SICUREZZA SUL LAVORO - COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE - CONCETTO DI ECCEZIONALITA' PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE dI SOLLEVAMENTO NON SPECIFICAMENTE PROGETTATE ALLO SCOPO - ULTERIORI CHIARIMENTI

 

Si fa seguito alla nota pubblicata sul Notiziario n. 3/2011 del Collegio per fornire ulteriori chiarimenti circa il concetto di ‘eccezionalità’ di cui al Dlgs 81/2008 in tema di utilizzo di attrezzature per sollevamento non specificamente progettate a tale scopo.

Il parere sul concetto di eccezionalità, chiarisce il significato della locuzione “a titolo eccezionale”, presente al punto 3.1.4 dell’allegato VI del Dlgs 81/2008, relativamente all’utilizzo, per il sollevamento di persone, di “attrezzature non previste a tal fine”.

In linea generale, infatti, il sollevamento di persone è consentito soltanto con apposite attrezzature di lavoro ed accessori.

È importante illustrare l’iter legislativo che ha portato a questa definizione del Dlgs 81/2008.

Il contenuto del punto 3.1.4 dell’allegato VI era contemplato espressamente già dalla direttiva 89/655/CE, ora abrogata dalla direttiva 2009/104/CE “relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”. Quest’ultima direttiva, in allegato II, punto 3.1.2, nel sancire che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature ed accessori previsti a tal fine, precisa che “fatto salvo l’art. 5 della direttiva 89/391/CEE, - relativa agli obblighi del datore di lavoro per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori – possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato”.

Questa dicitura è stata recepita nell’ordinamento italiano con il DPR 547/55 - abrogato dal Dlgs 81/08 - secondo il quale (art. 184) “in casi eccezionali” potevano essere utilizzate, per il sollevamento di persone, attrezzature non previste al tal fine, con gli stessi limiti dettati ora dal Dlgs 81/2008.

Lo stesso concetto è, inoltre, presente nel considerando n. 7 della direttiva 2006/42/CE (“Direttiva macchine”) in cui si precisa che la stessa non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo. Questo consente di ritenere che possono essere utilizzate per il sollevamento anche macchine non costruite con questo specifico scopo, ovviamente, con le dovute cautele relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Dlgs 81/08, al richiamato punto 3.1.4 dell’allegato VI, precisa, infatti, che per sollevare persone con attrezzature non previste a tal fine devono ricorrere specifiche condizioni. In particolare vanno prese adeguate misure di sicurezza e le attrezzature vanno usate “conformemente a disposizioni buona pratica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”.

Il parere della Commissione definisce il campo di utilizzo delle attrezzature che, non previste a tal fine, possono essere usate per il sollevamento di persone limitandolo ai seguenti casi specifici:

- in condizioni di emergenza;

- in attività immediatamente necessarie per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

- quando il sito o il contesto lavorativo non permettono di effettuare operazioni con le attrezzature disponibili o reperibili “ragionevolmente” sul mercato  ovvero se le attrezzature disponibili per queste operazioni non garantiscono una maggiore sicurezza. Il richiamo al concetto di ragionevolezza, non deve essere inteso, ovviamente, nel senso che al datore di lavoro possa essere richiesto di fabbricare appositamente attrezzature, per un uso che deve ritenersi “eccezionale” .

Il documento della Commissione precisa, infine, che le operazioni di sollevamento in esame vanno effettuate solo nei casi sopra riportati e che occorre, comunque, redigere specifiche procedure di sicurezza a seguito di una apposita analisi dei rischi.