INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI
PREMIO PER PREVENZIONE - INCREMENTO
PERCENTUALI DI RIDUZIONE - GAZZETTA UFFICIALE N.
38/11
Con Decreto del 3 dicembre
2010, pubblicato sulla G.U. n. 38/2011 del 16 febbraio 2011, è stata confermata
la riscrittura, precedentemente annunciata, della tariffa vigente dell’art. 24
del D.M. 12 dicembre 2000 dei premi per la c.d. oscillazione per prevenzione
mod. OT 24 (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 11/2010).
In virtù della suddetta
pubblicazione, già con riferimento al presente anno, per gli interventi
effettuati nel 2010 finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
dei lavoratori, saranno operativi i nuovi sconti del tasso medio di tariffa,
come da tabella allegata, a cui possono accedere le imprese in regola con le
disposizioni in materia prevenzionistica e con gli adempimenti contributivi e
assicurativi.
Si ricorda che per
presentare le istanze, il termine del 28 febbraio di ciascun anno è stato reso
strutturale.
Trascorsi i primi due anni
dalla data d’inizio dell’attivita’, l’INAIL, in
relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive
modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, puo’ applicare al datore di lavoro che sia in regola con le
disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con
gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio dì
tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori anno del
periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori - anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
30% |
Da 11 a 50 |
23% |
Da 51 a 100 |
18% |
Da 101 a 200 |
15% |
Da 201 a 500 |
12% |
Oltre 500 |
7% |
La misura della riduzione
applicabile sarà individuata per singola voce, sulla base del numero di
lavoratori - anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T.
a più voci, quindi, la determinazione verrà essere effettuata separatamente per
ognuna delle voci inserite all’interno della P.A.T.,
considerando soltanto il numero di lavoratori - anno relativi a ciascuna voce.
A titolo esemplificativo, è pertanto possibile che la medesima Azienda abbia
diritto ad una riduzione in misura pari al 30% per una voce con numero di
lavoratori anno fino a 10 ed in misura pari al 7% per una voce con numero di
lavoratori-anno superiore a 500.