INPS - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI -TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE - SOGGETTI ABILITATI - CIRCOLARE N. 28/2011

 

Con circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’Inps ha reso note alcune importanti novità per i soggetti delegati dai datori di lavoro agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L’Istituto, nell’evidenziare che le suddette attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge, conferma che non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in quanto possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, né quei soggetti, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.

Al fine di avere una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, l’Inps ha predisposto un sistema di registrazione degli stessi.

Per quanto riguarda:

- i datori di lavoro che intendono adempiere in prima persona o per il tramite di propri dipendenti, restano confermate le istruzioni riportate nella precedente nota Inps n. 32/04, a cui si fa esplicito rinvio per maggiori chiarimenti.

Al riguardo, viene ricordato che oltre alla modalità di accesso tramite PIN è già operativa la modalità tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I datori di lavoro non ancora in possesso di un codice PIN, potranno richiederlo avvalendosi dell’apposito modulo allegato alla circolare in oggetto.

Qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto, i datori di lavoro dovranno utilizzare l’apposita applicazione per l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti del datore di lavoro.

- I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’art. 2359 del c.c., possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 1 della Legge n. 12/79 alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. Per rendere operativa la delega, i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e dovranno indicare il codice fiscale della società facente parte del gruppo cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell’Istituto.

- I consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/79 saranno abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell’interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento con cui sono già vigenti o in fase di stipula specifiche convenzioni.

- I servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della legge n. 12/79), sarà predisposta, sulla base dell’identificazione operata dalle relative associazioni nazionali, una registrazione di struttura alla cui abilitazione saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili.

I professionisti abilitati ad operare ed i responsabili di struttura, identificati nel modo sopra descritto, potranno accedere ai servizi on line dell’Istituto previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall’Istituto. Qualora siano già dotati di PIN, potranno continuare ad operare con quello già in loro possesso.

I professionisti e i responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, compilando gli appositi moduli anch’essi allegati alla circolare in parola.

Gli intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 12/1979, potranno operare in nome e

per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

L’intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega, unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta. L’applicazione di gestione delle deleghe è disponibile sul sito internet dell’Istituto dal 7 febbraio 2011. A decorrere dalla suddetta data gli intermediari autorizzati possono pertanto accedere ed inserire le proprie deleghe.

Durante la prima fase del nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi Uniemens secondo il sistema attualmente in uso. A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga aprile 2011, il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle condizioni sopraelencate. Per quanto non espressamente riportato nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla circolare in oggetto.