INPS - GESTIONE SEPARATA - NUOVI VALORI  DAL 1° GENNAIO 2011 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO DELLA PENSIONE - CIRCOLARE N. 30/2011

 

Con circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, l’Inps ha fornito istruzioni circa la misura delle aliquote contributive e di computo delle prestazioni pensionistiche, il massimale annuo di reddito ai fini del versamento dei contributi ed il minimale per l’accredito contributivo, in vigore nell’anno 2011 per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335

L’Istituto segnala che nel corrente anno l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti rimane confermata nella misura in vigore nel 2010.

Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2011 sono complessivamente confermate nelle seguenti misure:

- 26,72% (aliquota del 26%, per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquota aggiuntiva dello 0,72%), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 17%, per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria e per i soggetti titolari di pensione.

Le suddette aliquote sono applicabili sui redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, co. 18, della Legge n. 335/1995, che, per l’anno 2011, è pari ad € 93.622,00.

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

Resta altresì ferma per gli associati in partecipazione la ripartizione disposta dall’art. 43 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, fissata nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell’art. 51, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (cosiddetto “principio di cassa allargato”).

Ne discende che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nell’anno 2010.

Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l’Istituto comunica che, per l’anno 2011, detto minimale è pari ad € 14.552,00.

Infine, la circolare di cui trattasi precisa che, a norma dell’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/2007, relativamente all’anno 2011 le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite nella misura del 26% e del 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.