TUTELA
DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - MISURE MINIME DI SICUREZZA
(D.P.R.
28/7/99, n. 318)
E'
stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento che individua le misure minime di
sicurezza, cioè il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dalla
legge sulla privacy per il trattamento dei dati personali effettuato con o
senza strumenti elettronici o automatizzati (art. 15, comma 2, legge n.
675/1996).
Il
provvedimento che entra in vigore il 29-9-99, si è reso necessario al fine di
garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare
l'accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una
specifica parola chiave per i dati stessi.
Trattamento
dei dati mediante computers
A)
Elaboratori accessibili e non in rete
Per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali mediante strumenti
elettronici o automatizzati le misure minime previste sono diverse a seconda
che gli elaboratori siano accessibili da altri elaboratori o terminali o non
siano accessibili in rete:
-
nel primo caso è necessario attribuire a ciascun utente o incaricato un codice
identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore;
-
nel secondo caso occorre prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati e
fornirla agli incaricati del trattamento.
B1)
Elaboratori accessibili con rete non disponibile al pubblico
Per
il trattamento dei dati sensibili (cioè quelli idonei a rivelare l'origine
razziale, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato di salute
e la vita sessuale, art. 22, legge n. 675/1996) e di quelli di carattere giudiziario
(art. 24, stessa legge) effettuato con elaboratori accessibili da altri
elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico, l'accesso per
effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di
autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati
del trattamento o della manutenzione.
B2)
Elaboratori accessibili con rete disponibile al pubblico
Se
il trattamento è effettuato con elaboratori accessibili mediante una rete di
telecomunicazioni disponibili al pubblico, sono oggetto di autorizzazione anche
gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante
reti disponibili al pubblico.
Per
il trattamento dei dati sensibili e di quelli a carattere giudiziario
effettuato mediante tali elaboratori, deve essere predisposto e aggiornato, con
cadenza annuale, un documento programmatico al fine di definire, sulla base
dell'analisi dei rischi, una serie di criteri e procedure per garantire la
sicurezza e l'integrità dei dati stessi.
Trattamento
dei dati in archivi
non
elettronici
Il
regolamento che ha individuato le misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o automatizzati, ha
anche previsto quelle minime per il trattamento dei dati con strumenti diversi
da quelli elettronici o automatizzati (art. 15, comma 2, legge n. 675/1996).
Trattamento
per scopi non personali
Nel
caso di trattamento dei dati per fini diversi da quelli esclusivamente
personali devono essere osservate le seguenti modalità:
a)
nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire loro
le istruzioni per il trattamento, il titolare o, se designato, il responsabile
devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la
cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i compiti loro
assegnati;
b)
gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad
accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono
essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni
affidate.
Trattamento
di dati sensibili e di carattere giudiziario
Nel
caso di trattamento di dati sensibili (cioè quelli idonei a rivelare l'origine
razziale, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato di salute
e la vita sessuale, art. 22., legge n. 675/1996) e quelli di carattere
giudiziario (art. 24, stessa legge), devono essere osservate, oltre a quanto
disposto precedentemente, le seguenti modalità:
a)
se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti
i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di
serratura;
b)
l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e
registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli
archivi stessi.
Conservazione
della documentazione
I
supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al
trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario devono essere
conservati e custoditi con le modalità stabilite nel nuovo regolamento.
Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14-9-99
DECRETO
DEL PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
28
luglio 1999, n. 318
Regolamento
recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
EMANA
IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:
CAPO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata
legge. Ai medesimi fini si intendono per:
a)
"misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente
regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;
b)
"strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si
effettua il trattamento;
c)
"amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito il compito di
sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un
sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.
Note
all'art. 1:
-
Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
"Art.
1 (Finalità e definizioni). - 1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2.
Ai fini della presente legge si intende:
a)
per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b)
per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c)
per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d)
per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e)
per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f)
per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g)
per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h)
per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i)
per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l)
per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m)
per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30".
-
"Art. 15. (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia".
CAPO
II
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI
ELETTRONICI
O COMUNQUE AUTOMATIZZATI
SEZIONE
I
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE
ELABORATORI
NON ACCESSIBILI DA ALTRI ELABORATORI O TERMINALI
Art.
2.
Individuazione
degli incaricati
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è
effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge
mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono
essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
a)
prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del
trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche
dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai
soggetti preposti ai sensi della lettera b);
b)
individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e
sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che
hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.
Note
all'art. 2:
-
Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
"Art.
3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali). - 1. Il trattamento
di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i
dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonchè le disposizioni di cui
agli articoli 18 e 36".
SEZIONE
II
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI ACCESSIBILI IN RETE
Art.
3.
Classificazione
1.
Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati
nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
a)
elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non
disponibili al pubblico;
b)
elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al
pubblico.
Art.
4.
Codici
identificativi e protezione
degli
elaboratori
1.
Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3,
oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti
misure:
a)
a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice
identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso
codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai
sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione,
non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
b)
i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che
ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che
consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un
periodo superiore ai sei mesi;
c)
gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera
di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante idonei
programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno
semestrale.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai
trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.
Note
all'art. 4:
-
Si trascrive il testo dell'art. 615-quinquies del codice penale:
"Art.
615-quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico). - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma
informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi
in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o
parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione
sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni".
Art.
5.
Accesso
ai dati particolari
1.
Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato
ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento
è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per
gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il
trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono
oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per
l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.
2.
L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli
elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni
di trattamento.
3.
Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se
designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta
l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
4.
L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui
conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di
trattamento o di manutenzione.
5.
La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di
consentire l'accesso stesso.
6.
Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale
per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di
lavoro.
7.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei
dati personali di cui è consentita la diffusione.
Note
all'art. 5:
-
Si trascrive il testo degli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.
675:
"Art.
22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con
il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3.
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite.
4.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo
le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'art. 43, comma 2".
"Art.
24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura
penale). - 1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate".
Art.
6.
Documento
programmatico
sulla
sicurezza
1.
Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera
b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento
programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi
dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
a)
i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali
interessati dalle misure di sicurezza nonchè le procedure per controllare
l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
b)
i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
c)
i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi
compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
d)
l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del
trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
2.
L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere
oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.
Note
all'art. 6:
-
Per il testo degli articoli 22 e 24 della citata legge 31 dicembre 1996, n.
675, vd. supra in nota all'art. 5.
Art.
7.
Reimpiego
dei supporti di memorizzazione
1.
Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati
per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni
precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili,
altrimenti devono essere distrutti.
SEZIONE
III
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER FINI
ESCLUSIVAMENTE
PERSONALI
Art.
8.
Parola
chiave
1.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente
personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con
elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo
all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di
una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.
CAPO
III
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE
AUTOMATIZZATI
Art.
9.
Trattamento
di dati personali
1.
Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli
dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli
previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:
a)
nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le
istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o,
se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano
accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria
per adempiere ai compiti loro assegnati;
b)
gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad
accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono
essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni
affidate.
2.
Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre
a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:
a)
se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti
i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di
serratura;
b)
l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e
registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli
archivi stessi.
Note
all'art. 9:
-
Per il testo dell'art. 3 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, vd. supra
in nota all'art. 2.
-
Si trascrive il testo degli articoli 8 e 19 della citata legge 31 dicembre
1996, n. 675:
"Art.
8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".
"Art.
19 (Incaricati del trattamento). - 1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità".
-
Per il testo degli articoli 22 e 24 della citata legge 31 dicembre 1996, n.
675, vd. supra in nota all'art. 5.
Art.
10.
Conservazione
della documentazione relativa al trattamento
1.
I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative
al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge
devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.