DECRETO MILLEPROROGHE - RIEPILOGO DELLE NOVITÀ FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE

 

Pubblichiamo una nota dell’ANCE che esamina le principali misure fiscali di interesse per le costruzioni contenute nella legge 10/2011 di conversione del D.L. 225/2010 “milleproroghe”, in vigore dal 26 febbraio 2011.

Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge del dl si segnalano la proroga di 3 anni del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree, cui è condizionata l’applicabilità del regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei piani urbanistici particolareggiati, e il differimento al 30 aprile 2011 del termine per la “sanatoria catastale” dei cosiddetti immobili fantasma.

 

Conversione in legge del “Decreto mille proroghe 2011” - Misure fiscali d’interesse per il settore

 

Sul Supplemento Ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2011, n.10, di conversione, con modificazioni, del D.L. 225/2010 (cd. “Decreto mille proroghe 2011”), recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, in vigore dal 26 febbraio 2011.

Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 225/2010, si segnalano la proroga di 3 anni del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree, cui è condizionata l’applicabilità del regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei piani urbanistici particolareggiati, e il differimento del termine per la “sanatoria catastale” dei cd. “immobili fantasma” fino al 30 aprile 2011.

 

1. Trasferimento di immobili nell’ambito di piani urbanistici particolareggiati

Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. 225/2010, il Governo ha presentato un maxiemendamento, approvato mediante voto di fiducia alla Camera, che contiene, tra l’altro, una disposizione relativa al regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati (imposta di registro all’1% ed ipo-catastali al 4%, per un prelievo complessivo pari al 5%)[1].

In particolare, l’art.2, comma 23, del citato Decreto proroga da 5 ad 8 anni il termine per il completamento dell’intervento edilizio, cui è condizionata l’applicabilità del predetto regime fiscale agevolato.

Tale modifica normativa è stata accolta con favore dall’ANCE, che, nelle proprie iniziative intraprese presso le competenti sedi parlamentari, aveva auspicato la proroga da 5 a 10 anni del termine relativo all’utilizzazione edificatoria delle aree, per l’applicabilità dell’agevolazione per i trasferimenti immobiliari diretti all’attuazione di piani urbanistici.

In sostanza, l’allungamento del termine da 5 ad 8 anni consente alle imprese acquirenti delle aree di avere più tempo a disposizione per la realizzazione degli interventi edificatori, considerando anche il fatto che la disciplina di settore stabilisce in 10 anni il termine ordinario di attuazione dei programmi urbanistici.

Inoltre, sempre per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, la medesima disposizione, con un’incerta formulazione, che necessita di un urgente chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria[2], prevede la proroga, da 5 a 8 anni, per l’utilizzazione edificatoria dell’area anche per gli atti di trasferimento stipulati a decorrere dal 2005, in vigenza del precedente regime agevolato (imposta di registro all’1% ed ipo-catastali in misura fissa -art.33, comma 3, legge 388/2000, per tutti i tipi di trasferimenti nell’ambito dei piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione dell’area avvenisse entro 5 anni dal trasferimento), in vigore fino al 3 luglio 2006.

In sostanza, l’allungamento del periodo di utilizzazione edificatoria dell’area da 5 a 8 anni sembra applicarsi, con effetto retroattivo, per tutti gli atti stipulati dal 2005 (ad esempio, atto stipulato nel 2005, scadenza per l’utilizzazione edificatoria nel 2013 anzichè nel 2010).

 

2. “Sanatoria catastale” per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma”)

L’art.2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010, convertito dalla legge 10/2011 sposta ulteriormente al 30 aprile 2011 il termine per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale per regolarizzare gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso non dichiarati in catasto (cd. “immobili fantasma”)[3].

Si ricorda, infatti, che il “Decreto mille proroghe 2011”, nella sua originaria formulazione, aveva già prorogato al 31 marzo 2011 l’originario termine (31 dicembre 2010), stabilito dal D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

In mancanza della citata dichiarazione, l’Agenzia del Territorio procederà all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato, di una rendita presunta dell’immobile, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

Entro lo stesso termine del 30 aprile 2011 dovrà essere emanato l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio che determinerà gli oneri a carico dei contribuenti interessati.

In fase di conversione in legge del D.L. 225/2010, è stato previsto che l’attribuzione, da parte dell’Agenzia del Territorio, della rendita presunta dell’immobile, ovvero di quella definitiva[4], produce effetti fiscali (anche in termini di determinazione della base imponibile delle imposte dirette), dal 1° gennaio 2007, ferma restando, per il contribuente, la facoltà di provare una diversa decorrenza della rendita.

In merito, viene, altresì, stabilito che i tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata in base alla rendita catastale presunta, vengono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Infine, viene prevista l’applicabilità delle citate disposizioni (ivi compresa l’efficacia della rendita, a livello fiscale, dal 1° gennaio 2007), anche agli immobili non dichiarati in catasto individuati dall’Agenzia del Territorio a seguito della propria attività di “mappatura”, a livello nazionale, degli immobili non censiti, ai sensi dell’art.2, comma 36, del D.L. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006.

 

3. Modifica del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento immobiliare

Dal 1° luglio 2011 sarà modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare, con il passaggio dalla tassazione sul “maturato” a quella sul “realizzato” in capo ai partecipanti.

In particolare, infatti, l’imposta sostitutiva del 12,50% verrà applicata, in capo ai partecipanti, al momento della distribuzione dei proventi, ovvero del riscatto, liquidazione o cessione della quota.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, la ritenuta sarà effettuata a titolo di acconto (art.2, comma 63, del D.L. 225/2010 che introduce il nuovo art.26-quinquies nel D.P.R. 600/1973).

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[1] Cfr. l’art.1, ultimo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, introdotto dall’art.1, comma 25, della legge 244/2007, l’art.10 e l’art.1-bis della Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990, introdotto dall’art.1, comma 26, della legge 244/2007.

[2] Sul tema, si evidenzia che il primo commento alle citate disposizioni apparso il 26 febbraio scorso sul quotidiano on-line dell’Agenzia delle Entrate (www.nuovofiscooggi.it/), non fornisce indicazioni sufficienti per delineare il corretto ambito applicativo della disposizione.

[3] Cfr. art. 19, commi 8-10, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

[4] L’art.2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010, stabilisce che l’affissione all’albo pretorio comunale degli atti di attribuzione della rendita dei fabbricati dichiarati viene portata a conoscenza degli interessati mediante un Comunicato da pubblicare in G.U.. Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, l’interessato può ricorrere in Commissione tributaria provinciale per contestare la rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio. In mancanza di tale contestazione, l’attribuzione di rendita diviene definitiva.