SICUREZZA SUL LAVORO - ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITA’ ALL’AMIANTO (ESEDI) - CIRCOLARE 25 GENNAIO 2011

 

Con Lettera circolare del 25 gennaio 2011, il Ministero del Lavoro ha diramato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità all’amianto approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro costituita ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/08 cd. Testo Unico sulla sicurezza così come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/08 è previsto, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (laddove il valore limite di esposizione non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro), un approccio semplificato che consente di non applicare alcune prescrizioni normative relative a:

- notifica - art. 250;

- misure di prevenzione e protezione - art. 251 comma 1;

- sorveglianza sanitaria - art. 259;

- registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio - art. 260 comma 1.

Le attività per le quali sono possibili tali esenzioni sono:

1. breve attività non continuative di manutenzione durante le quali lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

2. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

4. sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Al riguardo la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 249, ha approvato, con propria lettera circolare prot. 15/SEGR/0001940 del 25/01/2011 gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto.

Le attività ESEDI vengono identificate nelle attività “effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile”.

La lettera circolare riporta a titolo indicativo e non esaustivo un primo elenco di attività che possono rientrare nelle ESEDI.

La Commissione consultiva ha specificato che durante l’effettuazione di tali tipologie di attività devono comunque essere rispettate le misure igieniche di cui all’art. 252 del D.Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all’utilizzo dei DPI delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30 e che le imprese iscritte alla Categoria 10 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste per le attività ESEDI.

Altresì viene richiesto al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi quali lavoratori possono essere adibiti ad attività lavorativa ESEDI, per i quali devono essere verificate le condizioni di sporadicità (sulla base della frequenza degli interventi compiuti) e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria; in tutti i casi i soggetti incaricati devono risultare formati, in conformità all’art. 258 del D.Lgs. 81/08.