TESTO DELLA LEGGE SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI IN APPALTI PUBBLICI
Si ritiene utile fornire alle imprese associate il
testo completo della normativa che regola il tema della tracciabilità in
appalti pubblici. La legge n. 136/2010, art. 3, ha introdotto il nuovo regime
dei pagamenti in lavori pubblici. Poi è stato approvato un decreto legge, il n.
187 del 1/11/2010, che da una parte ha introdotto alcune modifiche e dall’altra
ha dato una interpretazione di quanto già contenuto nell’art. 3 della legge
136/2010. Tale decreto è stato convertito, con alcune modifiche, in legge, la
n. 317 del 17/12/2010.
Il testo qui pubblicato è dunque la fusione dei tre
testi legislativi, ove a seguito del singolo comma della legge iniziale
(stampato in carattere normale) sono stati riportati le modifiche o le
interpretazioni recate dalla successiva legge di conversione del decreto-legge
(stampati in carattere corsivo).
Per un sunto esplicativo di tutta la norma si rimanda
a quanto pubblicato a pagina 70 sul Notiziario n. 2/2011
Legge 13/8/2010 n. 136 (G.U. 23/8/2010 n. 196) Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
coordinato con il D.L. 1 novembre 2010, n. 187 (in
G.U. 265 del 12/11/2010) convertito in Legge 317 del 17 dicembre 2010
Articolo 3
Tracciabilità dei flussi finanziari
(Art 6 del D.L.
187/2010
convertito in L. 317/2010)
1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai
contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai
subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i contratti di
subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni
di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal
comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del presente decreto,entro
centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile, tali
contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di
tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136
del 2010, e successive modificazioni.
3. L’espressione «filiera delle imprese» di cui ai
commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende
riferita ai subappalti come definiti dal l’articolo 118, comma 11, dei decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per
l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L’espressione «anche in via non esclusiva» di cui
al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel
senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere
realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche
promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la
comunicazione di cui ai comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i
conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati
movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni
(Art 6 del D.L.
187/2010 convertito in L. 317/2010)
3. L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai
commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende
riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai subcontratti
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4.
L’espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione
finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o
più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più
commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata
la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i
conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati
movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite
conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale o altri
strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire
la piena tracciabilità delle
operazioni purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per l’intero importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando
l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1,
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione
della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa
cui attingere per spese giornaliere,
salvo l’obbligo di
rendicontazione, deve essere effettuata
tramite bonifico bancario
o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilità delle operazioni,
in favore di uno o più dipendenti.
(Art 6 del D.L.
187/2010 convertito in L. 317/2010)
1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai
contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti
da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i
subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa legge.
5. L’espressione «eseguiti anche con strumenti
diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e l’espressione «possono essere utilizzati sistemi diversi
» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano
nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal
bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare a piena
tracciabilità della transazione finanziaria..
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi
ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni..
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di
cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della
società Poste italiane Spa, il CUP può
essere inserito nello spazio destinato alla
trascrizione della motivazione del pagamento.
6. soppresso
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l’amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla presente legge.
(Art 6 del D.L.
187/2010 convertito in L. 317/2010)
3. L’espressione «filiera delle imprese» di cui ai
commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende
riferita ai subappalti come definiti dal l’articolo 118, comma 11, dei decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per
l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 5
Identificazione degli addetti nei cantieri
1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo
18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e,
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori
autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche
l’indicazione del committente.
Articolo 6
Sanzioni
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società
Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 3, comma 9-bis, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione
stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente
non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale o altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni
comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione
stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione
del CUP
o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo
3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello
di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai
precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la
stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981,
l’opposizione e’ proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità
che ha applicato la sanzione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal
prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione
concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del
luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
5-bis. L’autorità
giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto
territorialmente competente i fatti di cui e’ venuta a conoscenza che
determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo
3.