INPS - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI
DIPENDENTI -TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE -
SOGGETTI ABILITATI - CIRCOLARE N. 28/2011
Con circolare n. 28 dell’8
febbraio 2011, l’Inps ha reso note alcune importanti novità per i soggetti
delegati dai datori di lavoro agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza
e assistenza.
L’Istituto,
nell’evidenziare che le suddette attività non possono che essere effettuate da
coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle
disposizioni di legge, conferma che non sono autorizzati alla predisposizione e
trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed
assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in quanto possono
effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, né quei soggetti,
quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i
revisori contabili, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
Al fine di avere una più
precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, l’Inps ha
predisposto un sistema di registrazione degli stessi.
Per quanto riguarda:
- i datori di lavoro che
intendono adempiere in prima persona o per il tramite di propri dipendenti,
restano confermate le istruzioni riportate nella precedente nota Inps n. 32/04,
a cui si fa esplicito rinvio per maggiori chiarimenti.
Al riguardo, viene
ricordato che oltre alla modalità di accesso tramite PIN è già operativa la
modalità tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I datori di lavoro non
ancora in possesso di un codice PIN, potranno richiederlo avvalendosi
dell’apposito modulo allegato alla circolare in oggetto.
Qualora intendano delegare
uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei
confronti dell’Istituto, i datori di lavoro dovranno utilizzare l’apposita
applicazione per l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali
sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei
dipendenti del datore di lavoro.
- I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell’art. 2359 del c.c., possono delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all’art. 1 della Legge n. 12/79 alla società
capogruppo per tutte le società controllate e collegate. Per rendere operativa
la delega, i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi
autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e
dovranno indicare il codice fiscale della società facente parte del gruppo cui
si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell’Istituto.
- I consulenti del lavoro e
gli altri professionisti elencati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/79
saranno abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base
dell’interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento con cui
sono già vigenti o in fase di stipula specifiche convenzioni.
- I servizi o centri di
assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della legge n.
12/79), sarà predisposta, sulla base dell’identificazione operata dalle
relative associazioni nazionali, una registrazione di struttura alla cui
abilitazione saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili.
I professionisti abilitati
ad operare ed i responsabili di struttura, identificati nel modo sopra
descritto, potranno accedere ai servizi on line
dell’Istituto previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
o PIN rilasciato dall’Istituto. Qualora siano già dotati di PIN, potranno
continuare ad operare con quello già in loro possesso.
I professionisti e i
responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle
associazioni di categoria non ancora titolari di un PIN o di una Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede
competente, compilando gli appositi moduli anch’essi allegati alla circolare in
parola.
Gli intermediari
autorizzati ai sensi della legge n. 12/1979, potranno operare in nome e
per conto dei datori di
lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante,
utilizzando il modulo appositamente predisposto.
L’intermediario si
impegnerà a custodire presso di sé la delega, unitamente ad una fotocopia di un
valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza
della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.
L’applicazione di gestione delle deleghe è disponibile sul sito internet
dell’Istituto dal 7 febbraio 2011. A decorrere dalla suddetta data gli
intermediari autorizzati possono pertanto accedere ed inserire le proprie
deleghe.
Durante la prima fase del
nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi Uniemens
secondo il sistema attualmente in uso. A decorrere dalle denunce contributive
relative al periodo di paga aprile 2011, il nuovo sistema di deleghe sarà
pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un
datore di lavoro in assenza di una delle condizioni sopraelencate. Per quanto
non espressamente riportato nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla
circolare in oggetto.