SICUREZZA SUL LAVORO - COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
- CONCETTO DI ECCEZIONALITA' PER UTILIZZO DI
ATTREZZATURE dI SOLLEVAMENTO NON SPECIFICAMENTE
PROGETTATE ALLO SCOPO - ULTERIORI CHIARIMENTI
Si fa
seguito alla nota pubblicata sul Notiziario n. 3/2011 del Collegio per fornire
ulteriori chiarimenti circa il concetto di ‘eccezionalità’ di cui al Dlgs 81/2008 in tema di utilizzo di attrezzature per
sollevamento non specificamente progettate a tale scopo.
Il
parere sul concetto di eccezionalità, chiarisce il significato della locuzione
“a titolo eccezionale”, presente al punto 3.1.4 dell’allegato VI del Dlgs 81/2008,
relativamente all’utilizzo, per il sollevamento di persone, di “attrezzature
non previste a tal fine”.
In
linea generale, infatti, il sollevamento di persone è consentito soltanto con
apposite attrezzature di lavoro ed accessori.
È
importante illustrare l’iter legislativo che ha portato a questa definizione
del Dlgs 81/2008.
Il
contenuto del punto 3.1.4 dell’allegato VI era
contemplato espressamente già dalla direttiva 89/655/CE, ora abrogata dalla
direttiva 2009/104/CE “relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro”. Quest’ultima direttiva, in allegato II, punto 3.1.2, nel sancire che
il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature ed accessori
previsti a tal fine, precisa che “fatto salvo l’art. 5 della direttiva
89/391/CEE, - relativa agli obblighi del datore di lavoro per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori – possono essere usate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese
adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni o
prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato”.
Questa
dicitura è stata recepita nell’ordinamento italiano con il DPR 547/55 -
abrogato dal Dlgs 81/08 - secondo il quale (art. 184)
“in casi eccezionali” potevano essere utilizzate, per il sollevamento di
persone, attrezzature non previste al tal fine, con gli stessi limiti dettati
ora dal Dlgs 81/2008.
Lo
stesso concetto è, inoltre, presente nel considerando n. 7 della direttiva
2006/42/CE (“Direttiva macchine”) in cui si precisa che la stessa non si
applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale
scopo. Questo consente di ritenere che possono essere utilizzate per il
sollevamento anche macchine non costruite con questo specifico scopo, ovviamente,
con le dovute cautele relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Dlgs 81/08, al richiamato punto 3.1.4 dell’allegato VI, precisa, infatti, che per sollevare persone con
attrezzature non previste a tal fine devono ricorrere specifiche condizioni. In
particolare vanno prese adeguate misure di sicurezza e le attrezzature vanno
usate “conformemente a disposizioni buona pratica che prevedono il controllo
appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”.
Il
parere della Commissione definisce il campo di utilizzo delle attrezzature che,
non previste a tal fine, possono essere usate per il sollevamento di persone
limitandolo ai seguenti casi specifici:
- in
condizioni di emergenza;
- in
attività immediatamente necessarie per prevenire situazioni di pericolo,
incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
-
quando il sito o il contesto lavorativo non permettono di effettuare operazioni
con le attrezzature disponibili o reperibili “ragionevolmente” sul mercato ovvero se le attrezzature disponibili per
queste operazioni non garantiscono una maggiore sicurezza. Il richiamo al
concetto di ragionevolezza, non deve essere inteso, ovviamente, nel senso che
al datore di lavoro possa essere richiesto di fabbricare appositamente
attrezzature, per un uso che deve ritenersi “eccezionale” .
Il
documento della Commissione precisa, infine, che le operazioni di sollevamento
in esame vanno effettuate solo nei casi sopra riportati e che occorre,
comunque, redigere specifiche procedure di sicurezza a seguito di una apposita
analisi dei rischi.