INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE -  INCREMENTO PERCENTUALI DI RIDUZIONE - GAZZETTA UFFICIALE N. 38/11

 

Con Decreto del 3 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 38/2011 del 16 febbraio 2011, è stata confermata la riscrittura, precedentemente annunciata, della tariffa vigente dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 dei premi per la c.d. oscillazione per prevenzione mod. OT 24 (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 11/2010).

In virtù della suddetta pubblicazione, già con riferimento al presente anno, per gli interventi effettuati nel 2010 finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, saranno operativi i nuovi sconti del tasso medio di tariffa, come da tabella allegata, a cui possono accedere le imprese in regola con le disposizioni in materia prevenzionistica e con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

Si ricorda che per presentare le istanze, il termine del 28 febbraio di ciascun anno è stato reso strutturale.

Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attivita’, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, puo’ applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio dì tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

 

 

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

30%

Da 11 a 50

23%

Da 51 a 100

18%

Da 101 a 200

15%

Da 201 a 500

12%

Oltre 500

7%

 

La misura della riduzione applicabile sarà individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori - anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T. a più voci, quindi, la determinazione verrà essere effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite all’interno della P.A.T., considerando soltanto il numero di lavoratori - anno relativi a ciascuna voce. A titolo esemplificativo, è pertanto possibile che la medesima Azienda abbia diritto ad una riduzione in misura pari al 30% per una voce con numero di lavoratori anno fino a 10 ed in misura pari al 7% per una voce con numero di lavoratori-anno superiore a 500.