APPALTI PUBBLICI - L’OBBLIGO DI PREZZI NON INFERIORI AL 20% RISPETTO A QUELLI D’APPALTO NON E’ UN REQUISITO PER L’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI RIPRODURRE NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO LE MEDESIME LAVORAZIONI DELL’APPALTO
(T.A.R. LAZIO, ROMA, 7 settembre 2010, n. 32134)
In tema di autorizzazione e controllo del subappalto
va tenuto presente che:
- tra i requisiti previsti per il rilascio della
autorizzazione al subappalto non vi è quello inerente il vincolo circa i prezzi
del contratto di subappalto che non possono scostarsi di oltre il 20% rispetto
a quelli dell’appalto;
- da tale vincolo non impone l’obbligo di usare nel
contratto di subappalto le medesime voci di lavorazione previste dall’appalto,
perché nel caso di discordanza si potrà ricorrere alla scomposizione del prezzo
unitario delle singole lavorazioni indicando i prezzi unitari delle prestazioni
che nel contratto di appalto erano ricomprese nelle suddette lavorazioni.
Diritto
La presenta controversia ha ad
oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego adottato dall’intimata ANAS
in merito all’istanza con cui la società ricorrente aveva chiesto di poter
subappaltare una delle prestazioni (posa in opera) ricomprese in una delle
lavorazioni (fornitura di materiale e relativa posa in opera) facenti parte
dell’appalto di cui era risultata aggiudicataria.
A sostegno della contestata
determinazione la resistente ANAS:
a) ha fatto presente che il contratto
derivato (il richiesto subappalto) non dimostrava un’esatta e totale
corrispondenza tra le lavorazioni e le voci di prezzo unitari dedotti dal
contratto principale;
b) ha richiamato un parere
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nel quale, sulla base del disposto dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 - il quale impone all’appaltatore di
praticare al subappaltatore gli stessi prezzi del contratto di appalto con un
ribasso non superiore al 20% - era stato precisato che «il singolo prezzo
unitario viene individuato sulla base della singola voce di lavorazione e la
corrispondenza tra questi due fattori non può essere alterata
dall’aggiudicatario né dall’affidatario; in caso contrario non verrebbe rispettato
il dettato normativo venendosi ad eludere uno dei principi cardine
dell’istituto».
Con il primo motivo di doglianza
la società ricorrente, sul presupposto che la possibilità di subappaltare
soltanto una delle prestazioni ricomprese in una determinata lavorazione
prevista in un contratto di appalto corrispondeva ad una prassi diffusa ed
accettata dalle stazioni appaltanti nei settori stradale, ferroviario ed
immobiliare, ha contestato la fondatezza della prima delle ragioni poste a base
del contestato diniego, sostenendo che la subappaltabilità
di una delle prestazioni ricomprese nell’ambito di una delle lavorazioni
previste in un contratto di appalto non era preclusa dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina l’istituto del
subappalto.
La dedotta censura è suscettibile
di favorevole esame. In merito il Collegio sottolinea che:
a) il comma 2, della citata
disposizione, il quale stabilisce che tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili e affidabili
in cottimo, data la sua estrema genericità, non sembra in alcun modo supportare
la tesi della stazione appaltante che restringe la possibilità di subappaltare
solamente le lavorazioni o parti delle stesse integralmente considerate; la
menzionata disposizione subordina l’affidamento in subappalto solamente al
ricorrere delle condizioni elencate nel citato comma 2, tra le quali non è
prevista quella indicata nella contestata determinazione, per cui, come ha
correttamente illustrato la società ricorrente, in presenza di tali condizioni
l’autorizzazione al subappalto costituisce un atto dovuto, essendo escluso
qualsivoglia profilo di discrezionalità da parte della stazione appaltante
nell’adottare il relativo provvedimento autorizzatorio,
dovendo quest’ultima limitarsi a svolgere una funzione meramente ricognitiva in
ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al predetto comma 2.
Né risulta fondata la seconda
ragione su cui si basa il gravato diniego che fa riferimento al comma 4 del
ripetuto art. 118, il quale stabilisce che l’affidatario deve praticare per le
prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con un ribasso non superiore al venti per cento.
In merito il Collegio osserva che
la finalità perseguita dalla richiamata disposizione, che è quella di evitare
che siano affidati in subappalto a prezzi troppo bassi lavorazioni o prestazioni
facenti parte del contratto di appalto onde assicurare la corretta esecuzione
delle stesse, non può di per sé precludere la possibilità di ricorrere a tale
forma contrattuale solamente per delle prestazioni facenti parte delle
lavorazioni previste nel bando.
A tal fine è necessario scomporre
il prezzo unitario delle singole lavorazioni indicando i prezzi unitari delle
prestazioni che erano ricomprese nelle suddette lavorazioni, al fine di
consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto della previsione
di cui al citato quarto comma per le prestazioni subappaltate.
In altre parole, deve ritenersi
che qualora l’affidatario intenda subappaltare singole prestazioni
contrattuali, il limite del 20% deve essere riferito al prezzo di queste ultime
come specificatamente indicato in sede di offerta, per cui in presenza di tale
presupposto e delle altre condizioni indicate dal secondo comma, la stazione
appaltante è tenuta ad autorizzare il subappalto anche di singole prestazioni.
Ciò premesso, il proposto gravame
va accolto, con conseguente annullamento del contestato diniego e con
assorbimento dell’altra doglianza dedotta.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente giudizio.