INPS - ART. 25 LEGGE N. 183/2010 - TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA NEL SETTORE
PRIVATO - CIRCOLARE N. 21/2011
Con circolare n. 21 del 31
gennaio 2011 e lettera del 14 gennaio 2011, l’Inps ha fornito chiarimenti circa
la portata dell’art. 25 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, tale disposizione
legislativa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di
assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il
rilascio e la trasmissione dell’attestazione di malattia si applicano le
disposizioni dettate dall’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per i lavoratori del settore pubblico.
Come segnalato, da ultimo,
in sede di commento del citato art. 25, la Confindustria aveva posto
ufficialmente all’Inps la questione della portata per il settore privato del
suddetto riferimento normativo, e cioè se l’obbligo del medico di inviare
all’Istituto il certificato di malattia per via telematica riguarda - come
sembra evincersi dallo spirito e dalla lettera dello stesso articolo - anche i
lavoratori non assicurati presso tale Istituto.
La tesi sostenuta dalla
Confederazione circa l’applicazione generalizzata dell’obbligo di invio
telematico all’Inps del certificato di malattia ha trovato conferma nella
circolare in commento. La circolare in parola, infatti, afferma che la
legittimazione istituzionale dell’Inps a ricevere la certificazione di malattia
è sancita dal medesimo art. 25, il quale stabilisce che, “al fine di assicurare
un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato,
nonché un efficace sistema di controllo delle stesse”, in tutti i casi di
assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la
modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante
accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
D’altra parte, la normativa
vigente (art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ed art. 5, comma 12, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n.
638) assegna all’Inps l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche
dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non
assicurati all’Istituto.
La circolare in esame
sottolinea inoltre che l’art. 25 della Legge n. 183/2010 non apporta alcuna
innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione
economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del
settore privato, ai sensi dell’art. 2 del Decreto-Legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive
modificazioni.
Pertanto, rimane sempre
riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio
medico curante, anche qualora questi non sia un medico del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità
lavorativa.
Si informa altresì che
l’Inps, con lettera del 14 gennaio 2011, ha fornito alla Confindustria le
seguenti ulteriori precisazioni:
- il medico che redige il
certificato in modalità telematica, secondo le vigenti disposizioni, è tenuto a
rilasciare al lavoratore copia cartacea dell’attestato di malattia (privo di
diagnosi) per il datore di lavoro ed il certificato di malattia (con i dati
della diagnosi e/o il codice nosologico) per l’assistito, sul punto si veda la
circolare Inps n. 60 del 16 aprile 2010 (cfr. Not. n.
8-9/2010);
- il lavoratore avente
diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps viene esonerato
dall’obbligo dell’invio all’Istituto del certificato attestante l’incapacità
lavorativa, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico;
- nessun lavoratore,
invece, è dispensato dall’onere di consegnare l’attestato di malattia al
proprio datore di lavoro, salvo diversa indicazione di quest’ultimo;
- in caso di impossibilità
per il medico di procedere alla stampa del certificato e dell’attestato di
malattia, lo stesso dovrà fornire al lavoratore il numero identificativo del
certificato emesso (secondo quanto evidenziato nella circolare n. 60/2010 sopra
richiamata, tale numerazione potrà essere utilizzata dal lavoratore per
ricercare, visualizzare, stampare il proprio attestato direttamente dal sito
Internet dell’Inps).