DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - APPLICABILITA' DA MARZO 2011

 

Lo scorso 24 marzo 2011 tra lo scrivente Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto un accordo sindacale, a valere per la provincia di Brescia, in virtù del quale le imprese edili possono, ricorrendone tutti i presupposti, sottoporre alla tassazione agevolata del 10% le voci di retribuzione collegate a incrementi di produttività.

L'accordo si è reso necessario in quanto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 47, Legge n. 220/2010, emerge che per il 2011 la proroga della agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal Decreto Legge n. 78/2010 e con l’aliquota del 10% prevista dal Decreto Legge n. 185/2008. Ciò significa, come hanno chiarito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia delle Entrate, con circolare congiunta n. 3/E del 14 febbraio 2011, che per l'anno 2011 la tassazione agevolata:

1) è fissata nella misura del 10% nel limite di 6.000 euro lordi annui a favore dei lavoratori, del settore privato, che nell'anno 2010 abbiano avuto un reddito non superiore a 40.000 euro;

2) trova applicazione esclusivamente con riferimento "alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale".

Con l'accordo in commento si è pertanto provveduto a dare attuazione a tale ultimo presupposto. Pertanto, le voci retributive erogate in dipendenza del contratto collettivo nazionale nonché quelle contenute nel contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia che siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico e/o agli utili di impresa e/o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, possono essere sottoposte alla tassazione agevolata del 10%.

Si tratta a titolo esemplificativo delle somme erogate per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale (sono quindi esclusi, tra le altre voci retributive, anche i superminimi e i bonus individuali).

 

L'ANCE, con propria circolare, ha chiarito che la tassazione agevolata può trovare applicazione, a decorrere dallo stesso mese di sottoscrizione dell'accordo in commento e quindi dal mese di marzo 2011.

Inoltre, la circolare n. 3/2011 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che le somme (così come per gli anni 2008 - 2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che si intende qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.