DISTACCO - MINISTERO DEL LAVORO - SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DEL DISTACCATARIO -
INTERPELLO N. 1/2011
Con interpello n. 1 del 2
febbraio 2011, che si pubblica in calce alla presente, il Ministero del Lavoro
afferma il principio secondo cui la dislocazione del lavoratore presso la sede
dell’impresa distaccataria, pur rappresentando
l’ipotesi statisticamente più ricorrente, non può costituire elemento
indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto rispondendo così
all’interpello formulato dalla CNA in merito alla legittimità dell’utilizzo
dell’istituto del distacco nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la
propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Nel giungere a tale ultimo
principio, il dicastero ricorda che gli elementi caratterizzanti del distacco
sono:
- l’interesse del
distaccante;
- la temporaneità del
distacco;
- lo svolgimento di una
determinata attività lavorativa;
ai quali si aggiunge,
nell’edilizia, ex art. 96 del ccnl, il consenso del
lavoratore.
Accertata l’esistenza di
tali requisiti, il luogo dello svolgimento dell’attività da parte del
lavoratore distaccato, pertanto, non costituisce requisito indispensabile.
Ministero del Lavoro
Roma, 1 febbraio 2011
Interpello n. 1/2011
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 - svolgimento della prestazione
lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
La Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di
interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in
ordine alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs.
n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco.
In particolare, l’istante
chiede chiarimenti in merito alla sussistenza di eventuali vincoli logistici
riferibili allo svolgimento della prestazione lavorativa, ossia se sia
legittimo l’utilizzo dell’istituto nel caso in cui il lavoratore distaccato
espleti la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Ai fini della
configurazione giuridica del distacco, occorre richiamare i requisiti di
legittimità fissati dall’art. 30 citato, ricordando che l’istituto in esame non
determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di
un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce
l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto
a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro. Si tratta,
dunque, di una vicenda “interna” al rapporto, in quanto il distaccante resta
l’unico titolare dello stesso.
Il medesimo articolo
individua, quali elementi caratterizzanti l’istituto:
- l’interesse del
distaccante;
- la temporaneità del
distacco;
- lo svolgimento di una
determinata attività lavorativa,
elementi tutti
indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco.
Con riferimento al primo
requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi
interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che,
tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di
lavoro.
Tale interesse, come
precisato da questo Ministero, con circolare n. 28/2005, deve essere specifico,
rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura
dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale
dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità
perseguite con il distacco – quindi temporalmente limitato – evitando
l’utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel caso di distacco
del lavoratore verso un’impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza
di uno specifico interesse dell’imprenditore distaccante.
Il terzo ed ultimo
requisito dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata
attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere
adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse
proprio del distaccante.
Quelli indicati sono dunque
gli unici requisiti che il Legislatore ha inteso richiedere ai fini di un
legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione del lavoratore presso la
sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando
l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento
indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Il luogo di lavoro del
lavoratore distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare
rilievo – potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di
lavoro distaccante – nel momento in cui sia già accertata la sussistenza dei
requisiti indicati e, primo fra tutti, l’interesse del datore di lavoro. Va,
peraltro, sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal distaccante
può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi
diverse da quella propria dell’azienda distaccataria
(ad es. trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici,
eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.).
Fermo restando quanto
sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella
del distaccatario costituisce dunque un elemento di
fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente
agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità
e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.