LEGGE
N. 265/99 - AUTONOMIA ED ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Sul
supplemento ordinario n. 149/L alla G.U. n. 183 del 6/8/1999 è stata pubblicata
la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno
1990, n. 142".
Con
questo provvedimento il legislatore torna sul tema delle città metropolitane e
prevede che la Regione ne delimiti il territorio entro centottanta giorni dalla
emanazione della legge. Nel caso di inadempienza da parte della Regione, alla
scadenza di un ulteriore termine moratorio preventivamente fissato, alla
delimitazione dell'area metropolitana provvederà il Governo.
Nelle
aree metropolitane il comune capoluogo ed i comuni contermini o ad esso uniti
da rapporti di stretta integrazione potranno costituirsi in città metropolitane
sulla base degli esiti di appositi referendum effettuati a cura di ciascun
comune partecipante.
L'organizzazione,
l'articolazione interna e le funzioni della città metropolitana saranno
regolate da uno statuto preventivamente adottato dall'assemblea degli enti
locali interessati.
Ove
coincida con la provincia, la città metropolitana ne assumerà le funzioni; in
caso contrario si provvederà ad una nuova delimitazione territoriale.
Fino
all'istituzione della città metropolitana la regione, d'intesa con gli enti
locali interessati, potrà definire ambiti sovracomunali per l'esercizio
coordinato delle funzioni. Tra le altre, ricordiamo che l'esercizio coordinato
potrà avvenire nelle materie relative alla pianificazione territoriale, alle
reti infrastrutturali e servizi a rete, ai piani del traffico intercomunali,
all'ambiente, alla difesa del suolo, alla grande distribuzione commerciale.
La
legge interviene anche in materia di disciplina dello status degli
amministratori locali chiarendo che per amministratori si intendono: i sindaci,
anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni
anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i
consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonchè i componenti
degli organi di decentramento.
Gli
amministratori devono astenersi dalle discussioni e dalle votazioni di delibere
riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo
di astensione deve essere osservato per i provvedimenti normativi o di
carattere generale - i piani urbanistici - solo nei casi in cui la
deliberazione e gli interessi dell'amministratore, parenti o affini si trovino
in rapporto di correlazione immediata e diretta.
La
legge fissa, inoltre, l'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di
assessore comunale per l'urbanistica, l'edilizia ed i lavori pubblici e
l'attività professionale in edilizia privata e pubblica nel territorio
amministrato.
Qualora,
stabilisce il provvedimento, una sentenza passata in giudicato dimostri la
correlazione immediata e diretta tra gli amministratori ed il piano
urbanistico, le parti di esso oggetto della correlazione verranno annullate e
sostituite con variante parziale. Nel corso dell'accertamento della suddetta
correlazione la validità delle disposizioni coinvolte sarà sospesa.
Si
segnala, infine, che la legge torna sul tema delle espropriazioni specificando
(art. 32) che l'amministrazione comunale può disporre l'occupazione d'urgenza
degli immobili necessari alla realizzazione di opere e lavori pubblici o di
pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e
quelli per servizi pubblici locali (artt. 22 e 23 della legge n. 142/90).