DECRETO MILLEPROROGHE - RIEPILOGO DELLE NOVITÀ
FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
Pubblichiamo una nota dell’ANCE
che esamina le principali misure fiscali di interesse per le costruzioni
contenute nella legge 10/2011 di conversione del D.L. 225/2010 “milleproroghe”, in vigore dal 26 febbraio 2011.
Tra le novità introdotte in sede
di conversione in legge del dl si segnalano la proroga di 3 anni del termine
per l’utilizzazione edificatoria delle aree, cui è condizionata l’applicabilità
del regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei
piani urbanistici particolareggiati, e il differimento al 30 aprile 2011 del
termine per la “sanatoria catastale” dei cosiddetti immobili fantasma.
Conversione in legge del
“Decreto mille proroghe 2011” - Misure fiscali d’interesse per il settore
Sul Supplemento Ordinario n.53
alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 è stata pubblicata la legge
26 febbraio 2011, n.10, di conversione, con modificazioni, del D.L. 225/2010
(cd. “Decreto mille proroghe 2011”), recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie”, in vigore dal 26 febbraio 2011.
Tra le novità introdotte in sede
di conversione in legge del D.L. 225/2010, si segnalano la proroga di 3 anni
del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree, cui è condizionata
l’applicabilità del regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili
nell’ambito dei piani urbanistici particolareggiati, e il differimento del
termine per la “sanatoria catastale” dei cd. “immobili fantasma” fino al 30
aprile 2011.
1. Trasferimento di immobili
nell’ambito di piani urbanistici particolareggiati
Nel corso dell’iter di
conversione in legge del D.L. 225/2010, il Governo ha presentato un
maxiemendamento, approvato mediante voto di fiducia alla Camera, che contiene,
tra l’altro, una disposizione relativa al regime fiscale agevolato per i
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati,
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque
denominati (imposta di registro all’1% ed ipo-catastali al 4%, per un prelievo
complessivo pari al 5%)[1].
In particolare, l’art.2, comma
23, del citato Decreto proroga da 5 ad 8 anni il termine per il completamento
dell’intervento edilizio, cui è condizionata l’applicabilità del predetto
regime fiscale agevolato.
Tale modifica normativa è stata
accolta con favore dall’ANCE, che, nelle proprie iniziative intraprese presso
le competenti sedi parlamentari, aveva auspicato la proroga da 5 a 10 anni del
termine relativo all’utilizzazione edificatoria delle aree, per l’applicabilità
dell’agevolazione per i trasferimenti immobiliari diretti all’attuazione di
piani urbanistici.
In sostanza, l’allungamento del
termine da 5 ad 8 anni consente alle imprese acquirenti delle aree di avere più
tempo a disposizione per la realizzazione degli interventi edificatori,
considerando anche il fatto che la disciplina di settore stabilisce in 10 anni
il termine ordinario di attuazione dei programmi urbanistici.
Inoltre, sempre per i
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, la
medesima disposizione, con un’incerta formulazione, che necessita di un urgente
chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria[2], prevede la proroga,
da 5 a 8 anni, per l’utilizzazione edificatoria dell’area anche per gli atti di
trasferimento stipulati a decorrere dal 2005, in vigenza del precedente regime
agevolato (imposta di registro all’1% ed ipo-catastali in misura fissa -art.33,
comma 3, legge 388/2000, per tutti i tipi di trasferimenti nell’ambito dei
piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione dell’area
avvenisse entro 5 anni dal trasferimento), in vigore fino al 3 luglio 2006.
In sostanza, l’allungamento del
periodo di utilizzazione edificatoria dell’area da 5 a 8 anni sembra
applicarsi, con effetto retroattivo, per tutti gli atti stipulati dal 2005 (ad
esempio, atto stipulato nel 2005, scadenza per l’utilizzazione edificatoria nel
2013 anzichè nel 2010).
2. “Sanatoria catastale” per gli
immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma”)
L’art.2, comma 5-bis, del D.L.
225/2010, convertito dalla legge 10/2011 sposta ulteriormente al 30 aprile 2011
il termine per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale
per regolarizzare gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso
non dichiarati in catasto (cd. “immobili fantasma”)[3].
Si ricorda, infatti, che il
“Decreto mille proroghe 2011”, nella sua originaria formulazione, aveva già
prorogato al 31 marzo 2011 l’originario termine (31 dicembre 2010), stabilito
dal D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
In mancanza della citata
dichiarazione, l’Agenzia del Territorio procederà all’attribuzione, con oneri a
carico dell’interessato, di una rendita presunta dell’immobile, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti
dai Comuni.
Entro lo stesso termine del 30
aprile 2011 dovrà essere emanato l’apposito Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del Territorio che determinerà gli oneri a carico dei contribuenti
interessati.
In fase di conversione in legge
del D.L. 225/2010, è stato previsto che l’attribuzione, da parte dell’Agenzia
del Territorio, della rendita presunta dell’immobile, ovvero di quella
definitiva[4], produce effetti fiscali (anche in termini di determinazione
della base imponibile delle imposte dirette), dal 1° gennaio 2007, ferma
restando, per il contribuente, la facoltà di provare una diversa decorrenza
della rendita.
In merito, viene, altresì,
stabilito che i tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile
determinata in base alla rendita catastale presunta, vengono corrisposti a
titolo di acconto e salvo conguaglio.
Infine, viene prevista
l’applicabilità delle citate disposizioni (ivi compresa l’efficacia della
rendita, a livello fiscale, dal 1° gennaio 2007), anche agli immobili non
dichiarati in catasto individuati dall’Agenzia del Territorio a seguito della
propria attività di “mappatura”, a livello nazionale, degli immobili non
censiti, ai sensi dell’art.2, comma 36, del D.L. 262/2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge 286/2006.
3. Modifica del regime di
tassazione dei fondi comuni di investimento immobiliare
Dal 1° luglio 2011 sarà
modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare,
con il passaggio dalla tassazione sul “maturato” a quella sul “realizzato” in
capo ai partecipanti.
In particolare, infatti,
l’imposta sostitutiva del 12,50% verrà applicata, in capo ai partecipanti, al
momento della distribuzione dei proventi, ovvero del riscatto, liquidazione o
cessione della quota.
Per i soggetti esercenti
attività d’impresa, la ritenuta sarà effettuata a titolo di acconto (art.2,
comma 63, del D.L. 225/2010 che introduce il nuovo art.26-quinquies nel D.P.R.
600/1973).
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[1] Cfr. l’art.1, ultimo
periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, introdotto
dall’art.1, comma 25, della legge 244/2007, l’art.10 e l’art.1-bis della
Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990, introdotto
dall’art.1, comma 26, della legge 244/2007.
[2] Sul tema, si evidenzia che
il primo commento alle citate disposizioni apparso il 26 febbraio scorso sul
quotidiano on-line dell’Agenzia delle Entrate (www.nuovofiscooggi.it/), non
fornisce indicazioni sufficienti per delineare il corretto ambito applicativo
della disposizione.
[3] Cfr. art. 19, commi 8-10,
D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
[4]
L’art.2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010, stabilisce che l’affissione all’albo
pretorio comunale degli atti di attribuzione della rendita dei fabbricati
dichiarati viene portata a conoscenza degli interessati mediante un Comunicato
da pubblicare in G.U.. Decorsi 60 giorni dalla
pubblicazione, l’interessato può ricorrere in Commissione tributaria
provinciale per contestare la rendita catastale attribuita dall’Agenzia del
Territorio. In mancanza di tale contestazione, l’attribuzione di rendita
diviene definitiva.