INPS
- DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ANNO 2009 - MESSAGGIO
N. 4792/2011
Per l'anno 2009, il Decreto 17 dicembre 2009 prevedeva la
concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero
di secondo livello (dunque per l'edilizia a titolo di Elemento Economico
Territoriale - E.E.T.) entro il limite del 2,25%
della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.
Con
messaggio n. 21389/2010 l'Inps ha comunicato le
modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto,
potevano operare lo sgravio contributivo in parola erogato nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2009 (cfr. suppl.
n. 4 al Not. n. 7/2010).
Ora, con messaggio n. 4792 del 25 febbraio
In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo
sgravio per l’anno 2009 e con riferimento a quanto erogato a titolo di E.E.T. nel periodo 1° gennaio -
31 dicembre 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante
(massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo.
I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il
conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo
spettante, potranno avvalersi delle modalità già indicate nel messaggio n.
21389/2010.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro
avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Per ulteriori approfondimenti si
rinvia al testo del messaggio dell'Inps pubblicato in
calce alla presente nota sul sito del Collegio Costruttori nonché alla
precedente nota informativa in materia suppl. n. 4 al Not.
n. 7/2010).