INPS - REGIMI NAZIONALI DI
SICUREZZA SOCIALE REGOLAMENTO UE n. 1231/2010 - CIRCOLARE N. 51/2011
Con circolare n. 51 del 15
marzo 2011,l’Inps fornisc chiarimenti circa
l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010, che, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011, ha esteso, a determinate condizioni, il nuovo
sistema comunitario di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale,
introdotto dal Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, nel testo modificato
dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009 e dal Regolamento di
applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, anche ai cittadini di
Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa
della nazionalità.
Nella circolare in commento
l’Istituto pone in rilievo che il Regolamento (UE) n. 1231/2010:
- sostituisce il
Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003;
- non conferisce alle
persone con cittadinanza extracomunitaria il diritto all’ingresso, al soggiorno
o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del
lavoro di tale Stato. L’applicazione del Regolamento di cui trattasi non
pregiudica quindi il diritto di ogni singolo Stato membro a non concedere o
ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro, ovvero
a rifiutarne il rinnovo.
Ambito di applicazione
soggettivo
Per quanto concerne
l’attività dell’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2011 i principi e le
disposizioni generali su cui si basano i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n.
987/2009, nonché le relative disposizioni specifiche (come, ad esempio, quelle
in materia di collaborazione amministrativa, legislazione applicabile,
distacchi, prestazioni pensionistiche e non, recuperi) sono destinate non solo:
- al
cittadino comunitario, ai suoi familiari e superstiti,
-
all’apolide ed al rifugiato residente in uno degli Stati membri, ai suoi
familiari e superstiti,
- al
superstite, cittadino extracomunitario, di persona deceduta avente cittadinanza
comunitaria,
- al
superstite, cittadino comunitario, di persona deceduta avente cittadinanza
extracomunitaria,
- al
superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona
deceduta avente cittadinanza comunitaria,
- al
superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona
deceduta avente cittadinanza extracomunitaria, ma anche ai cittadini dei Paesi
terzi, ai loro familiari e superstiti, ai quali i suddetti Regolamenti non
siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, residenti nel
territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea, sempre che siano
stati assoggettati alle legislazioni di almeno due Stati membri.
Effetti
del regolamento
In
forza del Regolamento (UE) n. 1231/2010 non possono sorgere diritti ed obblighi
per periodi precedenti il 1° gennaio 2011.
Possono
tuttavia essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se
antecedenti alla predetta data: in questo caso la decorrenza delle eventuali
prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata dal 1° gennaio 2011 o da
data successiva.
Ai fini
del diritto alle prestazioni sono totalizzabili, in favore del cittadino
extracomunitario, dei suoi familiari e superstiti, periodi assicurativi
precedenti il 1° gennaio 2011.
Viene
inoltre precisato che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è modificativo del
Regolamento (CE) n. 883/2004, avendone soltanto esteso l’ambito soggettivo di
applicazione.
Esportabilità
delle prestazioni di disoccupazione
Al
Punto 4., la circolare in parola ribadisce che le disposizioni del Regolamento
(UE) n. 1231/2010 non conferiscono al cittadino dello Stato terzo il diritto
all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto
all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato, né pregiudicano il diritto
degli Stati a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso,
di soggiorno, di residenza o di lavoro.
Viene
inoltre rimarcato che continua ad avere diritto alle prestazioni per
disoccupazione, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la
persona la quale si rechi in un altro Stato membro (ovvero in più Stati membri)
in cerca di lavoro, a condizione che si iscriva come richiedente un’occupazione
presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si
sia recato. Le disposizioni del citato art. 64 possono quindi essere applicate
nei confronti del cittadino extracomunitario soltanto se questi ha diritto –
tenendo conto, ove occorra, del suo titolo di soggiorno o della sua situazione
di soggiornante di lunga durata - di iscriversi come richiedente lavoro presso
gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si è recato in cerca di
occupazione e se ha diritto di esercitarvi legalmente un lavoro.
Di
conseguenza, le Sedi Inps, accertato il diritto all’indennità di
disoccupazione, devono continuare a corrispondere la prestazione anche al
cittadino extracomunitario che si rechi in un altro Stato membro in cerca di
lavoro, ponendo particolare attenzione all’accertamento della condizione di
iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero.
In
proposito, l’Inps ricorda che l’istituzione dello Stato membro in cui la
persona disoccupata si è recata è comunque tenuta, a seguito della
presentazione, da parte della persona stessa, del documento portatile U2, ad
inviare immediatamente all’istituzione competente un documento (PAPER SED U009)
con l’indicazione della data in cui è avvenuta l’iscrizione.
Accordi
internazionali di sicurezza sociale
L’applicazione
del Regolamento (UE) n. 1231/2010 lascia impregiudicati i diritti e gli
obblighi derivanti da Accordi internazionali, conclusi con Paesi terzi e di cui
sia parte l’Unione europea e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza
sociale.
I
Regolamenti (CEE) n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972
continuano a trovare applicazione nei confronti della Svizzera (in base
all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi membri e la Confederazione
svizzera), nonché dell’Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in base all’Accordo
sullo Spazio Economico Europeo - SEE).
Pertanto,
gli Accordi su indicati non sono applicabili ai cittadini extracomunitari.
L’Inps
sottolinea inoltre che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è vincolante per la
Danimarca, che non lo applica analogamente al Regolamento (CE) n. 859/2003.
Nulla è quindi innovato nei rapporti con tale Stato. Considerato che la
Danimarca non è vincolata all’applicazione della regolamentazione comunitaria
al cittadino extracomunitario - osserva l’Istituto - non vi può essere da parte
italiana nei rapporti con la Danimarca applicazione unilaterale di detta
regolamentazione al cittadino extracomunitario.
Quanto
sopra comporta, fra l’altro, che da parte italiana non è possibile applicare la
regolamentazione comunitaria in materia di determinazione della legislazione
applicabile nei casi di distacco, se il cittadino extracomunitario è
temporaneamente trasferito in Danimarca dall’azienda avente sede in Italia o,
viceversa, sia temporaneamente distaccato in Italia dall’azienda avente sede in
Danimarca. Non è inoltre applicabile la regolamentazione comunitaria nel caso
di temporaneo trasferimento del lavoratore autonomo dall’Italia in Danimarca e
viceversa. Non trovano altresì applicazione le norme di determinazione della
legislazione applicabile nei confronti del lavoratore extracomunitario che
svolga abitualmente la sua attività in Italia e in Danimarca.
Il
Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010
e, pertanto, non è da esso vincolato, né soggetto alla sua applicazione.
Al
riguardo, l’Inps fa presente che detto Stato ha invece partecipato all’adozione
del Regolamento (CE) n. 859/2003, il quale ha esteso, a partire dal 1° giugno
2003, le disposizioni dei Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972 ai
cittadini dei Paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili
unicamente a causa della loro nazionalità, a determinate condizioni.
Poiché
il Regolamento (CE) n. 859/2003 è stato abrogato tra gli Stati membri vincolati
dal Regolamento (UE) n. 1231/2010, il Regno Unito attualmente continua
applicare ai cittadini extracomunitari il Regolamento (CE) n. 859/2003 e,
quindi, i Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972.
Infine
l’Istituto indica che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non detta disposizioni
transitorie, per cui, nei casi in cui risulti necessario, occorre tenere conto
delle disposizioni transitorie previste dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n.
987/2009 e dalle circolari applicative diramate dall’Inps (cfr. Not. n. 8-9/2010).