SICUREZZA SUL LAVORO - D.P.R. 214/2010 DI MODIFICA AL D.P.R. 162/2010 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica n 214 del 5 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, si è data attuazione alla sezione della direttiva n. 2006/42/CE relativa alle macchine, che riguarda anche gli ascensori. Il Governo ha scelto di recepire separatamente le modifiche ai due diversi ambiti, in quanto, in Italia, erano regolamentati da due normative differenti: il DPR 459/1996 ed il DPR 162/1999.

Le macchine sono già state disciplinate con Dlgs il 17/2010 (cfr. not. n. 6/2010).

 

Struttura del provvedimento

Il DPR 214/2010, entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, introduce diverse modifiche al DPR 162/99 (Norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), con particolare riferimento alle nuove definizioni previste dall’art. 24 della direttiva 2006/42/CE e ad altri interventi di coordinamento normativo.

Il provvedimento modifica i seguenti articoli del DPR 162/1999:

- art. 1 - Ambito di applicazione

- art. 2 - Definizioni

- art. 11 - Ambito di applicazione (in servizio privato)

- art. 12 - Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato

- art. 13 - Verifiche periodiche

- art. 14 - Verifiche straordinarie

-art. 15 - Manutenzione

- art. 16 - Libretto e targa

- art. 17 - Divieti

- art. 18 - Norma di rinvio

- Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza

Il decreto in parola non disciplina gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità inferiore o uguale a 0,15 m/s (destinati ad uso diverso da quello privato), in quanto già disciplinati dal Dlgs 17/2010.

 

Art. 1 (finalità)

L’articolo illustra le finalità del decreto e rinvia ad Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, la successiva modifica degli allegati del DPR 162/99.

 

Art. 2 (modifiche all’art. 1 del DPR 162/99)

L’articolo sostituisce integralmente l’art.1 del DPR 162/99 per distinguere meglio il campo di applicazione delle due direttive 2006/42/CE e 95/16/CE (come chiarito nel considerando 27 della direttiva 2006/42/CE).

La direttiva 2006/42/CE (art.24) ridisegna il campo di applicazione della direttiva ascensori 95/16/CE vista la necessità di una migliore delimitazione dei prodotti oggetto dell’una o dell’altra direttiva (come spiegato nel considerando 27 della direttiva 2006/42/CE).

L’ambito di applicazione viene ampliato in quanto non contempla più solo gli ascensori ma viene esteso agli apparecchi di sollevamento che “non si spostano lungo guide rigide” (pur spostandosi lungo un percorso definito nello spazio).

La modifica dell’art. 2, comma 2 (sostituzione del termine “ascensori” con “apparecchi di sollevamento”) è stata introdotta sulla base delle osservazioni della Conferenza stato regioni, al fine di rendere congrue le diverse definizioni.

La norma non contempla più esplicitamente gli ascensori a pantografo, ma deve ritenersi che agli stessi si applichi comunque la normativa in quanto rientranti nel campo di applicazione quali apparecchi di sollevamento.

Dal campo di applicazione della normativa in esame sono esclusi, oltre quanto già previsto dal DPR 162/99, anche:

- gli ascensori la cui velocità di sollevamento non supera i 0,15 m/s, fatto salvo quelli ad uso privato (disciplinati dall’art.11)

- gli apparecchi di sollevamento tramite cui possono essere effettuati lavori

- le scale mobili ed i marciapiedi mobili.

Sono esclusi dal campo di applicazione tutti gli “apparecchi di sollevamento” (ivi compresi gli “ascensori”) collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro. In questa esclusione rientrano oggi anche gli apparecchi destinati esclusivamente al raggiungimento dei punti di manutenzione e di ispezione delle macchine.

 

Art. 3 (modifiche all’art. 2 del DPR 162/99)

La previsione sostituisce integralmente l’art. 2 (“definizioni”) del DPR 162/99.

In particolare variano alcune definizioni:

- “ascensore” (lettera a): la nozione viene resa più generale con il riferimento al “supporto del carico” (parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle e/o abbassarle), concetto più ampio di quello di cabina, per come viene definito in allegato I.

In sostanza oggi, per effetto della modifica, tutti gli ascensori definiti come indicato all’art. 3 del decreto, rientrano nella norma in esame, in quanto dotati di supporto del carico e non necessariamente di una cabina.

Tenendo conto della precedente definizione, molti apparecchi di sollevamento non rientravano nella nozione di ascensore e quindi rientravano nel diverso ambito di applicazione della direttiva macchine, che applicava differenti parametri di sicurezza.

L’ascensore, inoltre, non viene più definito come un “apparecchio a motore”, ma come un “apparecchio di sollevamento”, in coerenza con l’art. 24 della direttiva 2006/42/CE.

“Montacarichi” (lettera b): la modifica è coerente con quelle apportate alla nozione di ascensore attraverso il riferimento al “supporto del carico” anziché alla “cabina” e alla definizione come “apparecchio di sollevamento a motore” invece che “apparecchio a motore”.

“Commercializzazione di un ascensore” (lettera e): questa attività viene ora riferita al momento in cui l’installatore mette il bene a disposizione dell’utente per la prima volta. La definizione, non presente nella direttiva 2006/42/CE, è stata resa coerente con la direttiva 95/16/CE (su indicazione della Conferenza Stato- Regioni).

“Ascensori e montacarichi in servizio privato” (lettera o): la definizione è ora riferita non solo agli ascensori ed ai montacarichi, ma anche agli “apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s” (quali ad esempio le piattaforme elevatrici destinate al trasporto dei disabili, prima escluse). Rimane invariato il riferimento alle ipotesi di installazione dei suddetti apparecchi in edifici pubblici o privati e destinati a scopi ed usi privati, benché accessibili al pubblico.

Sono di nuova introduzione le definizioni di “supporto del carico” (art. 24 della direttiva 2006/42/CE) e di “commercializzazione di un componente di sicurezza” (non presente nella direttiva) intesa come prima immissione del bene sul mercato dell’Unione Europea, a titolo gratuito o oneroso, per la successiva distribuzione o impiego.

 

Art. 4 (modifiche all’art. 11 del DPR 162/99)

La disposizione ridefinisce l’ambito di applicazione del capo II del DPR 162/99 (relativo ad ascensori e montacarichi ad uso privato), sostituendo integralmente l’art.11.

Per effetto della modifica, il nuovo ambito di applicazione del titolo II non è più riferito ai soli ascensori e montacarichi ad uso privato, ma anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato). Restano esclusi quelli per miniere e navi, quelli con corsa inferiore a 2 m, quelli azionati a mano, quelli non istallati stabilmente e i montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

In questa definizione rientrano, quindi, anche le piattaforme destinate al trasporto dei disabili, prima escluse dal campo di applicazione di questo decreto.

 

Art. 5 (modifiche all’art. 12 del DPR 162/99)

L’articolo in commento sostituisce l’art. 12 del DPR 162/99 relativo alla “messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato”. Analogamente a quanto previsto nell’articolo precedente, la disciplina dell’art. 12 viene estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento, rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato.

La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, come sopra definiti, va comunicata – al comune o alla provincia autonoma competente - entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità (art.6 comma 5) o dalla data della dichiarazione CE di conformità (art. 3, comma 3, lett. e) prevista dal Dlgs 17/2010 (novità, quest’ultima, introdotta dal provvedimento in esame).

Al comma 2, lett. f) dello stesso articolo, il riferimento alla L. 46/90 è sostituito da quello al DM 37/2008.

Il comma 6 estende l’eventuale accertamento della responsabilità civile e/o penale, prima prevista solo con riferimento al “proprietario dell’immobile e/o dell’installatore”, anche al fabbricante del bene.

 

Art. 6 (modifiche all’art. 13 del DPR 162/99)

L’art. 13 del DPR 162/99 relativo alle verifiche periodiche viene modificato, al comma1, coerentemente a quanto previsto dall’art.11, ampliando il campo di applicazione della norma anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità non superiore a 0,15 m/s.

 

Art. 7 (modifiche all’art. 14 del DPR 162/99)

All’art. 14, relativo alle verifiche straordinarie, si fa ora riferimento alla rimessa in servizio “dell’impianto” e non più “dell’ascensore”. La modifica serve a rendere coerente il comma 2 al resto dell’articolo che fa sempre riferimento all’intero impianto.

 

Art. 8 (modifiche all’art. 15 del DPR 162/99)

Anche l’art. 15 relativo alla manutenzione, come l’art. 13, viene modificato (ai commi 1 e 4) per rendere le definizioni coerenti con il campo di applicazione del decreto. La disciplina dell’art. 15 viene quindi estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità non supera i 0,15 m/s.

 

Art. 9 (modifiche all’art. 16 del DPR 162/99)

La norma in esame sostituisce integralmente l’art. 16 (“Libretto e targa”) e precisa, al comma 1, che il libretto deve contenere copia della dichiarazione di conformità o ai sensi dell’art. 6, comma 5 dello stesso decreto ovvero ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. e) del Dlgs 17/2010 (dichiarazione CE di conformità).

Con il comma 2, il proprietario dell’impianto o il legale rappresentante della società devono mettere a disposizione il libretto anche per i controlli previsti dall’art. 6, comma 1 del Dlgs 17/2010 in tema di sorveglianza del mercato.

Tre le modifiche al comma 3:

- la nozione di cabina è sostituita da “supporto del carico”, come previsto dalla direttiva 2006/42/CE;

- le avvertenze per l’uso e la targa devono recare i riferimenti non più al solo “installatore” ma anche al “fabbricante” (c.3, lett. b);

- l’indicazione del numero massimo di persone è diventato facoltativo.

 

Art. 10 (modifiche all’art. 17 del DPR 162/99)

L’articolo fa riferimento anche “agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità non supera i 0,15 m/s”, per coordinare le definizioni del comma 1 con il campo di applicazione del decreto (in analogia con quanto previsto negli art. 13 e 15).

 

Art. 11 (modifiche all’art. 18 del DPR 162/99)

L’articolo 18, contenente “norme di rinvio”, viene modificato con l’inserimento di tre nuovi commi.

Il comma 1-bis rinvia ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle tariffe previste dal DM 13/2/2004 (Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell’art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) e delle relative modalità di versamento. Si stabilisce, inoltre, che le tariffe siano aggiornate almeno ogni due anni.

Secondo il comma 1-ter, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del lavoro.

Il comma 1-quater sancisce che il decreto sulle tariffe (DM 12/3/2004), resterà vigente fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto previsto nel comma 1-bis.

Art. 12 (modifiche all’allegato 1 del DPR 162/99)

Si modifica il punto 1.2 dell’allegato 1 (“Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza”) in cui la definizione di cabina viene sostituita dalla definizione di “supporto del carico”, come previsto dalla direttiva 2006/42/CE.

La nuova definizione precisa che il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina e non introduce altre modifiche rispetto ai requisiti tecnici degli ascensori e dei componenti di sicurezza.