglia cambiario.
I
dati dei rimborsi, l'elenco in cui č inserito ciascun rimborso, i dati
riepilogativi di ciascun elenco vengono riportati su supporti magnetici
distinti per modalitā di pagamento (con l'indicazione della data entro la
quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli
ordinativi collettivi di pagamento) ed inviati alla Banca d'Italia.
Questa,
entro trenta giorni dalla ricezione, redige gli elenchi dei rimborsi, distintamente
secondo le modalitā di effettuazione, e li trasmette al Centro Informativo del
Dipartimento delle Entrate.
In
base ai prospetti riepilogativi degli elenchi di rimborso, il Centro
Informativo predispone gli ordinativi collettivi di pagamento distintamente per
i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per quelli da estinguere
tramite accreditamento in conto corrente bancario sulla base dell'apposito
decreto ministeriale.
L'Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto e
gli ordinativi collettivi di pagamento, effettua i controlli di competenza e
trasmette gli ordinativi collettivi di pagamento alla Banca d'Italia.
La
Banca d'Italia procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti mediante
commutazione degli stessi in vaglia cambiari non trasferibili.
Alla
spedizione dei vaglia provvede direttamente la Sezione della Banca d'Italia di
Roma-Tuscolano entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi
collettivi di pagamento, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta,
oltre alla denominazione e all'indirizzo del beneficiario, l'indicazione della
causale del rimborso con riferimento ai periodi d'imposta per il quale viene
eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale il rimborso risulta
incluso e i dettagli degli importi dei vaglia.
I
vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati, e restituiti dal servizio
postale alla Banca d'Italia, sono estinti d'ufficio. Le liste contenenti gli
estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di
rimborso sono trasmesse al Centro informativo del Dipartimento delle entrate,
il quale, sulla base delle informazioni ricevute, comunica agli Uffici
finanziari competenti gli estremi dei vaglia cambiari non recapitati, onde consentire
il pagamento con procedura manuale dei relativi rimborsi.
La
Banca d'Italia procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento in conto
corrente ricevuti mediante accreditamento in conti correnti accentrati presso
la stessa a favore delle banche, con i seguenti tempi:
-
entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli
ordinativi diretti trasmette i supporti magnetici ricevuti dal Centro
Informativo all'apposita societā di servizio, che cura la trasmissione delle
relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica
procedura;
-
il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi provvede
all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle
banche sui rispettivi conti accentrati;
-
il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme
da parte della Banca d'Italia, le banche, sulla base delle informazioni
ricevute dalla societā di servizio e delle proprie evidenze, effettuano
l'accreditamento dei rimborsi nei conti correnti dei beneficiari.
Le
banche comunicano l'avvenuto accredito al contribuente sull'estratto conto, con
l'indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate distintamente
per rimborso ed interessi, nonche' della relativa annualitā.
Le
somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del
rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dalle banche,
per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per
l'accreditamento a favore delle banche; presso la medesima filiale indicata dal
contribuente.
Decorso
infruttuosamente tale termine, la direzione generale della banca deve riversare
le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria
territorialmente competente, chiedendo l'emissione di una quietanza d'entrata
mod. 121-T. La sezione di tesoreria rilascia l'originale e l'estratto delle
quietanze alla banca versante.
Quest'ultima
trasmette con periodicitā non superiore a trenta giorni al Centro Informativo
del Dipartimento delle Entrate l'estratto della quietanza rilasciata dalla
Tesoreria, una nota riepilogativa contenente il codice fiscale e la
denominazione del beneficiario, il tipo di rimborso, il capitale, gli interessi
e l'annualitā relativa.
Anche
in questo caso il Centro Informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base
delle informazioni ricevute, comunica agli Uffici finanziari competenti gli
estremi degli accreditamenti in conto corrente bancario non andati a buon fine,
onde consentire il pagamento con procedura manuale dei relativi rimborsi.