APPALTI PUBBLICI - SPETTA ALLA STAZIONE APPALTANTE VALUTARE LA GRAVITA’ DELLA VIOLAZIONE ATTESTATA DAL DURC
(Consiglio di Stato sez. V
3/2/2011 n. 789)
La valutazione circa l’esistenza di gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito generale di
partecipazione alle gare, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte
della stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del c.d. d.u.r.c. si pongono come elementi indiziari, da cui non può
prescindersi, ma che comunque non esauriscono
l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave (cfr.
C.S., sezione VI, dec. n.
4907/2009). Quanto al discusso d.u.r.c., le
risultanze di tale documento vincolano la p.a. aggiudicatrice, in ragione della
sua natura di dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di
certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi
carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’amministrazione, atti
assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a
querela di falso (cfr. C.S., sezione IV, dec. n.
1458/2009): la formale regolarità contributiva è rimessa al potere di
accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità di
una violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della
partecipazione ad una gara pubblica, impone un’ulteriore valutazione affidata
alla stazione appaltante, che ben potrà avvalersi del citato d.u.r.c. nella sua valutazione dell’attività imprenditoriale.