MINISTERO DEL LAVORO - ILLECITO AMMINISTRATIVO - RATEAZIONE
DELLE SANZIONI PECUNIARIE DA VERBALE DI ACCERTAMENTO
- INTERPELLO 4/2011
Con interpello n. 4/2011
del 2 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere
circa la possibilità di ammettere il trasgressore in condizioni economiche
disagiate al pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie
provenienti da verbale di accertamento di illecito amministrativo, anche prima
dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione
Sul tema il Dicastero
ricorda che, a norma dell’art. 26, co. 1, della Legge
24 novembre 1981, n. 689, il potere di disporre il pagamento rateale della
sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che versi in condizioni
economiche disagiate, spetta all’autorità amministrativa o a quella giudiziaria
che ha applicato la sanzione medesima.
Al riguardo, il Ministero
sottolinea che:
- per “autorità
amministrativa” competente si intende, ai sensi dell’art. 18, co. 2, della Legge n. 689/1981, l’autorità che, a
definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo iniziato con la
contestazione e notificazione dell’illecito, ritenuto fondato l’accertamento,
determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento
all’autore della violazione con ordinanza-ingiunzione motivata;
- il termine “autorità
giudiziaria” va invece riferito al solo caso del Giudice penale competente ai
sensi dell’art. 24 della stessa legge;
- l’ammissione al pagamento
rateale comporta la sospensione dell’efficacia di titolo esecutivo
dell’ordinanza-ingiunzione, prevista dall’art. 18, secondo le modalità indicate
nel successivo art. 27.
Dal combinato disposto
degli articoli 16, 18, 22 e seguenti della Legge n. 689/1981, osserva il
Ministero del Lavoro, si evince, peraltro, che l’ordinanza-ingiunzione
costituisce il provvedimento definitivo dell’intero procedimento
amministrativo.
Infatti, il procedimento di
applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ha inizio con il verbale
unico di accertamento e notificazione dell’illecito, che non può costituire in
alcun modo titolo esecutivo, o comunque atto di irrogazione della sanzione, ma
è soltanto il primo atto di un procedimento che deve concludersi con l’adozione
di una ordinanza-ingiunzione (ovvero con un provvedimento di archiviazione).
Il Ministero ritiene quindi
che non sia possibile concedere il pagamento rateale in un momento antecedente
l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, in quanto atto, quest’ultimo, dal
quale scaturisce l’applicazione definitiva della sanzione e nei cui confronti
la facoltà di dilazione costituisce una modalità di pagamento.
A sostegno della propria
linea interpretativa il Ministero del Lavoro richiama altresì le conseguenze
che – ove venisse ammessa la rateazione delle somme riportate nel verbale di
accertamento di illecito amministrativo – deriverebbero dal mancato pagamento
delle rate stabilite dal relativo provvedimento di dilazione.
Il comma 2 del citato art.
26, dispone che, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine
fissato dal provvedimento di dilazione, l’obbligato è tenuto al versamento del
residuo ammontare della sanzione pecuniaria in un’unica soluzione.
La richiamata norma
presuppone l’esecutività dell’atto, che irroga le sanzioni amministrative
(ordinanza-ingiunzione), il quale risulta semplicemente sospeso per opera del
provvedimento di dilazione; il venir meno di tale provvedimento, a causa
dell’inosservanza anche di una sola rata, produce l’effetto di reviviscenza
dell’atto esecutivo per l’intero ammontare ancora dovuto.
Nell’ipotesi di rateazione
di somme contenute nel solo atto di notifica di violazione amministrativa,
l’effetto di reviviscenza sopra evidenziato, in caso di inottemperanza ai
pagamenti rateali prescritti, in concreto non opererebbe, atteso che il verbale
non ha i caratteri della definitività ed esecutività
(potendo infatti non essere confermato mediante l’eventuale provvedimento di
archiviazione), con il corollario che, in queste fattispecie, l’Amministrazione
non sarebbe nelle condizioni di porre in esecuzione il credito, dovendo
concludere prima l’iter del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge
n. 689/1981.
Quanto sopra rilevato, il
Ministero invita tuttavia gli Uffici a cui dovessero pervenire, a seguito di
notifica di verbali unici di accertamento, motivate e comprovate istanze di
rateazione (soprattutto per importi di notevole entità), a verificare la
possibilità, previa informazione all’istante della non immediata ammissibilità
di detta richiesta, di accelerare l’iter di trasmissione del rapporto di cui
all’art. 17 della Legge n. 689/1981 all’Ufficio legale, che, in tempi brevi,
procederà all’istruttoria di sua competenza.
Qualora l’accertamento
risulti fondato, gli Uffici stessi provvederanno all’emissione dell’ordinanza-
ingiunzione, che sarà quantificata tenendo conto sia della manifestata volontà
del destinatario di pagare gli importi indicati nel verbale, seppure in forma
rateale, sia della impossibilità tecnica di accoglimento della richiesta in
tale fase.
Nei confronti
dell’ordinanza così emessa, l’istante potrà reiterare, entro trenta giorni
dalla notifica, la domanda di dilazione che, in questa fase della procedura,
sarà invece pienamente accoglibile.