COMPENSAZIONE DI
CREDITI ERARIALI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n.4/E del 15/2/11)
Operativa l’estinzione dei
debiti per tributi erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500
euro, mediante compensazione con crediti d’imposta erariali e possibilità di
utilizzo in compensazione degli ulteriori crediti d’imposta. Obbligo di
comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA
di importo pari, o superiore, a 3.000 euro.
Questi, in estrema sintesi, i
principali chiarimenti della Circolare n.4/E del 15 febbraio 2011, con la quale
l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dal D.L. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, in particolare, in materia
di compensazione delle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo.
Sul tema, è stato, altresì, emanato il Decreto 10 febbraio 2011 del Ministero
dell’economia e finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio
2011, che dà attuazione all’art.31 del D.L. 78/2010.
1. Compensazione di crediti
relativi ad imposte erariali
Come noto, l’art.31, comma 1,
del D.L. 78/2010 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di
compensare crediti d’imposta fino a concorrenza dei debiti tributari iscritti a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500
euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
La citata disposizione ammette
il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le
modalità stabilite da un apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze[1].
In attuazione di tale
disposizione, è stato emanato il D.M. 10 febbraio 2011[2], in vigore dal 18
febbraio 2011.
Circa l’applicabilità del
divieto di compensazione, con un orientamento assai restrittivo[3], la C.M.
n.4/E/2011 chiarisce che la disposizione deve essere interpretata nel senso
che, in presenza di crediti d’imposta d’importo superiore a quello iscritto a
ruolo, il contribuente non può effettuare alcuna compensazione se non assolve,
preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di
pagamento, unitamente ai relativi oneri accessori[4].
In sostanza, il divieto di
compensazione comporta, a parere dell’Agenzia delle Entrate, un «obbligo di
preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva
indisponibile” del credito pari all’ammontare di tali debiti», mentre dal
dettato normativo sembra operare, invece, l’obbligo di un mero accantonamento.
La posizione dell’Agenzia delle
Entrate suscita perplessità in quanto supera la stessa formulazione della
disposizione, che, anche in presenza di ruoli scaduti, vieta la possibilità di
effettuare la compensazione unicamente «fino a concorrenza dell’importo dei
debiti».
Il divieto, chiarisce l’Agenzia
delle Entrate, si applica anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, in
ogni caso, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia scaduto
anteriormente al 1° gennaio 2011.
All’inosservanza del divieto è
correlata una sanzione, che si rende applicabile unicamente al momento in cui
il ruolo sia divenuto definitivo[5], ovverosia non più contestabile in via
giudiziale od amministrativa, con la conseguenza che, in caso di compensazione
in pendenza di giudizio[6], la sanzione non può essere applicata.
In tal ambito, la C.M.
n.4/E/2011 precisa che, in questo caso, i termini per applicare la penale[7]
decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Con riferimento alla misura
della sanzione prevista in caso di indebita compensazione[8], la C.M.
n.4/E/2011, chiarendo la formulazione letterale della disposizione, di non
facile lettura[9], precisa che la stessa:
- è pari al “50% dell’importo
dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali è scaduto il termine di pagamento” e
- non può, comunque, superare il
limite del 50% dell’ammontare indebitamente compensato. In termini
quantitativi, ciò significa che la sanzione sarà pari al 50% del minore tra
l’importo del debito iscritto a ruolo e l’ammontare del credito
compensato.
Per maggiore chiarezza, si
fornisce l’esempio seguente.
credito d’imposta (30.000 euro)
iscrizione a ruolo (4.000 euro)
compensazione indebita (30.000
euro)
sanzione (2.000 euro)*
* Tale importo è il minore tra
il 50% di 30.000 (15.000) ed il 50% di 4.000 (2.000)
1.1 Ambito applicativo
Sotto tale profilo, sia la C.M.
n.4/E/2011, sia il D.M. 10 febbraio 2011 confermano che i crediti per i quali è
preclusa la compensazione, in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 1.500
euro, sono quelli relativi alle imposte erariali (imposte dirette, IVA, ecc).
Per quanto riguarda la tipologia
dei tributi iscritti a ruolo, compensabili con i suddetti crediti, la C.M.
n.4/E/2011 conferma che si tratta delle imposte dirette, dell’IVA e delle altre
imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di
qualsiasi natura.
In merito, il D.M. 10 febbraio
2011 ammette la possibilità di compensare:
- le imposte erariali iscritte a
ruolo, comprensive degli oneri accessori e degli aggi spettanti all’agente
della riscossione e le spese da lui sostenute.
In tal ambito, nel Comunicato
stampa dello scorso 10 febbraio[10], il Ministero ha chiarito che sono
compensabili anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette.
- le imposte erariali (ossia
imposte dirette ed IVA), per le quali sono ammessi gli “accertamenti esecutivi”
di cui all’art.29 dello stesso D.L. 78/2010 (cfr. il successivo paragrafo 3).
In sostanza, per quanto riguarda
l’operatività di tale nuova regola, il citato Decreto consente il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo attraverso il meccanismo della
compensazione con “crediti relativi ad imposte erariali”, con il sistema del
versamento unificato (ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.
241/1997, con Modello F24).
Per quanto riguarda le modalità
operative della compensazione, l’art.2 del Decreto prevede che i contribuenti
dovranno indicare (nello stesso Modello F24) la provincia di competenza
dell’agente della riscossione che ha in carico il debito per il quale si opera
la compensazione.
A tal fine, con la R.M. n.18/E
del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice “RUOL”[11], che dovrà essere
inserito, nel Modello F24-Accise, nella sezione “Accise-Monopoli ed altri
versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a
debito versati”.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate
specifica che:
- nel campo “ente” deve essere
inserita la lettera “R”;
- nel campo “prov”
deve essere inserita la sigla della provincia di competenza dell’agente della
riscossione, come previsto dal Decreto attuativo;
- i campi “codice
identificativo”, “mese” ed “anno di riferimento” non devono essere compilati.
In un’ottica di semplificazione,
il Decreto prevede che gli agenti della riscossione e l’Agenzia delle Entrate
possono stipulare una convenzione per la trasmissione telematica dei Modelli
F24, in nome e per conto dei contribuenti, mediante il servizio Entratel.
Tale disposizione, se
effettivamente attuata, potrebbe attenuare i costi amministrativi in capo ai
contribuenti, relativamente all’estinzione di eventuali debiti tributari
pendenti in capo agli stessi.
A tal riguardo, l’Agenzia delle
Entrate chiarisce che l’integrale compensazione di crediti d’imposta erariali è
ammessa unicamente entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero quando
il pagamento delle imposte iscritte a ruolo sia eseguito tempestivamente.
Con riferimento, alla
compensazione parziale dei debiti iscritti a ruolo, l’art. 4 del D.M. 10
febbraio 2011 stabilisce che il contribuente è tenuto a comunicare
preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie cui
imputare i pagamenti, il quale, in mancanza della comunicazione
dell’interessato, individuerà autonomamente i debiti da estinguere mediante il
pagamento.
Per quanto riguarda i versamenti
eccedenti l’importo del debito, il Decreto prevede il rimborso da parte
dell’agente della riscossione, previa istanza da parte del contribuente
(art.5).
Prima di procedere al rimborso,
l’agente verifica presso la P.A. competente l’effettiva sussistenza del credito
utilizzato in compensazione dal contribuente.
Restano ferme, in ogni caso, le
disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione
dei crediti IVA[12], nonchè all’obbligo, per i
titolari di partita IVA, di presentazione dei Modelli F24 esclusivamente con
modalità telematiche (art.6).
2. Comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini IVA
In materia di tracciabilità dei
pagamenti, l’art.21 del D.L. 78/2010 prevede che le operazioni rilevanti ai
fini IVA, di importo superiore a 3.000 euro, debbano essere comunicate
all’Agenzia delle Entrate, mediante termini e modalità stabilite da un apposito
Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (“cd. elenco clienti e fornitori”).
Come ribadito dalla C.M.
n.4/E/2011, tale disposizione stabilisce, inoltre, che per l’omissione delle
comunicazioni, ovvero per l’invio con dati incompleti, o non veritieri, si
applica la sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a 2.065 euro (cfr.
art.11 del D.Lgs. 471/1997).
In attuazione di tale
disposizione è stato emanato il Provvedimento 22 dicembre 2010 Prot. n.2010/184182, il quale stabilisce che:
- sono obbligati all’invio della
Comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento,
tutti i soggetti passivi IVA (cedente/cessionario, committente/prestatore), che
effettuano o ricevono cessioni di beni e prestazioni di servizi con
corrispettivi pari, o superiori, a 3.000 euro (da calcolare al netto dell’IVA).
Il predetto limite è elevato a
3.600 euro (da calcolare al lordo dell’IVA), per le operazioni per le quali non
vi è l’obbligo di emissione di fattura[13].
Tuttavia, per il periodo
d’imposta 2010, la Comunicazione deve essere inviata, entro il 31 ottobre 2011,
unicamente per le operazioni con corrispettivi pari, o superiori, a 25.000
euro, e solo per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
In ogni caso, ai fini del
calcolo del limite in presenza di contratti collegati tra loro, si considera
l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;
- per i contratti d’appalto,
fornitura, somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, i dati devono essere inviati solo nell’ipotesi in cui,
nell’anno solare, i corrispettivi complessivi siano pari, o superiori a 3.000
euro (ovvero agli importi precedentemente individuati)[14];
- nella Comunicazione devono
essere indicati, per ciascuna operazione[15]:
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o il codice
fiscale del cedente/prestatore, e del cessionario/committente.
Per quanto riguarda le
operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente/cessionario
deve fornire i propri dati identificativi al cedente/prestatore;
- i corrispettivi dovuti dal
cessionario/committente, ovvero al cedente/prestatore, secondo le condizioni
contrattuali, e l’importo dell’IVA applicata, o l’indicazione che si tratta di
operazioni non imponibili o esenti;
- i corrispettivi comprensivi
dell’IVA, per le operazioni senza obbligo di fattura;
- la trasmissione del Modulo
deve essere effettuata mediante i servizi Entratel o Fisconline, direttamente dal soggetto passivo, ovvero per
il tramite di soggetti abilitati (art.3, commi 2-bis e 3 del D.P.R.
322/1998)[16], mediante un apposito software messo a disposizione dell’Agenzia
delle Entrate, che rilascerà una ricevuta informatica.
Nell’ipotesi di errori od
omissioni, è possibile trasmettere una nuova Comunicazione, sostitutiva della
precedente, a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo
temporale e il nuovo invio avvenga, previo annullamento della precedente
Comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la
trasmissione dei dati;
- sono escluse dall’obbligo di
Comunicazione:
- le importazioni e le
esportazioni, le operazioni effettuate o ricevute verso Paesi black list, ovvero le operazioni
già comunicate all’Anagrafe tributaria, che sono già monitorate
dall’Amministrazione finanziaria;
- le operazioni effettuate fino
al 30 aprile 2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della
fattura (l’obbligo, pertanto, scatterà dal 1° maggio 2011).
A tal riguardo, rispondendo ad
un quesito nel corso di un incontro con la stampa specializzata (“Telefisco 2011”), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
dall’obbligo di Comunicazione sono escluse le cessioni di immobili, che
risultano già monitorate dall’Anagrafe Tributaria.
In merito, si è in attesa che il
citato chiarimento venga confermato ufficialmente da parte dell’Agenzia delle
Entrate[17].
3. Ulteriori chiarimenti
La Circolare n.4/E/2011
richiama, altresì, le ulteriori novità introdotte dal D.L. 78/2010, relative,
in particolare, a:
- ritenuta del 10% effettata
dalle banche e da Poste italiane s.p.a. all’atto di accredito dei bonifici di
pagamento delle spese agevolate con le detrazioni del “36%” e del “55%”, le cui
modalità attuative sono state stabilite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, Prot.
n.94288/2010, e dalla C.M. n.40/E/2010 (art.25), cui espressamente la C.M.
n.4/E/2011 rinvia;
- obbligo di indicazione dei
dati catastali per le compravendite e le locazioni (art.19, commi 14-16);
- dal 1° luglio 2011,
esecutività dell’atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della
notifica (art.29);
- per le imprese che aderiscono
a contratti di rete, esclusione dalle imposte sul reddito, fino ad 1 milione di
euro, e per 3 periodi d’imposta, degli utili reinvestiti nel programma comune.
Tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea
(art.42);
- introduzione del “regime
fiscale di attrazione europea”, per le imprese UE che intraprendono in Italia
nuove attività economiche, con la facoltà di applicare, in alternativa alla normativa
tributaria italiana, la disciplina fiscale vigente in uno degli Stati membri UE
(art.41);
- proroga del versamento degli
acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuti per i periodi
d’imposta 2011 e 2012, mediante apposito DPCM, non ancora emanato (art.55,
commi 1 e 2).
[1] Tale Provvedimento sarebbe
dovuto essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010
(termine ordinatorio).
[2] Con proprio Comunicato
stampa del 10 febbraio 2011, il Dipartimento delle finanze del Ministero aveva
annunciato la pubblicazione in G.U. del Decreto, anticipando i principali
contenuti dello stesso.
[3] In occasione di un incontro
con la stampa specializzata (“Telefisco 2011”) lo
scorso 26 gennaio, l’Agenzia delle Entrate si era già pronunciata sul divieto
di compensazione, manifestando, in sostanza, lo stesso orientamento
successivamente confermato con la C.M. n.4/E/2011.
[4] A parere dell’Agenzia delle
Entrate, lo scopo del divieto è quello di contrastare compensazioni immediate
da parte di soggetti che, pur vantando un credito erariale, siano, allo stesso
tempo, debitori di somme iscritte a ruolo che l’Amministrazione finanziaria non
riesce a recuperare mediante le ordinarie procedure esecutive.
[5] Cfr. D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (omissis)
Art. 14. Iscrizioni a ruolo a
titolo definitivo
Sono iscritte a titolo
definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis e
36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti
risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori
imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei
terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi,
soprattasse e pene pecuniarie.
(omissis)
[6] Si tratta dei cd. “ruoli non
definitivi”, con riferimento ai quali l’iscrizione a ruolo, dopo la notifica
dell’atto di accertamento, è provvisoria, e di importo pari «alla metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori
imponibili accertati» -cfr. l’art.15 del D.P.R. 602/1973.
[7] Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 472/1997.
[8] Ossia senza la preventiva
estinzione dei ruoli definitivi, mediante compensazione secondo le modalità
stabilite nel D.M. 10 febbraio 2011.
[9] Infatti, la norma stabilisce
che la sanzione è pari al “50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di
pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”. Il
dettato letterale della disposizione appariva fin qui coerente, mentre il
successivo limite alla quantificazione della penale, posto dal successivo
periodo dell’art.31 (“La sanzione... non può essere comunque superiore al
cinquanta percento di quanto indebitamente compensato”) aveva fatto emergere
dubbi sull’effettiva misura della sanzione.
[10] Cfr. anche la relazione
illustrativa all’art.31 del D.L. 78/2010.
[11] Il codice è denominato
“Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori - art.31, c.1, D.L. 31 maggio 2010, n.78”.
[12] Cfr,
al riguardo, l’art.10 del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge 102/2009.
[13] In particolare, sono
esonerati dall’obbligo di fatturazione i commercianti al minuto, ed assimilati
(art.22 D.P.R. 633/1972), ed ulteriori categorie di soggetti (ad es. aziende di
credito, imprese assicuratrici, imprese di somministrazione di acqua, gas,
energia elettrica, ecc.) individuate da specifici Decreti ministeriali.
Inoltre, l’obbligo di fatturazione è escluso per particolari tipologie di
operazioni (ad es. le lotterie - art.10, commi 6-7, D.P.R. 633/1972). In tali
ipotesi, l’effettuazione dell’operazione viene documentata mediante ricevuta o
scontrino fiscale.
[14] Ossia, per il periodo
d’imposta 2010, 25.000 euro nell’ipotesi di operazioni con fattura
obbligatoria. In caso di operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di
fatturazione, il limite è di 3.600 euro.
[15] A tal fine, si deve far
riferimento al momento della registrazione (artt.23-25 D.P.R. n.633/1972), o,
in mancanz a, al momento di effettuazione delle
operazioni (art.6 D.P.R. n.633/1972).
[16] Le citate disposizioni
individuano, tra l’altro, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, altri
periti ed esperti in presenza di determinate condizioni normative, le
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i CAF, nonchè gli altri incaricati individuati con apposito
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
[17] Il Sole 24 Ore -Telefisco 2011 - Quesiti all’Agenzia delle Entrate
(omissis)
Quesito
Le cessioni di immobili e di
autoveicoli le quali in relazione agli obblighi pubblicistici sono già
monitorate dalla anagrafe tributaria, devono essere comunicate?
Risposta
Al fine di limitare gli
adempimenti ad una ristretta platea di titolari di partita IVA, il punto 2.4
del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010
annovera, tra le esclusioni dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che
hanno costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
Pertanto, si ritiene che sono
esenti da detto obbligo comunicativo le operazioni riguardanti le cessioni di
immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli,
nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti
beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di
monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973.
(omissis)