NUOVE NORME REGIONALI IN TEMA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA SOCIALE, EFFICIENZA ENERGETICA
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in
data 15 febbraio 2011 la Legge Regionale recante “Interventi normativi per
l`attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di
disposizioni legislative - Collegato ordinamentale
2011”. La norma - che attualmente non ha ancora ottenuto la numerazione
ufficiale, ma bensì solo quella progressiva del Consiglio - modifica, tra le
altre, la disciplina regionale in materia di urbanistica (L.R.
12/2005) e in materia di efficienza energetica degli edifici (L.R. 24/2006).
Di seguito le principali novità riguardanti le materie
di interesse per la categoria.
GOVERNO DEL TERRITORIO
Con riferimento alla L.R.
12/2005, in tema di governo del territorio, si segnalano le seguenti modifiche:
Sistemi e procedure telematiche per l`affidamento di
lavori, servizi e forniture
L`articolo 1
del provvedimento introduce una modifica alla L.R.
33/2007 (il c.d. “Collegato 2008”) e, con l`obiettivo di favorire l`uso di
sistemi e procedure telematiche per l`affidamento di lavori, servizi e
forniture e per la creazione di elenchi di operatori economici ai sensi del
Codice dei Contratti Pubblici (art.125 D.Lgs.
163/2006), prevede che la Giunta regionale, con apposita delibera, determini il
funzionamento della piattaforma regionale Sintel e
del relativo elenco telematico fornitori. La norma ha quindi lo scopo di
assicurare una base normativa al provvedimento della Giunta regionale, da
adottarsi in tempi brevi, che assicurerà maggiore trasparenza ed efficacia alle
procedure di acquisto del sistema regionale.
Coordinamento normativo con la L.R.
1/2000
L`articolo 9 della
legge modifica la norma regionale n. 1/2000 (Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia in attuazione del D.Lgs.
112/98 sul conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni
e agli Enti Locali), a seguito di esigenze di coordinamento legislativo con la
normativa statale.
La Legge n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica) assegnava agli uffici provinciali del Genio civile il compito di
ricevere in deposito e custodire le denunce, le varianti, le relazioni a
strutture ultimate ed i collaudi statici, relativi alle opere in cemento
armato, cemento armato precompresso ed a struttura metallica. L`art. 3, comma
83, lettera a), della L.R. 1/2000 ha delegato ai
Comuni territorialmente competenti, le funzioni di cui sopra e tutti gli atti
depositati, costituenti gli archivi regionali, sono stati trasferiti ai comuni.
Il successivo T.U. dell`edilizia ha disciplinato gli adempimenti e le
responsabilità in capo ai vari soggetti che progettano, dirigono i lavori e
realizzano strutture con funzioni statiche; esso ha definito anche le
competenze dell`ufficio tecnico comunale che ha il compito di segnalare
all`autorità giudiziaria ed all”`ufficio tecnico
regionale” l`inosservanza delle norme inerenti il deposito delle denunce, le
varianti progettuali, le relazioni a strutture ultimate ed i collaudi statici.
All`ufficio tecnico regionale compete, invece, l`emanazione, a mezzo decreto,
dell`ordine di sospensione, indirizzato al direttore lavori ed al costruttore.
La norma prevede che i lavori possano essere ripresi
solo dopo verifica di avvenuta regolarizzazione da parte del medesimo ufficio
tecnico regionale.
La Regione Lombardia dal gennaio 2001 non riceve più
in deposito tutta la documentazione; pertanto l`attribuzione all`ufficio
tecnico regionale di detti compiti appariva un inutile appesantimento del
procedimento. Al fine di semplificare e rendere più celere l`azione
amministrativa si è ritenuto che siano i comuni stessi ad espletare direttamente
i compiti affidati all`ufficio tecnico regionale procedendo essi stessi
all`emanazione dell`ordinanza di sospensione dei lavori nei casi previsti,
fatto, per altro, che quasi sempre già si verifica autonomamente (anche in
assenza di decretazione regionale). Il testo dell`art. 3, comma 83, lettera a),
della L.R. 1/2000, tuttavia, non contemplava la
delega di queste attività ai Comuni, poichè era stato
formulato all`epoca in cui la Regione, attraverso gli Uffici del Genio civile
provinciali, era ancora titolare della funzione di deposito ed archivio delle
denunce.
L`art. 9 del Collegato, pertanto, modifica la norma,
rendendola più consona alla formulazione della normativa nazionale, al fine di
consentire ai Comuni di esercitare in modo completo e diretto tutte le funzioni
anche in materia di repressione degli “abusi strutturali”.
Albo regionale dei collaudatori
L`articolo 10 del
Collegato Ordinamentale abolisce l`albo regionale dei
collaudatori. La disposizione novella la L.R. 70/1983
(Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) che, al
Titolo V, disciplina i collaudi e regolamenta l`albo regionale dei collaudatori
creando, con un approccio più restrittivo rispetto alla norma nazionale sugli
appalti e i lavori pubblici, un elenco selezionato di esperti.
La norma nazionale, recependo anche orientamenti
comunitari, oltre a stabilire quando e come deve svolgersi un collaudo di opera
pubblica, definisce anche requisiti e modalità di scelta dei collaudatori; in
particolare sia il Codice dei contratti (art.141) che il Regolamento di
attuazione (art. 188) indicano i requisiti professionali dei collaudatori in
base alle caratteristiche dei lavori e le modalità di nomina con qualifica
riferita al tipo, alla complessità e all` importo dei lavori, orientando a
prediligere funzionari interni alle amministrazioni (in servizio da almeno 5
anni) e, solo in mancanza di organico, a professionisti. La normativa regionale
del 1983 era, pertanto, da un lato superata dall`evoluzione della normativa
nazionale e, dall`altro, preclusiva dell`esercizio della libera professione da
parte di tecnici non inseriti nell`albo regionale.
Sono salvi, in via transitoria, gli incarichi di
collaudo già conferiti sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione.
Disciplina urbanistica regionale
L`articolo 12
del provvedimento, apporta alcune modifiche alla L.R.
12/05 (Legge per il governo del territorio). In dettaglio:
-
L`articolo 4 della disciplina urbanistica regionale viene novellato. A
seguito della recente pronuncia del Consiglio di Stato, che ha accolto il
ricorso della Regione Lombardia contro la sentenza del T.A.R. che aveva
annullato il PGT del Comune di Cermenate (Co) e parte
della deliberazione della Giunta regionale 6420/2007 in materia di VAS -
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, Regione Lombardia ha provveduto ad
esplicitare le modalità per l`individuazione dell`autorità competente e
dell`autorità procedente. La norma statuisce che l`autorità competente per la
VAS può essere individuata all`interno dell`ente procedente, purchè rispetti i seguenti requisiti: a) separazione
rispetto all`autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza
in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile.
- Il
termine previsto dal 1° comma dell`articolo 25 della L.R.
12/05 relativo alla durata di efficacia degli strumenti urbanistici comunali
vigenti (fino all`approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31
marzo 2011) viene prorogata al 31/12/2012. A distanza di cinque anni e mezzo
dall`entrata in vigore della Legge, tutti i Comuni lombardi hanno avviato la
procedura di redazione dei PGT; di questi circa quattrocentoventicinque sono
arrivati all`approvazione del nuovo strumento di pianificazione, anche grazie
alla costante azione di stimolo e supporto regionale. La Regione ha ritenuto di
procedere alla predetta proroga, considerando congruo il termine indicato per
permettere ai Comuni lombardi di dotarsi di PGT, senza che nelle more venga meno
l`efficacia dei vigenti PRG.
- Inoltre,
viene previsto che i Comuni che alla data del 30 settembre 2011 non abbiano
adottato il PGT non possano più dar corso all`approvazione di piani attuativi
del vigente PRG, comunque denominati, fatta salva l`approvazione dei piani già
adottati alla medesima data.
- La
disciplina del Capo III (relativa alla Denuncia di inizio attività) e del Capo
IV (Contributo di costruzione) viene coordinata con le novità della
legislazione nazionale relative alla Segnalazione Certificata di Inizio
Attività.
- In
materia di mutamento di destinazioni d`uso, l`art. 51 della L.R.
12/05 è stato integrato con la previsione che le amministrazioni comunali
definiscano, per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, criteri per
l`individuazione delle destinazioni d`uso nel rispetto dei valori
architettonici e ambientali, del contesto sociale, della morale pubblica, nonchè della salvaguardia e promozione dell`identità e
della cultura locale.
- In tema
di realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi
religiosi, viene aggiunta (all`art. 71 della L.R.
12/05) la disposizione che classifica come attrezzature di interesse comune per
i servizi religiosi anche gli immobili sedi di associazioni, società o comunità
di persone, le cui finalità siano da ricondurre comunque alla religione. In
questo modo anche tali tipologie di immobili sono sottoposte alla disciplina di
cui agli artt. 70 e ss. della legge urbanistica regionale.
- Le
disposizioni concernenti gli interventi sostitutivi in caso di inerzia o di
ritardi nel rilascio dell`autorizzazione paesaggistica (art. 86, comma 1) si
adeguano conseguono alla riscrittura dell`art. 146 del D.Lgs.
42/2004, operata dal D.Lgs. 63/2008, che prevede, ora
la possibilità per l`interessato di richiederla in via sostitutiva alla
Regione.
EDILIZIA SOCIALE
Relativamente alla disciplina della casa, il Collegato
Ordinamentale, all`articolo 8, introduce le seguenti
modifiche al Testo Unico dell`Edilizia Residenziale Pubblica (Legge regionale 4
dicembre 2009, n.27) riguardanti la disciplina del canone convenzionato, nonchè del canone moderato e della locazione temporanea per
studenti, di cui al Capo IV dello stesso provvedimento:
Indicizzazione dei requisiti di accesso
Si introducono meccanismi di adeguamento annuale,
legati all`andamento dell`inflazione, del requisito patrimoniale di accesso
(40.000 Euro di reddito ISEE-ERP), con la possibilità di elevare tale soglia di
accesso, in sede di convenzionamento tra operatore e amministrazione comunale,
a 60.000 Euro.
Requisiti patrimoniali per nuclei familiari giovani e
soggetti con esigenze abitative temporanee
Il nuovo comma 2bis dell`articolo 43 del testo Unico,
inoltre, introduce due disposizioni volte ad agevolare l`accesso alla casa di
giovani coppie: nel caso di soggetti con esigenze abitative di carattere
temporaneo, si prevede la possibilità di non computare nel calcolo
dell`indicatore della situazione economica ISEE-ERP l`immobile di residenza o
altro immobile di proprietà del nucleo familiare di appartenenza e, nel caso di
nuclei familiari composti da giovani con meno di 35 anni, di fare riferimento
ai soli redditi percepiti dai componenti del nucleo stesso.
EFFICIENZA ENERGETICA
Con riferimento alla normativa regionale in materia di
rendimento energetico delle costruzioni si segnalano le seguenti modifiche:
Sistemi di termoregolazione degli ambienti:
L`articolo 17, comma 1, lettera a) del Collegato
introduce al comma 1 dell`articolo 9 della L.R.
24/2006 la previsione secondo cui la Giunta regionale detterà disposizioni per
estendere l`obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la
contabilizzazione autonoma del calore, a partire dal 1° agosto 2012, a tutti
gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se
già esistenti, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall`inizio di
ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto
2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.
Con le stesse disposizioni, la Giunta regionale potrà
definire i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussiste
l`impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo.
Dichiarazione della classe energetica negli annunci
commerciali:
Le modifiche all`articolo 9 della L.R.
24/2006 prevedono, inoltre, che la Giunta regionale detterà disposizioni per
rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell`indice di prestazione
energetica dell`edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci
commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione. A tal
proposito, l`articolo 17, comma 1, lettera h) del Collegato ordinamentale
introduce, all`articolo 27 della L.R. 24/2006 le
relative sanzioni per il titolare dell`annuncio commerciale che non rispetti le
disposizioni di cui sopra: tale soggetto incorre nella sanzione amministrativa
da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune
nel quale è ubicato l`edificio.
Innovazione e diffusione di sistemi costruttivi che
riducano l`impatto ambientale degli edifici:
Sempre all`articolo 9 della L.R.
24/2006 viene aggiunto che la Giunta regionale detterà disposizioni anche per
promuovere l`innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi
che consentano di ridurre l`impatto ambientale degli edifici, nella fase di
costruzione, di gestione e di smantellamento.
Estensione dei soggetti che possono svolgere
l`attività di certificazione energetica:
La modifica all`articolo 17, comma 1, lettera e) del
Collegato ordinamentale estende il numero dei
soggetti che possono accreditarsi presso la Regione in qualità di certificatori
energetici. Infatti, il novellato comma 3 dell`articolo 25 della L.R. 24/2006 riporta che l`iscrizione a ordini o collegi
professionali non è requisito necessario all`accreditamento all`esercizio delle
attività di diagnosi e certificazione energetica.
Nuova procedura di registrazione dell`attestato di
certificazione:
La lettera f), comma 1, del Collegato Ordinamentale introduce una nuova procedura perchè l`attestato di certificazione acquisisca efficacia:
dal 1° settembre 2011, infatti, l`ACE acquista efficacia con l`inserimento, nel
sistema informativo regionale di cui alla L.R.
24/2006, articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui
contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha
asseverato. Tale modifica va letta in parallelo con quella introdotta
(dall`articolo 15, comma 2 del Collegato) all`articolo 27 della L.R. 26/2003: a decorrere dal 1° settembre 2011 i comuni
non provvedono più a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Contributo comunale per le verifiche di conformità:
Il Collegato ordinamentale
modifica l`articolo 25 della L.R. 24/2006
introducendo la possibilità per i Comuni, qualora il proprietario dell`edificio
intenda avvalersi di incentivi subordinati al conseguimento di prestazioni
energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, di
subordinare l`inizio dei lavori al versamento di un contributo, predeterminato
su base volumetrica dal comune medesimo, nel rispetto delle indicazioni emanate
con idoneo provvedimento regionale, con cui finanziare un fondo finalizzato a
coprire i costi per l`esecuzione, anche mediante il supporto di soggetti
esterni all`ente, di controlli sulla conformità dei progetti realizzati
rispetto a quanto dichiarato dal proprietario. Il presente comma non si applica
a edifici monofamiliari e comunque a quelli con
volume inferiore a 2000 metri cubi.