INPS - GESTIONE SEPARATA - NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2011 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E
DI COMPUTO DELLA PENSIONE - CIRCOLARE N. 30/2011
Con circolare n. 30 del 9
febbraio 2011, l’Inps ha fornito istruzioni circa la misura delle aliquote
contributive e di computo delle prestazioni pensionistiche, il massimale annuo di
reddito ai fini del versamento dei contributi ed il minimale per l’accredito
contributivo, in vigore nell’anno 2011 per gli iscritti alla Gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335
L’Istituto segnala che nel
corrente anno l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia
e superstiti rimane confermata nella misura in vigore nel 2010.
Pertanto, le aliquote
contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2011 sono
complessivamente confermate nelle seguenti misure:
- 26,72% (aliquota del 26%,
per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquota aggiuntiva
dello 0,72%), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie;
- 17%, per i soggetti
provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria e per i soggetti titolari
di pensione.
Le suddette aliquote sono
applicabili sui redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino
al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, co. 18, della Legge n. 335/1995, che, per l’anno 2011, è
pari ad € 93.622,00.
Rimane immutata la
ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita
nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.
Resta altresì ferma per gli
associati in partecipazione la ripartizione disposta dall’art. 43 della Legge
24 novembre 2003, n. 326, fissata nella misura del 55% a carico dell’associante
e del 45% a carico dell’associato.
Per il versamento dei
contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34
della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro
dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell’art. 51, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al
quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si
considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (cosiddetto “principio
di cassa allargato”).
Ne discende che i compensi
erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a
prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da assoggettare alle
aliquote contributive in vigore nell’anno 2010.
Per quanto concerne
l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui
all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l’Istituto comunica
che, per l’anno 2011, detto minimale è pari ad € 14.552,00.
Infine, la circolare di cui
trattasi precisa che, a norma dell’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/2007,
relativamente all’anno 2011 le aliquote di computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite nella misura del 26% e del 17%, rispettivamente
per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per
tutti i rimanenti iscritti.