STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Sulla
gazzetta ufficiale del 14 agosto 1999 e' stato pubblicato il decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1999 "modificazione al decreto
ministeriale 9-1-1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
Le
modifiche contenute riguardano i punti 2.2.8.3 e 2.3.3.3 del decreto 9 gennaio
1996, sui controlli a cui devono essere sottoposti gli acciai, rispettivamente
per cemento armato normale e precompresso, provenienti dall'estero.
Tali
acciai era stabilito dovessero essere sottoposti ai controlli previsti
rispettivamente ai punti 2.2.8.2 e 2.3.3.1/2.3.3.2, con l'eccezione dei
prodotti provenienti da Paesi della Comunita' economica europea nei quali fosse
in vigore una certificazione di idoneita' tecnica riconosciuta dalle rispettive
Autorita' competenti. In tal caso il produttore poteva inoltrare domanda al
Ministero dei lavori pubblici per ottenere il "trattamento all'equivalenza"
della procedura adottata nel paese di origine.
Il
D.M. 5 agosto '99 prevede, invece, che la procedura del "trattamento
all'equivalenza", oltre che ai prodotti provenienti da Paesi della
Comunita' economica europea, sia estesa anche ai prodotti provenienti dagli
Stati ai quali si applica l'accordo SEE (Spazio Economico Europeo) sulla libera
circolazione delle merci.
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO
5 agosto 1999
Modificazioni
al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo,
l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
....omissis....
Decreta:
Al
secondo capoverso del punto 2.2.8.3 "Prodotti provenienti
dall'estero" relativo all'acciaio per cemento armato, dopo la locuzione
"Per i prodotti provenienti da paesi della Comunita' economica
europea" viene aggiunta la frase "o dagli Stati ai quali si applica
l'accordo SEE".
Al
secondo capoverso del punto 2.3.3.3 "Prodotti provenienti
dall'estero" relativo all'acciaio per cemento armato precompresso, dopo la
locuzione "Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunita'
europea" viene aggiunta la frase "o dagli Stati ai quali si applica
l'accordo SEE".