MINISTERO DEL LAVORO - ILLECITO AMMINISTRATIVO - RATEAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE DA VERBALE DI ACCERTAMENTO - INTERPELLO 4/2011

 

Con interpello n. 4/2011 del 2 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa la possibilità di ammettere il trasgressore in condizioni economiche disagiate al pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie provenienti da verbale di accertamento di illecito amministrativo, anche prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione

Sul tema il Dicastero ricorda che, a norma dell’art. 26, co. 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che versi in condizioni economiche disagiate, spetta all’autorità amministrativa o a quella giudiziaria che ha applicato la sanzione medesima.

Al riguardo, il Ministero sottolinea che:

- per “autorità amministrativa” competente si intende, ai sensi dell’art. 18, co. 2, della Legge n. 689/1981, l’autorità che, a definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo iniziato con la contestazione e notificazione dell’illecito, ritenuto fondato l’accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione con ordinanza-ingiunzione motivata;

- il termine “autorità giudiziaria” va invece riferito al solo caso del Giudice penale competente ai sensi dell’art. 24 della stessa legge;

- l’ammissione al pagamento rateale comporta la sospensione dell’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza-ingiunzione, prevista dall’art. 18, secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.

Dal combinato disposto degli articoli 16, 18, 22 e seguenti della Legge n. 689/1981, osserva il Ministero del Lavoro, si evince, peraltro, che l’ordinanza-ingiunzione costituisce il provvedimento definitivo dell’intero procedimento amministrativo.

Infatti, il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ha inizio con il verbale unico di accertamento e notificazione dell’illecito, che non può costituire in alcun modo titolo esecutivo, o comunque atto di irrogazione della sanzione, ma è soltanto il primo atto di un procedimento che deve concludersi con l’adozione di una ordinanza-ingiunzione (ovvero con un provvedimento di archiviazione).

Il Ministero ritiene quindi che non sia possibile concedere il pagamento rateale in un momento antecedente l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, in quanto atto, quest’ultimo, dal quale scaturisce l’applicazione definitiva della sanzione e nei cui confronti la facoltà di dilazione costituisce una modalità di pagamento.

A sostegno della propria linea interpretativa il Ministero del Lavoro richiama altresì le conseguenze che – ove venisse ammessa la rateazione delle somme riportate nel verbale di accertamento di illecito amministrativo – deriverebbero dal mancato pagamento delle rate stabilite dal relativo provvedimento di dilazione.

Il comma 2 del citato art. 26, dispone che, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal provvedimento di dilazione, l’obbligato è tenuto al versamento del residuo ammontare della sanzione pecuniaria in un’unica soluzione.

La richiamata norma presuppone l’esecutività dell’atto, che irroga le sanzioni amministrative (ordinanza-ingiunzione), il quale risulta semplicemente sospeso per opera del provvedimento di dilazione; il venir meno di tale provvedimento, a causa dell’inosservanza anche di una sola rata, produce l’effetto di reviviscenza dell’atto esecutivo per l’intero ammontare ancora dovuto.

Nell’ipotesi di rateazione di somme contenute nel solo atto di notifica di violazione amministrativa, l’effetto di reviviscenza sopra evidenziato, in caso di inottemperanza ai pagamenti rateali prescritti, in concreto non opererebbe, atteso che il verbale non ha i caratteri della definitività ed esecutività (potendo infatti non essere confermato mediante l’eventuale provvedimento di archiviazione), con il corollario che, in queste fattispecie, l’Amministrazione non sarebbe nelle condizioni di porre in esecuzione il credito, dovendo concludere prima l’iter del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

Quanto sopra rilevato, il Ministero invita tuttavia gli Uffici a cui dovessero pervenire, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento, motivate e comprovate istanze di rateazione (soprattutto per importi di notevole entità), a verificare la possibilità, previa informazione all’istante della non immediata ammissibilità di detta richiesta, di accelerare l’iter di trasmissione del rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 689/1981 all’Ufficio legale, che, in tempi brevi, procederà all’istruttoria di sua competenza.

Qualora l’accertamento risulti fondato, gli Uffici stessi provvederanno all’emissione dell’ordinanza- ingiunzione, che sarà quantificata tenendo conto sia della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi indicati nel verbale, seppure in forma rateale, sia della impossibilità tecnica di accoglimento della richiesta in tale fase.

Nei confronti dell’ordinanza così emessa, l’istante potrà reiterare, entro trenta giorni dalla notifica, la domanda di dilazione che, in questa fase della procedura, sarà invece pienamente accoglibile.