DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI
PRODUTTIVITA’ - APPLICABILITA' DA MARZO 2011
Lo scorso
24 marzo 2011 tra lo scrivente Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori è stato sottoscritto un accordo sindacale, a valere per la provincia
di Brescia, in virtù del quale le imprese edili possono, ricorrendone tutti i
presupposti, sottoporre alla tassazione agevolata del 10% le voci di
retribuzione collegate a incrementi di produttività.
L'accordo
si è reso necessario in quanto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1,
del Decreto Legge n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 47, Legge n. 220/2010, emerge
che per il 2011 la proroga della agevolazione fiscale per il salario di
produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal Decreto Legge
n. 78/2010 e con l’aliquota del 10% prevista dal Decreto Legge n. 185/2008. Ciò
significa, come hanno chiarito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e l'Agenzia delle Entrate, con circolare congiunta n. 3/E del 14
febbraio 2011, che per l'anno 2011 la tassazione agevolata:
1) è
fissata nella misura del 10% nel limite di 6.000 euro lordi annui a favore dei
lavoratori, del settore privato, che nell'anno 2010 abbiano avuto un reddito
non superiore a 40.000 euro;
2)
trova
applicazione esclusivamente con riferimento "alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in
relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della
impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale".
Con
l'accordo in commento si è pertanto provveduto a dare attuazione a tale ultimo
presupposto. Pertanto, le voci retributive erogate in dipendenza del contratto
collettivo nazionale nonché quelle contenute nel contratto collettivo
provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia che siano
riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento
economico e/o agli utili di impresa e/o ad ogni altro elemento rilevante ai
fini del miglioramento della competitività aziendale, nei limiti ed alle
condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni
ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, possono essere sottoposte alla
tassazione agevolata del 10%.
Si tratta
a titolo esemplificativo delle somme erogate per il lavoro supplementare,
straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale (sono quindi esclusi,
tra le altre voci retributive, anche i superminimi e i bonus individuali).
L'ANCE,
con propria circolare, ha chiarito che la tassazione agevolata può trovare
applicazione, a decorrere dallo stesso mese di sottoscrizione dell'accordo in
commento e quindi dal mese di marzo 2011.
Inoltre,
la circolare n. 3/2011 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il datore di
lavoro dovrà attestare nel CUD che le somme (così come per gli anni 2008 -
2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali che si intende qui richiamata) sono correlate a
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o
agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale.