INPS - ATTIVITA’ ISPETTIVA - RISCOSSIONE CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI - LEGGE n. 183/10 - NUOVE MODALITA’ - MESSAGGIO N. 3881/11
Con il messaggio n.
3881/11, l’Inps ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla nuova
procedura di riscossione dei contributi previdenziali, conformemente a quanto
disposto dalla L. n. 183/10.
Fermo restando che, sia nel
caso di mancato adempimento del versamento contributivo, sia nel caso di
mancata proposizione dell’eventuale ricorso, l’avviso di addebito per il
mancato versamento dei contributi previdenziali, accertato in sede ispettiva,
resta fissato al decorso del 90° giorno dalla notifica, con l’allegata nota
l’Inps ha inteso fornire un utile schema riepilogativo contenente le diverse
situazioni che si possono verificare a seguito dell’accertamento ispettivo.
Pagamento del debito
entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo
Il trasgressore o
l’eventuale obbligato in solido che paga il debito contestato entro 30 giorni
dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è
ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine
perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima
prevista dalla legge, compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni
normativamente previste per la regolarizzazione, quella della maxisanzione per
il lavoro sommerso.
Pagamento del debito dal
31° giorno;
Il pagamento del debito
effettuato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo in poi, comporta
per il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido la decadenza del diritto
a fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima, ma la
possibilità di regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di
cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.
Mancato pagamento nel
termine di 90 giorni dalla notifica del verbale
Nel caso di mancato
pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale, si procederà
alla formazione dell’avviso di addebito, con cui i crediti vengono affidati
all’Agente della Riscossione che procede al recupero del credito. Gli importi
sono maggiorati dell’aggio e delle ulteriori somme di cui all’art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 pari al:
- 4,65% dell’importo dovuto
a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia
effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla
notifica dell’avviso di addebito;
- 9% qualora il pagamento
avvenga oltre il predetto termine.
In mancanza di pagamento,
l’Agente della Riscossione procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le
facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.