FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO 2011 - RIFLESSI ECONOMICI SUL RAPPORTO DI LAVORO - DECRETO LEGGE N. 5/2011

 

Per il solo anno 2011, la Legge 29 giugno 2010, n. 100 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

Il Decreto Legge del 22 febbraio 2011, n. 5, contenente le disposizioni relative alla festa in parola ha disposto che, limitatamente all’anno in corso, la giornata del 17 marzo deve essere considerata festività ai sensi dell’art. 2 e 4 della L. n. 260/49, con conseguente osservanza del completo orario festivo alla stregua delle solennità civili del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

Sul tema l'ANCE ha emanato una nota informativa da cui si desume che per ciò che concerne il trattamento economico da riconoscere in favore dei lavoratori in occasione della festività in oggetto, l’art. 1 comma 2 del Decreto in parola conferma che ‘‘gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza, ma in sostituzione, alla festa del prossimo 17 marzo”. Tale soluzione si è resa necessaria al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private.

I datori di lavoro edili, pertanto, anticiperanno, a titolo compensativo, il medesimo trattamento della giornata del 4 novembre sulla retribuzione del mese di marzo.

In sintesi il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori per la giornata del 17 marzo è il seguente:

 

IMPIEGATI

Per la festività del 17 marzo nulla è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione.

 

OPERAI

Agli operai devono essere corrisposte otto ore di normale retribuzione (escluse l’indennità sostitutiva di mensa e l’indennità di trasporto) senza assoggettarla né alla maggiorazione del 18,5% a titolo di gratifica natalizia e ferie, né ai contributi dovuti alla Cassa Edile, per cui dovrà essere assoggettata esclusivamente ai contributi previdenziali ed assicurativi ed alle ritenute fiscali.