INPS - ART. 25 LEGGE N. 183/2010 - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA NEL SETTORE PRIVATO - CIRCOLARE N. 21/2011

 

Con circolare n. 21 del 31 gennaio 2011 e lettera del 14 gennaio 2011, l’Inps ha fornito chiarimenti circa la portata dell’art. 25 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, tale disposizione legislativa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione dell’attestazione di malattia si applicano le disposizioni dettate dall’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i lavoratori del settore pubblico.

Come segnalato, da ultimo, in sede di commento del citato art. 25, la Confindustria aveva posto ufficialmente all’Inps la questione della portata per il settore privato del suddetto riferimento normativo, e cioè se l’obbligo del medico di inviare all’Istituto il certificato di malattia per via telematica riguarda - come sembra evincersi dallo spirito e dalla lettera dello stesso articolo - anche i lavoratori non assicurati presso tale Istituto.

La tesi sostenuta dalla Confederazione circa l’applicazione generalizzata dell’obbligo di invio telematico all’Inps del certificato di malattia ha trovato conferma nella circolare in commento. La circolare in parola, infatti, afferma che la legittimazione istituzionale dell’Inps a ricevere la certificazione di malattia è sancita dal medesimo art. 25, il quale stabilisce che, “al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse”, in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

D’altra parte, la normativa vigente (art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ed art. 5, comma 12, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638) assegna all’Inps l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati all’Istituto.

La circolare in esame sottolinea inoltre che l’art. 25 della Legge n. 183/2010 non apporta alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato, ai sensi dell’art. 2 del Decreto-Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.

Si informa altresì che l’Inps, con lettera del 14 gennaio 2011, ha fornito alla Confindustria le seguenti ulteriori precisazioni:

- il medico che redige il certificato in modalità telematica, secondo le vigenti disposizioni, è tenuto a rilasciare al lavoratore copia cartacea dell’attestato di malattia (privo di diagnosi) per il datore di lavoro ed il certificato di malattia (con i dati della diagnosi e/o il codice nosologico) per l’assistito, sul punto si veda la circolare Inps n. 60 del 16 aprile 2010 (cfr. Not. n. 8-9/2010);

- il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps viene esonerato dall’obbligo dell’invio all’Istituto del certificato attestante l’incapacità lavorativa, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico;

- nessun lavoratore, invece, è dispensato dall’onere di consegnare l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro, salvo diversa indicazione di quest’ultimo;

- in caso di impossibilità per il medico di procedere alla stampa del certificato e dell’attestato di malattia, lo stesso dovrà fornire al lavoratore il numero identificativo del certificato emesso (secondo quanto evidenziato nella circolare n. 60/2010 sopra richiamata, tale numerazione potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare, stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Inps).