DURC - LAVORATORI PART- TIME - SUPERAMENTO DEI LIMITI
POSTI DAL CCNL - CONSEGUENZE - IRREGOLARITÀ CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVA -MINISTERO
DEL LAVORO - INTERPELLO N. 8/2011
Il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore edile, considerando il ricorso del lavoro a
part-time degli operai di produzione nell’edilizia quale prestazione
eccezionale, ha dettato una specifica disciplina prevedendo che un’impresa
edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore
al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
E’ però fatta salva la
possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale laddove non ecceda
il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.
Tali limiti sono in vigore
dallo scorso 1° gennaio 2011 (cfr. suppl. n. 4 al Not.
n. 7/2010).
Con risposta ad interpello
n. 8 del 3 marzo 2011, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una richiesta avanzata
dall’Ance tendente a conoscere se il superamento del numero massimo di
lavoratori part - time, contrattualmente previsto,
possa determinare il mancato rilascio del Durc
regolare (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 8-9/2010e
suppl. n. 4 al Not. n. 7/2010)
Il Ministero, interpretando
quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.Lgs n.
61/2000, esaminato l’art. 29 del D.L. n. 244/1995, alla luce della verifica dei disposti della
contrattazione collettiva nazionale in edilizia e dopo aver richiamato le
argomentazioni espresse sulla materia dagli Istituti Inps e Inail, chiarisce
che ‘’l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato
versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale -
determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a
quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce
espressamente che ‘’nella retribuzione imponibile (...) rientrano (...) anche
gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili”.
In proposito, il Dicastero
ricorda anche che ‘’ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alle
Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo
del CCNL 19 aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili
(CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e
447/2010 ha disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data
del 1° gennaio 2011, per i contratti di lavoro part time
stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti”.
Ministero del Lavoro
Roma, 3 marzo 2011
Interpello n. 8/2011
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - lavoro part-time in edilizia -
superamento dei limiti - rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
L’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato richiesta di interpello al fine di
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta
interpretazione dell’att. 1, comma 3, del D.Lgs. n.
61/2000. In particolare l’interpellante chiede se il superamento del numero
massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del
richiamato art. 3, possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
Al riguardo va anzitutto
ricordato che, secondo l’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
n. 61/2000, “i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro [part-time]”.
In applicazione della
suddetta norma il vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008,
disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di
contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di
tale tipologia contrattuale nel settore.
In particolare l’art. 78
dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le
tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che “fermo restando
quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità
da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può
assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. La stessa norma contrattuale
dispone inoltre che “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio
a tempo parziale, laddove non ecceda i/30% degli operai a tempo pieno
dipendenti dell’impresa”.
Quanto indicato nelle
richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta
l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato
nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno
dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato
deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.
Si precisa al riguardo che
il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo
parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi
dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati. Come
già chiarito dall’INPS con circo n. 6/20 l 0, istituto caratteristico in
materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è
quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si
verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto
e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.
In particolare l’art. 29,
comma l del D.L. n. 244/1995 (conv. da L. n.
341/1995) stabilisce che “i datori di lavoro esercenti attività edile anche se
in economia operanti sul territorio nazionale ( ... ) sono tenuti ad assolvere
la contribuzione previdenziale ed
assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore
settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
territoriali di attuazione ( ... )”.
Per l’identificazione degli
eventi che determinano una minore prestazione lavorativa, oltre alla
elencazione tassativa operata dallo stesso art. 29, occorre fare riferimento a
quelli previsti nel D.M. 16 dicembre 1996 ed ai chiarimenti interpretativi
dell’Istituto. Considerato che, fra i predetti eventi, non compare il caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale, l’Istituto ha chiarito che la
contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part-time in edilizia
nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in
violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto
stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione
contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale,
come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Analoghe argomentazioni
sono contenute nella circolare INAIL n. 51/2010.
Tutto ciò premesso ne
consegue che l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del
mancato versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale -
determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a
quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce
espressamente che “nel/a retribuzione imponibile ( ... ) rientrano ( ... )
anche gli accantonamenti e le contribuzioni al/e Casse edili”.
Si specifica in proposito
che, ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alle Casse Edili e
sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19
aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con
delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2011 ha
disposto il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio
2011, per i contratti di lavoro part- time stipulati
successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti.