PRIMA CASA - IVA AL 4% ANCHE PER LE OPERE EXTRACAPITOLATO
Ammessa l’applicazione dell’IVA
ridotta al 4% per le varianti “extracapitolato” richieste dal promissario
acquirente di una “prima casa” in corso di costruzione.
Questo, in sintesi, quanto
chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.22/E del 22 febbraio
2011, in risposta ad una specifica istanza di interpello avanzata da un socio
di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa, committente dei lavori di
costruzione di abitazioni “non di lusso”, affidati in appalto ad un’impresa
edile.
In particolare, nell’istanza, il
socio chiede la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%[1] ai
lavori “extracapitolato”, da lui direttamente richiesti e commissionati
all’impresa appaltatrice (e da questa a lui direttamente fatturati),
consistenti in opere di miglioria dell’abitazione che, ultimata la costruzione,
costituirà la sua “prima casa”.
Sulla questione, l’Agenzia,
risolvendo dubbi avanzati da più parti, riconosce l’applicazione dell’IVA al 4%,
richiamando le disposizioni del n.39, della Tab.A,
parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, che permette l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta, sia agli appalti commissionati da imprese di
costruzione o da Cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di
fabbricati a prevalente destinazione abitativa[2], sia a quelli affidati da
soggetti in possesso dei cosiddetti requisiti “prima casa” [3] e relativi alla
costruzione di abitazioni “non di lusso” [4].
In virtù di tale disposizione,
l’Amministrazione finanziaria ammette l’aliquota ridotta al 4%, non solo per i
lavori di costruzione del fabbricato abitativo oggetto dell’appalto principale
commissionato dalla Cooperativa, ma anche alle opere “aggiuntive” richieste
direttamente dal singolo socio all’impresa esecutrice dei lavori.
Ciò in considerazione del fatto
che:
- seppur non richieste dal committente
principale dei lavori di costruzione (ossia dalla Cooperativa), bensì
direttamente da un singolo socio, gli interventi di miglioria “extracapitolato”
si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, atteso che
lo stesso non è ancora ultimato[5];
- il socio che ha richiesto e commissionato le
migliorie è in possesso dei requisiti “prima casa” (di cui alla Nota II-bis, dell’art.1, della Tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. 131/1986).
Naturalmente, per fruire
dell’IVA al 4% deve essere rispettata l’ulteriore condizione, relativa al fatto
che l’abitazione conservi, anche dopo l’esecuzione delle opere di miglioria, le
caratteristiche “non di lusso”.
Le conclusioni raggiunte nella
R.M. 22/E/2011 sono, tra l’altro, coerenti e conformi a quanto già precisato
nella C.M. 219/E/2000, che ha riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota
ridotta al 4% anche per lavori di ampliamento della “prima casa”.
Infatti, sia l’ampliamento, che
la realizzazione di “migliorie costruttive”, hanno comunque la finalità di
assicurare una migliore idoneità e funzionalità della “prima casa” e, come
tali, rientrano nella “ratio” agevolativa
delle suddette disposizioni normative.
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[1] Ai sensi del n.39 della Tab.
A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 ed in presenza dei requisiti fissati
dalla Nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte I,
allegata al D.P.R. 131/1986.
[2] La norma si riferisce ai cd.
“Fabbricati Tupini”, per tali intendendosi i
fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad
abitazioni e non più del 25% a negozi (cfr. art.13, legge 408/1949 e legge
1212/1967).
[3] Di cui alla Nota II-bis, dell’art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R: 131/1986.
[4] Vengono considerate “non di
lusso” le abitazioni che non rispecchiano i criteri del D.M. 2 agosto 1969.
[5]
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che, nel caso di specie,
le opere di miglioria non possono qualificarsi come interventi di
ristrutturazione edilizia (non assoggettabili all’aliquota IVA del 4%, bensì a
quella del 10%, ai sensi del n.127-quaterdecies, della Tabella A, parte III,
annessa al medesimo D.P.R. 633/1972), proprio in virtù del fatto che la
costruzione dell’alloggio, su cui le stesse vengono realizzate, non è ancora
completamente terminata.