DURC - LAVORATORI PART- TIME - SUPERAMENTO DEI LIMITI POSTI DAL CCNL - CONSEGUENZE - IRREGOLARITÀ CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVA -MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 8/2011

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore edile, considerando il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione nell’edilizia quale prestazione eccezionale, ha dettato una specifica disciplina prevedendo che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

E’ però fatta salva la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Tali limiti sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2011 (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2010).

Con risposta ad interpello n. 8 del 3 marzo 2011, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una richiesta avanzata dall’Ance tendente a conoscere se il superamento del numero massimo di lavoratori part - time, contrattualmente previsto, possa determinare il mancato rilascio del Durc regolare (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 8-9/2010e suppl. n. 4 al Not. n. 7/2010)

Il Ministero, interpretando quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.Lgs n. 61/2000, esaminato l’art. 29 del D.L. n. 244/1995,  alla luce della verifica dei disposti della contrattazione collettiva nazionale in edilizia e dopo aver richiamato le argomentazioni espresse sulla materia dagli Istituti Inps e Inail, chiarisce che ‘’l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale - determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che ‘’nella retribuzione imponibile (...) rientrano (...) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili”.

In proposito, il Dicastero ricorda anche che ‘’ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alle Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2010 ha disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, per i contratti di lavoro part time stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti”.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 3 marzo 2011

 

Interpello n. 8/2011

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - lavoro part-time in edilizia - superamento dei limiti - rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’att. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000. In particolare l’interpellante chiede se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al riguardo va anzitutto ricordato che, secondo l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000, “i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro [part-time]”.

In applicazione della suddetta norma il vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale nel settore.

In particolare l’art. 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che “fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda i/30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa”.

Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.

Si precisa al riguardo che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati. Come già chiarito dall’INPS con circo n. 6/20 l 0, istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

In particolare l’art. 29, comma l del D.L. n. 244/1995 (conv. da L. n. 341/1995) stabilisce che “i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale ( ... ) sono tenuti ad assolvere la contribuzione  previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione ( ... )”.

Per l’identificazione degli eventi che determinano una minore prestazione lavorativa, oltre alla elencazione tassativa operata dallo stesso art. 29, occorre fare riferimento a quelli previsti nel D.M. 16 dicembre 1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell’Istituto. Considerato che, fra i predetti eventi, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l’Istituto ha chiarito che la contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.

Analoghe argomentazioni sono contenute nella circolare INAIL n. 51/2010.

Tutto ciò premesso ne consegue che l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale - determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che “nel/a retribuzione imponibile ( ... ) rientrano ( ... ) anche gli accantonamenti e le contribuzioni al/e Casse edili”.

Si specifica in proposito che, ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alle Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2011 ha disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, per i contratti di lavoro part- time stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti.