FESTA
NAZIONALE DEL 17 MARZO 2011 - RIFLESSI ECONOMICI SUL RAPPORTO DI LAVORO -
DECRETO LEGGE N. 5/2011
Per il solo
anno 2011,
Il Decreto Legge del 22
febbraio 2011, n. 5, contenente le disposizioni relative alla
festa in parola ha disposto che, limitatamente all’anno in corso, la giornata
del 17 marzo deve essere considerata festività ai sensi dell’art. 2 e 4 della L. n. 260/49, con conseguente osservanza
del completo orario festivo alla stregua delle solennità civili del 25 aprile,
1° maggio e 4 novembre.
Sul tema l'ANCE
ha emanato una nota informativa da cui si desume che per ciò che concerne il
trattamento economico da riconoscere in favore dei lavoratori in occasione
della festività in oggetto, l’art. 1 comma 2 del Decreto in parola conferma che
‘‘gli effetti economici e gli istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non
si applicano a tale ricorrenza, ma in sostituzione, alla festa del prossimo 17
marzo”. Tale soluzione si è resa necessaria al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle
imprese private.
I datori di lavoro edili,
pertanto, anticiperanno, a titolo compensativo, il medesimo trattamento della
giornata del 4 novembre sulla retribuzione del mese di
marzo.
In sintesi il trattamento economico
da riconoscere ai lavoratori per la giornata del 17 marzo è il seguente:
IMPIEGATI
Per la festività del 17 marzo nulla è
dovuto in aggiunta alla normale retribuzione.
OPERAI
Agli operai devono essere corrisposte otto ore di normale
retribuzione (escluse l’indennità sostitutiva di mensa e l’indennità di
trasporto) senza assoggettarla né alla maggiorazione del 18,5% a titolo di
gratifica natalizia e ferie, né ai contributi dovuti alla Cassa Edile, per cui dovrà essere assoggettata esclusivamente ai contributi
previdenziali ed assicurativi ed alle ritenute fiscali.