RIEPILOGO
OBBLIGHI PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' L. 46/90
In
relazione agli obblighi imposti dalla legge n. 46/90 circa la realizzazione di
impianti tecnologici, si ritiene utile riproporre una breve nota schematica,
tratta dal bollettino dell'Associazione Bresciana Installatori (ABI).
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ
Quando
va rilasciata?
Edifici
ad uso civile:
-
uso abitativo (continuativo o saltuario)
-
studio professionale
-
sede di persone giuridiche private (es.
Fondazioni - Enti Morali ecc.)
-
associazioni, circoli
-
conventi
-
(simili)
Quando
non va rilasciata?
Edifici
per attività
-
industriali, commerciali, agricole
-
di produzione
-
di intermediazione di beni o servizi
-
uffici, sedi di società
-
depositi, alberghi, bar
-
negozi, agenzie
-
ospedali, case di cura
-
chiese, scuole, cinematografi
Per
quali lavori va rilasciata?
-
installazione
-
trasformazione
-
ampliamento
-
manutenzione straordinaria: legge 457/1978, D.P.R. 447/1991 e UNI 8364
-
ripristino di impianti degradati
-
sostituzione o aggiunta di componenti uguali
-
lavori che richiedono mezzi o attrezzature non di uso corrente
-
lavori che non possono essere eseguiti sul posto
-
lavori che prevedono la sostituzione di materiali perché non più possibile o
conveniente la loro riparazione
Per
quali lavori non va rilasciata?
-
manutenzione ordinaria: legge 457/1978, D.P.R. 447/1991 e UNI 8364
-
interventi volti a riparare il degrado per l'uso normale
-
interventi sul luogo e con attrezzature di uso corrente
-
interventi con sostituzione di parti di modesto valore (guarnizioni,
premistoppa ecc.)
Va
sempre compilata?
-
Se dovuta, va sempre compilata comunque, sia richiesta che non richiesta dal
committente
Su
che modulo va compilata?
-
modello allegato al D.M. del 20/02/1992
-
stampato personalizzato ma contenente tutto quanto previsto e descritto nel
D.M. del 20/02/1992.
Deve
essere sempre corredata di allegati?
-
Si. Senza allegati non è valida
progetto
-
Sempre obbligatorio per installazioni nuove, trasformazione, ampliamento di
impianti di riscaldamento qualunque sia la potenzialità, anche inferiori ai kW
35 (kcal/h 30.000)
-
Impianti di climatizzazione potenzialità pari o superiore a frigorie/ora 40.000
-
Canne fumarie collettive ramificate
-
Impianti di trasporto e utilizzo di gas combustibile con portata termica
superiore a 34,8 kW. Impianti di trasporto e utilizzo di gas medicali per uso
ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi
-
Impianto antincendio con idranti pari o superiori a 4 o quando gli apparecchi
di rilevamento fumi sono pari o superiori a 10. Impianti anticendio eseguiti in
attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.
Relazione
con tipologie dei materiali utilizzati (vedi nota (5) della LEGENDA delecreto
20.02.1992)
Sempre
obbligatoria
-Se
esiste un progetto, vedi sopra, è già compresa obbligatoriamente in questo.
-Se
NON esiste un progetto bisogna redigerla, vedi esempi schemi semplificati
predisposti o simili.
"Allegato
Impianto Sanitario"
"Allegato
Impianto Riscaldamento"
"Allegato
Impianto Gas"
Schema
di impianto realizzato
-
Si fa semplice rinvio al progetto, vedi sopra, se esiste.
-Se
NON esiste progetto, si intende la descrizione discorsiva o grafica della opera
come eseguita.
Riferimento
a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.
-
NON serve per impianti nuovi.
-
NON serve per imianti eseguiti perima del 13.03.1990.
-
Per completamento di impianti parzialmente già eseguiti citare:
-
nome dell'impresa costruttrice
-
data della dichiarazione
Copia
del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
-
Sempre obbligatorio