AUTOTRASPORTO:
BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – CONSUMI ANNO 2010
L’Agenzia delle Dogane, con nota del
10 marzo 2011, ha reso note le modalità per il recupero delle accise sul
gasolio per autotrazione relativo all’anno 2010 (1° gennaio – 31 dicembre).
Con riferimento al periodo di cui
sopra l’entità del beneficio riconoscibile è pari a € 19,78609 per mille litri
di prodotto.
I soggetti che possono richiedere il
rimborso sono:
-
i soggetti esercenti trasporto merci in c/proprio ed in c/terzi,
effettuato con veicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti
esclusivamente al trasporto di merci su strada, con massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonn.
-
gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di
trasporto.
-
le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale
-
le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto
di persone
Rimangano esclusi da tale beneficio
coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di
peso compreso tra le 3,5 e 7,49 tonn., poiché al
momento la Commissione UE, su richiesta di specifica deroga del MEF, ancora non
si è pronunciata.
Il termine per la presentazione delle
istanze è fissato al 30 giugno 2011.
Il recupero del beneficio può avvenire
o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione
con il modello F24, entro l’anno solare cui il
credito è sorto, utilizzando il codice tributo 6740.
Per le eventuali eccedenze di credito,
non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, le imprese
dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno
2012 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
L’Agenzia ha, inoltre, comunicato che,
secondo L. 244/07, è stato fissato un limite complessivo annuale, pari a €
250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal
riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese. Eventuali eccedenze al
limite sono compensabili per l’intero importo residuo, a partire dal 3° anno
successivo a quello in cui le stesse si sono prodotte.
Sul sito www.agenziadogane.it, a
partire dal 15 marzo p.v., sarà disponibile il software per la compilazione
delle istanza per l’ammissione alla fruizione dei benefici fiscali che dovrà
essere consegnata agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente
competenti, mentre dallo scorso mese di maggio è anche possibile inviarle per
via telematica (Servizio Telematico Doganale-EDI).