SICUREZZA SUL LAVORO - D.P.R. 214/2010 DI MODIFICA AL D.P.R. 162/2010 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE DI MODIFICA DELLA
DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI
Con Decreto del Presidente
della Repubblica n 214 del 5 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 15 dicembre 2010, si è data attuazione alla sezione della direttiva
n. 2006/42/CE relativa alle macchine, che riguarda anche gli ascensori. Il
Governo ha scelto di recepire separatamente le modifiche ai due diversi ambiti,
in quanto, in Italia, erano regolamentati da due normative differenti: il DPR
459/1996 ed il DPR 162/1999.
Le macchine sono già state
disciplinate con Dlgs il 17/2010 (cfr. not. n. 6/2010).
Struttura del
provvedimento
Il DPR 214/2010, entrato in
vigore lo scorso 30 dicembre, introduce diverse modifiche al DPR 162/99 (Norme
per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), con particolare
riferimento alle nuove definizioni previste dall’art. 24 della direttiva
2006/42/CE e ad altri interventi di coordinamento normativo.
Il provvedimento modifica i
seguenti articoli del DPR 162/1999:
- art. 1 - Ambito di
applicazione
- art. 2 - Definizioni
- art. 11 - Ambito di
applicazione (in servizio privato)
- art. 12 - Messa in
esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
- art. 13 - Verifiche
periodiche
- art. 14 - Verifiche
straordinarie
-art. 15 - Manutenzione
- art. 16 - Libretto e
targa
- art. 17 - Divieti
- art. 18 - Norma di rinvio
- Allegato I - Requisiti
essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla
costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza
Il decreto in parola non
disciplina gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità inferiore o
uguale a 0,15 m/s (destinati ad uso diverso da quello privato), in quanto già
disciplinati dal Dlgs 17/2010.
Art. 1 (finalità)
L’articolo illustra le
finalità del decreto e rinvia ad Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico, la successiva modifica degli allegati del DPR 162/99.
Art. 2 (modifiche all’art.
1 del DPR 162/99)
L’articolo sostituisce
integralmente l’art.1 del DPR 162/99 per distinguere meglio il campo di
applicazione delle due direttive 2006/42/CE e 95/16/CE (come chiarito nel
considerando 27 della direttiva 2006/42/CE).
La direttiva 2006/42/CE
(art.24) ridisegna il campo di applicazione della direttiva ascensori 95/16/CE
vista la necessità di una migliore delimitazione dei prodotti oggetto dell’una
o dell’altra direttiva (come spiegato nel considerando 27 della direttiva
2006/42/CE).
L’ambito di applicazione
viene ampliato in quanto non contempla più solo gli ascensori ma viene esteso
agli apparecchi di sollevamento che “non si spostano lungo guide rigide” (pur
spostandosi lungo un percorso definito nello spazio).
La modifica dell’art. 2,
comma 2 (sostituzione del termine “ascensori” con “apparecchi di sollevamento”)
è stata introdotta sulla base delle osservazioni della Conferenza stato
regioni, al fine di rendere congrue le diverse definizioni.
La norma non contempla più
esplicitamente gli ascensori a pantografo, ma deve ritenersi che agli stessi si
applichi comunque la normativa in quanto rientranti nel campo di applicazione
quali apparecchi di sollevamento.
Dal campo di applicazione
della normativa in esame sono esclusi, oltre quanto già previsto dal DPR
162/99, anche:
- gli ascensori la cui
velocità di sollevamento non supera i 0,15 m/s, fatto salvo quelli ad uso
privato (disciplinati dall’art.11)
- gli apparecchi di
sollevamento tramite cui possono essere effettuati lavori
- le scale mobili ed i
marciapiedi mobili.
Sono esclusi dal campo di
applicazione tutti gli “apparecchi di sollevamento” (ivi compresi gli
“ascensori”) collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso
ai posti di lavoro. In questa esclusione rientrano oggi anche gli apparecchi
destinati esclusivamente al raggiungimento dei punti di manutenzione e di
ispezione delle macchine.
Art. 3 (modifiche
all’art. 2 del DPR 162/99)
La previsione
sostituisce integralmente l’art. 2 (“definizioni”) del DPR 162/99.
In particolare variano
alcune definizioni:
- “ascensore” (lettera a):
la nozione viene resa più generale con il riferimento al “supporto del carico”
(parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle e/o
abbassarle), concetto più ampio di quello di cabina, per come viene definito in
allegato I.
In sostanza oggi, per
effetto della modifica, tutti gli ascensori definiti come indicato all’art. 3
del decreto, rientrano nella norma in esame, in quanto dotati di supporto del
carico e non necessariamente di una cabina.
Tenendo conto della
precedente definizione, molti apparecchi di sollevamento non rientravano nella
nozione di ascensore e quindi rientravano nel diverso ambito di applicazione
della direttiva macchine, che applicava differenti parametri di sicurezza.
L’ascensore, inoltre, non
viene più definito come un “apparecchio a motore”, ma come un “apparecchio di
sollevamento”, in coerenza con l’art. 24 della direttiva 2006/42/CE.
“Montacarichi” (lettera b):
la modifica è coerente con quelle apportate alla nozione di ascensore
attraverso il riferimento al “supporto del carico” anziché alla “cabina” e alla
definizione come “apparecchio di sollevamento a motore” invece che “apparecchio
a motore”.
“Commercializzazione di un
ascensore” (lettera e): questa attività viene ora riferita al momento
in cui l’installatore mette il bene a disposizione dell’utente per la prima
volta. La definizione, non presente nella direttiva 2006/42/CE, è stata resa
coerente con la direttiva 95/16/CE (su indicazione della Conferenza Stato-
Regioni).
“Ascensori
e montacarichi in servizio privato” (lettera o): la definizione è ora riferita
non solo agli ascensori ed ai montacarichi, ma anche agli “apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di
spostamento non supera 0,15 m/s” (quali ad esempio le piattaforme elevatrici
destinate al trasporto dei disabili, prima escluse). Rimane invariato il
riferimento alle ipotesi di installazione dei suddetti apparecchi in edifici
pubblici o privati e destinati a scopi ed usi privati, benché accessibili al
pubblico.
Sono di
nuova introduzione le definizioni di “supporto del carico” (art. 24 della
direttiva 2006/42/CE) e di “commercializzazione di un componente di sicurezza”
(non presente nella direttiva) intesa come prima immissione del bene sul
mercato dell’Unione Europea, a titolo gratuito o oneroso, per la successiva
distribuzione o impiego.
Art.
4 (modifiche all’art. 11 del DPR 162/99)
La
disposizione ridefinisce l’ambito di applicazione del capo II del DPR 162/99
(relativo ad ascensori e montacarichi ad uso privato), sostituendo
integralmente l’art.11.
Per
effetto della modifica, il nuovo ambito di applicazione del titolo II non è più
riferito ai soli ascensori e montacarichi ad uso privato, ma anche agli
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui
velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato).
Restano esclusi quelli per miniere e navi, quelli con corsa inferiore a 2 m,
quelli azionati a mano, quelli non istallati stabilmente e i montacarichi con
portata pari o inferiore a 25 kg.
In
questa definizione rientrano, quindi, anche le piattaforme destinate al
trasporto dei disabili, prima escluse dal campo di applicazione di questo
decreto.
Art.
5 (modifiche all’art. 12 del DPR 162/99)
L’articolo
in commento sostituisce l’art. 12 del DPR 162/99 relativo alla “messa in
esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato”. Analogamente a
quanto previsto nell’articolo precedente, la disciplina dell’art. 12 viene
estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento, rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a
0,15 m/s, in servizio privato.
La
messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento,
come sopra definiti, va comunicata – al comune o alla provincia autonoma
competente - entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità
(art.6 comma 5) o dalla data della dichiarazione CE di conformità (art. 3,
comma 3, lett. e) prevista dal Dlgs 17/2010 (novità,
quest’ultima, introdotta dal provvedimento in esame).
Al
comma 2, lett. f) dello stesso articolo, il riferimento alla L. 46/90 è
sostituito da quello al DM 37/2008.
Il
comma 6 estende l’eventuale accertamento della responsabilità civile e/o
penale, prima prevista solo con riferimento al “proprietario dell’immobile e/o
dell’installatore”, anche al fabbricante del bene.
Art.
6 (modifiche all’art. 13 del DPR 162/99)
L’art.
13 del DPR 162/99 relativo alle verifiche periodiche viene modificato, al
comma1, coerentemente a quanto previsto dall’art.11, ampliando il campo di
applicazione della norma anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore con velocità non superiore a 0,15 m/s.
Art.
7 (modifiche all’art. 14 del DPR 162/99)
All’art.
14, relativo alle verifiche straordinarie, si fa ora riferimento alla rimessa
in servizio “dell’impianto” e non più “dell’ascensore”. La modifica serve a
rendere coerente il comma 2 al resto dell’articolo che fa sempre riferimento
all’intero impianto.
Art.
8 (modifiche all’art. 15 del DPR 162/99)
Anche
l’art. 15 relativo alla manutenzione, come l’art. 13, viene modificato (ai
commi 1 e 4) per rendere le definizioni coerenti con il campo di applicazione
del decreto. La disciplina dell’art. 15 viene quindi estesa alla manutenzione
di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui
velocità non supera i 0,15 m/s.
Art.
9 (modifiche all’art. 16 del DPR 162/99)
La
norma in esame sostituisce integralmente l’art. 16 (“Libretto e targa”) e
precisa, al comma 1, che il libretto deve contenere copia della dichiarazione
di conformità o ai sensi dell’art. 6, comma 5 dello stesso decreto ovvero ai
sensi dell’art. 3, comma 2, lett. e) del Dlgs 17/2010
(dichiarazione CE di conformità).
Con il
comma 2, il proprietario dell’impianto o il legale rappresentante della società
devono mettere a disposizione il libretto anche per i controlli previsti
dall’art. 6, comma 1 del Dlgs 17/2010 in tema di
sorveglianza del mercato.
Tre le
modifiche al comma 3:
- la
nozione di cabina è sostituita da “supporto del carico”, come previsto dalla
direttiva 2006/42/CE;
- le
avvertenze per l’uso e la targa devono recare i riferimenti non più al solo
“installatore” ma anche al “fabbricante” (c.3, lett. b);
-
l’indicazione del numero massimo di persone è diventato facoltativo.
Art.
10 (modifiche all’art. 17 del DPR 162/99)
L’articolo
fa riferimento anche “agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocità non supera i 0,15 m/s”, per coordinare
le definizioni del comma 1 con il campo di applicazione del decreto (in
analogia con quanto previsto negli art. 13 e 15).
Art.
11 (modifiche all’art. 18 del DPR 162/99)
L’articolo
18, contenente “norme di rinvio”, viene modificato con l’inserimento di tre
nuovi commi.
Il
comma 1-bis rinvia ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle
tariffe previste dal DM 13/2/2004 (Determinazione delle tariffe per i servizi
resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento,
ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell’art. 47 della L. 6 febbraio
1996, n. 52) e delle relative modalità di versamento. Si stabilisce, inoltre,
che le tariffe siano aggiornate almeno ogni due anni.
Secondo
il comma 1-ter, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello
Sviluppo economico e del Ministero del lavoro.
Il
comma 1-quater sancisce che il decreto sulle tariffe (DM 12/3/2004), resterà
vigente fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto previsto nel
comma 1-bis.
Art.
12 (modifiche all’allegato 1 del DPR 162/99)
Si
modifica il punto 1.2 dell’allegato 1 (“Requisiti essenziali di sicurezza e di
salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei
componenti di sicurezza”) in cui la definizione di cabina viene sostituita
dalla definizione di “supporto del carico”, come previsto dalla direttiva
2006/42/CE.
La
nuova definizione precisa che il supporto del carico di ogni ascensore deve
essere una cabina e non introduce altre modifiche rispetto ai requisiti tecnici
degli ascensori e dei componenti di sicurezza.