RAPPORTO DI LAVORO - CONDOTTA ANTISINDACALE
- INOTTEMPERANZA AL DECRETO DEL GIUDICE - POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO -
MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 5/2011
Con nota n. 5 del 2
febbraio 2011, che si pubblica in calce, il Ministero del Lavoro, in risposta
all’interpello formulato da Assotrasporti, in merito
ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del
giudice con cui viene ordinata al datore di lavoro di cessare una condotta
antisindacale, precisa che “lo stesso potrà impartire una prescrizione
obbligatoria, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n.
124/2004, avente lo stesso contenuto di quanto stabilito dal giudice, ed
eventualmente richiamando il decreto medesimo nel corpo della prescrizione”.
Ministero del Lavoro
Roma, 2 febbraio 2011
Interpello n. 5/2011
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – art.
28 L. n. 300/1970 – condotta antisindacale – inottemperanza al decreto del
giudice – poteri del personali ispettivo.
Il Sindacato Nazionale Assotrasporti ha avanzato richiesta di interpello per
conoscere il parere di questa Direzione in ordine ai poteri del personale
ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene
ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more
del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la “inosservanza dei
provvedimenti dell’Autorità”.
Si fa riferimento alle
ipotesi in cui il personale ispettivo venga a conoscenza dell’inottemperanza da
parte del datore di lavoro del decreto dell’Autorità giudiziaria, prima che
venga definito il procedimento penale ex art. 650 c.p. con cui il giudice
potrebbe irrogare, al medesimo datore inadempiente, la sanzione dell’arresto o
dell’ammenda.
Nell’ambito dei poteri
posti in capo al personale ispettivo di questo Ministero, la questione potrebbe
porsi esclusivamente con riguardo al potere di prescrizione obbligatoria ex
art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, in quanto afferente a
violazioni di carattere penale.
La norma richiamata prevede
infatti in capo al personale ispettivo che rilevi violazioni di carattere
penale – punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero
della sola ammenda – l’obbligo di impartire una prescrizione obbligatoria con
gli effetti, nel caso di adempimento della medesima, di estinzione del reato ex
art. 24 D.Lgs. n. 758/1994.
La prescrizione
obbligatoria appare astrattamente applicabile, in quanto l’inottemperanza al
decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda. Pertanto, laddove il personale ispettivo accerti
che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’A.G. come
rilevabile dal decreto, eventualmente prodotto dalle organizzazioni sindacali
interessate, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione
avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente
richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.
Ciò posto, al fine di
coordinare l’attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento
penale eventualmente già in corso – e rispetto al quale non sarà invece
possibile l’applicazione della procedura de quo – lo stesso personale
ispettivo, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura
di contattare l’Autorità inquirente territorialmente competente.