INPS - ATTIVITA’ ISPETTIVA - RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - LEGGE n. 183/10 - NUOVE MODALITA’ - MESSAGGIO N. 3881/11

 

Con il messaggio n. 3881/11, l’Inps ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla nuova procedura di riscossione dei contributi previdenziali, conformemente a quanto disposto dalla L. n. 183/10.

Fermo restando che, sia nel caso di mancato adempimento del versamento contributivo, sia nel caso di mancata proposizione dell’eventuale ricorso, l’avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi previdenziali, accertato in sede ispettiva, resta fissato al decorso del 90° giorno dalla notifica, con l’allegata nota l’Inps ha inteso fornire un utile schema riepilogativo contenente le diverse situazioni che si possono verificare a seguito dell’accertamento ispettivo.

 

Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo

Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge, compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni normativamente previste per la regolarizzazione, quella della maxisanzione per il lavoro sommerso.

 

Pagamento del debito dal 31° giorno;

Il pagamento del debito effettuato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo in poi, comporta per il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido la decadenza del diritto a fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima, ma la possibilità di regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.

 

Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale

Nel caso di mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale, si procederà alla formazione dell’avviso di addebito, con cui i crediti vengono affidati all’Agente della Riscossione che procede al recupero del credito. Gli importi sono maggiorati dell’aggio e delle ulteriori somme di cui all’art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 pari al:

- 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito;

- 9% qualora il pagamento avvenga oltre il predetto termine.

 

In mancanza di pagamento, l’Agente della Riscossione procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.