RAPPORTO DI LAVORO - CONDOTTA ANTISINDACALE - INOTTEMPERANZA AL DECRETO DEL GIUDICE - POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 5/2011

 

Con nota n. 5 del 2 febbraio 2011, che si pubblica in calce, il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello formulato da Assotrasporti, in merito ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinata al datore di lavoro di cessare una condotta antisindacale, precisa che “lo stesso potrà impartire una prescrizione obbligatoria, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 124/2004, avente lo stesso contenuto di quanto stabilito dal giudice, ed eventualmente richiamando il decreto medesimo nel corpo della prescrizione”.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 2 febbraio 2011

 

Interpello n. 5/2011

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – art. 28 L. n. 300/1970 – condotta antisindacale – inottemperanza al decreto del giudice – poteri del personali ispettivo.

Il Sindacato Nazionale Assotrasporti ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Si fa riferimento alle ipotesi in cui il personale ispettivo venga a conoscenza dell’inottemperanza da parte del datore di lavoro del decreto dell’Autorità giudiziaria, prima che venga definito il procedimento penale ex art. 650 c.p. con cui il giudice potrebbe irrogare, al medesimo datore inadempiente, la sanzione dell’arresto o dell’ammenda.

Nell’ambito dei poteri posti in capo al personale ispettivo di questo Ministero, la questione potrebbe porsi esclusivamente con riguardo al potere di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, in quanto afferente a violazioni di carattere penale.

La norma richiamata prevede infatti in capo al personale ispettivo che rilevi violazioni di carattere penale – punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda – l’obbligo di impartire una prescrizione obbligatoria con gli effetti, nel caso di adempimento della medesima, di estinzione del reato ex art. 24 D.Lgs. n. 758/1994.

La prescrizione obbligatoria appare astrattamente applicabile, in quanto l’inottemperanza al decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Pertanto, laddove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’A.G. come rilevabile dal decreto, eventualmente prodotto dalle organizzazioni sindacali interessate, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.

Ciò posto, al fine di coordinare l’attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso – e rispetto al quale non sarà invece possibile l’applicazione della procedura de quo – lo stesso personale ispettivo, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura di contattare l’Autorità inquirente territorialmente competente.