SICUREZZA SUL LAVORO - ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITA’ ALL’AMIANTO (ESEDI) - CIRCOLARE 25
GENNAIO 2011
Con Lettera circolare del
25 gennaio 2011, il Ministero del Lavoro ha diramato gli orientamenti pratici
per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità
all’amianto approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
la sicurezza sul lavoro costituita ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
81/08 cd. Testo Unico sulla sicurezza così come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Si rammenta che ai sensi dell’art.
249 comma 2 del D.Lgs. 81/08 è previsto, nei casi di
esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (laddove il valore
limite di esposizione non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro), un
approccio semplificato che consente di non applicare alcune prescrizioni
normative relative a:
- notifica - art. 250;
- misure di prevenzione e
protezione - art. 251 comma 1;
- sorveglianza sanitaria -
art. 259;
- registro di esposizione e
cartelle sanitarie e di rischio - art. 260 comma 1.
Le attività per le quali
sono possibili tali esenzioni sono:
1. breve attività non
continuative di manutenzione durante le quali lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
2. rimozione senza
deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice;
3. incapsulamento e
confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
4. sorveglianza e controllo
dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
Al riguardo la Commissione
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi del
comma 4 dello stesso art. 249, ha approvato, con propria lettera circolare prot. 15/SEGR/0001940 del 25/01/2011 gli orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli
intensità (ESEDI) all’amianto.
Le attività ESEDI vengono
identificate nelle attività “effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per
non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al
mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di
amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto
ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia
del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione
dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di
3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei
lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più
basso possibile”.
La lettera circolare
riporta a titolo indicativo e non esaustivo un primo elenco di attività che
possono rientrare nelle ESEDI.
La Commissione consultiva
ha specificato che durante l’effettuazione di tali tipologie di attività devono
comunque essere rispettate le misure igieniche di cui all’art. 252 del D.Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all’utilizzo dei
DPI delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo
non inferiore a 30 e che le imprese iscritte alla Categoria 10 dell’Albo
nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni
previste per le attività ESEDI.
Altresì viene richiesto al
datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi quali
lavoratori possono essere adibiti ad attività lavorativa ESEDI, per i quali
devono essere verificate le condizioni di sporadicità (sulla base della
frequenza degli interventi compiuti) e di contestuale debole intensità dei
livelli di esposizione inalatoria; in tutti i casi i soggetti incaricati devono
risultare formati, in conformità all’art. 258 del D.Lgs.
81/08.