MINISTERO DEL LAVORO - QUADRO GIURIDICO DEGLI APPALTI -
CIRCOLARE N. 5/2011
Con circolare n. 5 dell’11
febbraio 2011, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente
nota, il Ministero del Lavoro ha operato una ricognizione sulle principali
problematiche inerenti l’appalto e il subappalto, quali fattispecie giuridiche
specifiche in uso nell’ambito dei lavori pubblici e privati.
Genuinità dell’appalto
La circolare richiama
preliminarmente il concetto di genuinità dell’appalto, mettendo in evidenza i
requisiti principali che questo deve possedere.
La nota contiene la
differenziazione tra appalto e somministrazione di lavoro, che si
caratterizzano, rispettivamente, in un’opera di “fare” e in un’opera di “dare”,
per passare poi al requisito imprescindibile dell’organizzazione dei mezzi e
del rischio d’impresa.
Rispetto a quest’ultimo,
sono segnalati, a mero titolo esemplificativo, alcuni indici rilevatori della
sua sussistenza:
- l’appaltatore ha già in
essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
- l’appaltatore svolge una
propria attività produttiva in materia evidente e comparativa;
- l’appaltatore opera per
conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale
considerato.
Infine, l’iscrizione nel
registro delle imprese, il libro giornale e il libro degli inventari, il Lul, nonché il Durc sono
considerati ulteriori elementi per la verifica della genuinità dell’appalto.
Viene dunque riesaminato
l’apparato sanzionatorio per ciò che concerne l’appalto illecito (art. 18, co. 5 bis, del D.Lgs n. 276/2003)
e la somministrazione fraudolenta (art. 28 del D.Lgs
n. 276/2003).
Obblighi retributivi
Nel rammentare le
peculiarità degli obblighi retributivi connessi all’appalto, pur rifacendosi al
generale principio dell’autonomia contrattuale collettiva, il Dicastero ha
rammentato che, nella Legge Finanziaria del 2007, all’art.1, comma 1175 della L
.n. 296/2006 si stabilisce che: ‘’ l’obbligo del rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, ai fini della fruizione dei benefici retributivi e
contributivi” .
A tal proposito, è stato
evidenziato come tale principio sia ancor più stringente nell’ambito
dell’edilizia dove il rispetto della parte economica normativa del contratto
collettivo ivi compresi il versamento dei contributi e l’iscrizione agli enti
bilaterali sia imprescindibile ai fini del rilascio del Durc.
Nel settore
dell’artigianato, poi, come da ultimo ricordato nella nota ministeriale del 15
dicembre scorso, in risposta a un interpello, le imprese che non aderiscano al sistema
della bilateralità, al fine di garantire un’effettiva equivalenza retributiva
tra i lavoratori e il rispetto della parte economica-normativa del contratto
collettivo, devono corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione
oltre alla garanzia delle prestazioni.
Quanto agli appalti
pubblici, la circolare fa riferimento in primo luogo all’art. 36 della L. n.
300/1970, che impone di inserire, nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ad imprenditori che esercitano professionalmente un’attività
economica organizzata, e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di
opere pubbliche, una clausola esplicita, determinante l’obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona; obbligo, questo,
da rispettare sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere, sia
in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle
agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, in merito ai
crediti retributivi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, la
nota richiama il combinato disposto dell’art. 5 del Codice dei contratti, comma
5, lett. r) con gli artt. 4 e 5 del nuovo Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/10), che
disciplinano l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di
inadempienza agli obblighi contributivi e retributivi da parte
dell’appaltatore. Peraltro, il dicastero ricorda che le tutele retributive dei
lavoratori trovano ulteriore tutela nell’art. 118, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, che impone all’affidatario l’osservanza
del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di svolgimento
delle prestazioni.
Valore degli appalti e
criteri di scelta dei contraenti
Nella circolare il
Ministero, affrontando il tema della corretta determinazione del costo degli
appalti pubblici, con specifico riferimento ai casi in cui i criteri di
aggiudicazione sono legati a meccanismi di ‘’ribasso”, richiama dapprima l’art.
86, commi 3-bis e 3-ter, del Codice dei contratti pubblici, ribadendo che i
costi del lavoro e della sicurezza non possono mai essere soggetti a ribasso
d’asta, in quanto costi “insopprimibili” legati alla tutela dei diritti
fondamentali dei lavoratori. Nel documento, pertanto, viene sottolineato che,
in ottemperanza al dettato normativo, le stazioni appaltanti pubbliche debbano
vigilare al fine di verificare che, nella predisposizione di gare d’appalto e
nella valutazione di anomalia delle offerte, il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto a tali costi; inoltre, viene precisato che l’art. 26, co. 5 del D.Lgs. n. 81/08,
prevede la sanzione della nullità del contratto nel caso di mancata indicazione
dei costi sostenuti per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi
interferenziali.
La nota prosegue con
l’ulteriore specificazione che, ai sensi dell’art. 87 del Codice dei contratti,
in sede di giustificazione dell’offerta, richiesta al concorrente
potenzialmente aggiudicatario, non possano essere ammesse giustificazioni in
ordine ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri di sicurezza,
in riferimento ai quali è necessario tener conto anche degli ulteriori oneri
derivanti da specifiche norme di legge. Al riguardo, dunque, il dicastero
precisa che le Direzioni provinciali del lavoro, per quanto di propria
competenza, collaboreranno con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
sia richiedendo alle stazioni appaltanti “documenti, informazioni e
chiarimenti” sulle attività contrattuali in corso o da iniziare, sia
collaborando con la Guardia di Finanza nelle ispezioni disposte dall’Autorità,
in attuazione della Convenzione del 26.10.10, stipulata ai fini della
cooperazione nel contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo
sfruttamento del lavoro e all’occupazione illegale dei lavoratori.
Inoltre, il documento in
commento segnala l’indirizzo della Comunità Europea in merito all’adozione del
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa fra le diverse modalità di
gara, ed alla valutazione della procedura del “dialogo competitivo”, previsto
nell’art. 58 del Codice dei contratti; ad avviso del Ministero, infatti, si
tratta di uno strumento che consente di introdurre una maggiore flessibilità
rispetto alle procedure comunemente adottate, soddisfacendo comunque le
esigenze delle stazioni appaltanti pubbliche senza pregiudicare le tutele da
riconoscere sul piano lavoristico.
Con una precisazione
ulteriore, poi, il dicastero evidenzia l’opportunità che nei capitolati e nelle
convenzioni vangano esplicitati sia l’obbligo di rispettare i contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi ai settori oggetto dell’appalto, sia la
necessità di applicare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute,
sicurezza sul luogo di lavoro ed inserimento lavorativo dei disabili.
Responsabilità solidale
Nella nota in commento,
viene fatto riepilogo sui principi basilari della responsabilità solidale.
A tal proposito, si
rammenta che, per ciò che concerne gli appalti privati vige, con l’art. 29 del D.Lgs n.276/2003, un regime di responsabilità solidale tra
committente, appaltatore e subappaltatore nel limite di 2 anni dalla cessazione
dell’appalto per i trattamenti retributivi e contributivi,ivi compresi i premi
assicurativi.
Il limite temporale,
innalzato da 1 a 2 anni dalla legge Finanziaria 2007, vige esclusivamente nei
confronti del responsabile in solido, restando fermo il decorrere delle
prescrizioni ordinarie per ciò che concerne il debitore.
Oltre a precisare che delle
tutele del suddetto art. 29 ne beneficiano sia i lavoratori subordinati sia
altri soggetti impegnati nell’appalto con altre tipologie contrattuali, che i
lavoratori in nero, nella stessa si segnala che la medesima previsione
normativa non trova applicazione se il committente è una persona fisica che non
esercita attività di impresa o professionale.
Con l’art.1676 del Codice
Civile, viene posto poi un limite quantitativo alla responsabilità solidale in
tema di retribuzioni tra il committente e l’appaltatore che potrà, pertanto,
essere fatta valere anche oltre il termine di 2 anni di cui all’art.29.
Da ultimo, si rammenta
l’introduzione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
anche in tema di trattenute fiscali operate dall’art. 35, comma 28 del D.L. n.
223/2006 e con esclusiva applicazione per i lavoratori dipendenti.
Negli appalti pubblici,
sempre in tema di responsabilità solidale, oltre alla valenza dell’art. 1676
c.c. e dell’art. 35, comma 28 del D.L. n. 23/2006, deve aggiungersi l’art. 118
del codice degli appalti che prevede, per ciò che concerne il rapporto tra
l’affidatario e i subappaltatori che quest’ultimo “è altresì responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto”.
Nei rapporti tra
committente pubblico e appaltatore resta invece ferma la disciplina generale.
Per ciò, invece, che
concerne la solidarietà nell’ambito della cessione del ramo d’azienda,
successivamente alla quale l’alienante stipula con l’acquirente un contratto di
appalto da eseguirsi mediante il ramo d’azienda ceduto, deve applicarsi
l’art.29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Certificazione del
contratto
Il Dicastero ha nuovamente
sottolineato l’importanza, al fine di ridurre il contenzioso, di accedere
all’istituto della certificazione del contratto d’appalto, disciplinata dal D.Lgs n. 276/2003, mediante la quale gli istituti
certificatori potranno servirsi delle linee guida sopra esposte per
l’individuazione dell’appalto genuino e la sua contrapposizione alle forme fraudolente.
La certificazione potrà
avvenire anche per i contratti già in essere, coprendo anche il periodo di
vigenza del contratto anteriore alla data di certificazione medesima, purché
sussistano i requisiti ivi certificati.
Sicurezza negli appalti
Per quanto riguarda
l’argomento ‘’La sicurezza del lavoro negli appalti” la Circolare ribadisce,
tra l’altro, alcuni concetti sul DUVRI (documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali).
Il documento in questione
formalizza l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca
delle imprese coinvolte ed ha esteso, come più volte sostenuto dall’Ance, la
logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri, a
tutti i settori di attività, con l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e
puntuale delle attività prevenzionistiche poste in essere da tutti i soggetti
che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto.
Il DUVRI, elaborato dal
datore di lavoro committente, non si redige in caso di servizi di natura
intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o
servizi di durata non superiori a due giorni, purché non comportino i rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive
o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo unico.
Si ricorda, al proposito, che il DUVRI, ai sensi dell’art. 96 comma 2, non deve
essere elaborato in presenza di PSC redatto dal coordinatore per la
progettazione e del POS redatto dalle imprese esecutrici.
Il DUVRI contiene anche i
costi delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o
ridurre le interferenze, a pena di nullità del contratto.
Al DUVRI ed ai relativi
costi ha accesso il RLS.
Il Dicastero ha
approfondito poi alcune criticità inerenti la sicurezza negli ‘’ambienti
sospetti di inquinamento” e ‘’nei luoghi confinati”, sottolineando che le
carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo
e a una verifica analitica strumentale dell’atmosfera in ambiente confinato
riconducibile ad una assente o lacunosa valutazione dei rischi, alla mancata
adozione delle più elementari misure di prevenzione e protezione, collettiva e
individuale, a una carente o del tutto mancata azione di formazione e
informazione dei lavoratori e a una insufficiente e non efficiente gestione
della emergenza.
Sottolinea quindi
l’importanza dello scambio di informazioni e del coordinamento tra datore di
lavoro committente ed imprese. Fondamentale è pertanto la pianificazione
dell’azione di monitoraggio e controllo degli appalti aventi ad oggetto le
attività manutentive o di pulizia su aree confinate.
In riferimento alla
‘’Qualificazione professionale delle imprese” il Ministero, al fine di
garantire “a monte” più efficaci condizioni di sicurezza nei lavori effettuati
in regime di appalto o subappalto, ribadisce l’importanza della previsione
dell’art. 27 co. 1-bis del D.Lgs.
n. 81/08 e s.m.i. ossia del meccanismo della c.d.
patente a punti che opererà una volta completata la predisposizione di un
D.P.R. sulla qualificazione delle imprese, in avanzata fase istruttoria.
La circolare prosegue con
un approfondimento sul ‘’Cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti
nell’appalto”, esteso a tutto il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
coinvolte negli appalti di qualunque settore ed ai lavoratori autonomi.
Il datore di lavoro deve
fornire il cartellino identificativo ed il lavoratore ha l’obbligo di esporlo.
Il cartellino, corredato di
fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro.
Con la Legge n. 136/2010 si
è previsto che la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione ovvero la data
di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato
il silenzio assenso.
Nel caso dei lavoratori
autonomi la tessera deve contenere anche l’indicazione del committente.
Il Dicastero specifica che,
negli appalti privati, il cartellino potrà contenere la data di autorizzazione
al subappalto che può coincidere con quella della stipula, eventualmente
verbale, del contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto stesso.
In ultimo le
puntualizzazioni ministeriali si focalizzano sugli infortuni sul lavoro, le
responsabilità del committente ed i profili risarcitori.
L’art. 26 co. 4 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
ha previsto la responsabilità solidale del committente e dei subappaltatori per
eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni non
indennizzati dall’Inail, al fine di tutelare le imprese di minori dimensioni e
meno strutturate.
I danni non indennizzabili
dall’Inail sono principalmente quelli che comportano una invalidità inferiore
alla soglia minima indennizzabile dall’Istituto e all’eventuale danno biologico
“differenziale” calcolato secondo i criteri di responsabilità civile.