INPS - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ANNO 2009 - MESSAGGIO N. 4792/2011

 

Per l'anno 2009, il Decreto 17 dicembre 2009 prevedeva la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello (dunque per l'edilizia a titolo di Elemento Economico Territoriale - E.E.T.) entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.

Con messaggio n. 21389/2010 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, potevano operare lo sgravio contributivo in parola erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2010).

Ora, con messaggio n. 4792 del 25 febbraio 2011, l'Istituto informa che il limite entro il quale opera lo sgravio è stato innalzato al 2,50%.

In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009 e con riferimento a quanto erogato a titolo di E.E.T. nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo.

I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi delle modalità già indicate nel messaggio n. 21389/2010.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del messaggio dell'Inps pubblicato in calce alla presente nota sul sito del Collegio Costruttori nonché alla precedente nota informativa in materia suppl. n. 4 al Not. n. 7/2010).