INPS - REGIMI NAZIONALI DI SICUREZZA SOCIALE REGOLAMENTO UE n. 1231/2010 - CIRCOLARE N. 51/2011

 

Con circolare n. 51 del 15 marzo 2011,l’Inps fornisc chiarimenti circa l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010, che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ha esteso, a determinate condizioni, il nuovo sistema comunitario di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, introdotto dal Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, nel testo modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009 e dal Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, anche ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Nella circolare in commento l’Istituto pone in rilievo che il Regolamento (UE) n. 1231/2010:

- sostituisce il Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003;

- non conferisce alle persone con cittadinanza extracomunitaria il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato. L’applicazione del Regolamento di cui trattasi non pregiudica quindi il diritto di ogni singolo Stato membro a non concedere o ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro, ovvero a rifiutarne il rinnovo.

 

Ambito di applicazione soggettivo

Per quanto concerne l’attività dell’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2011 i principi e le disposizioni generali su cui si basano i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché le relative disposizioni specifiche (come, ad esempio, quelle in materia di collaborazione amministrativa, legislazione applicabile, distacchi, prestazioni pensionistiche e non, recuperi) sono destinate non solo:

- al cittadino comunitario, ai suoi familiari e superstiti,

- all’apolide ed al rifugiato residente in uno degli Stati membri, ai suoi familiari e superstiti,

- al superstite, cittadino extracomunitario, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria,

- al superstite, cittadino comunitario, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria,

- al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza comunitaria,

- al superstite, apolide o profugo, residente in uno degli Stati membri, di persona deceduta avente cittadinanza extracomunitaria, ma anche ai cittadini dei Paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, ai quali i suddetti Regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, residenti nel territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea, sempre che siano stati assoggettati alle legislazioni di almeno due Stati membri.

 

Effetti del regolamento

In forza del Regolamento (UE) n. 1231/2010 non possono sorgere diritti ed obblighi per periodi precedenti il 1° gennaio 2011.

Possono tuttavia essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se antecedenti alla predetta data: in questo caso la decorrenza delle eventuali prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata dal 1° gennaio 2011 o da data successiva.

Ai fini del diritto alle prestazioni sono totalizzabili, in favore del cittadino extracomunitario, dei suoi familiari e superstiti, periodi assicurativi precedenti il 1° gennaio 2011.

Viene inoltre precisato che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è modificativo del Regolamento (CE) n. 883/2004, avendone soltanto esteso l’ambito soggettivo di applicazione.

 

Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione

Al Punto 4., la circolare in parola ribadisce che le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1231/2010 non conferiscono al cittadino dello Stato terzo il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato, né pregiudicano il diritto degli Stati a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.

Viene inoltre rimarcato che continua ad avere diritto alle prestazioni per disoccupazione, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la persona la quale si rechi in un altro Stato membro (ovvero in più Stati membri) in cerca di lavoro, a condizione che si iscriva come richiedente un’occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si sia recato. Le disposizioni del citato art. 64 possono quindi essere applicate nei confronti del cittadino extracomunitario soltanto se questi ha diritto – tenendo conto, ove occorra, del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di soggiornante di lunga durata - di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si è recato in cerca di occupazione e se ha diritto di esercitarvi legalmente un lavoro.

Di conseguenza, le Sedi Inps, accertato il diritto all’indennità di disoccupazione, devono continuare a corrispondere la prestazione anche al cittadino extracomunitario che si rechi in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ponendo particolare attenzione all’accertamento della condizione di iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero.

In proposito, l’Inps ricorda che l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è comunque tenuta, a seguito della presentazione, da parte della persona stessa, del documento portatile U2, ad inviare immediatamente all’istituzione competente un documento (PAPER SED U009) con l’indicazione della data in cui è avvenuta l’iscrizione.

 

Accordi internazionali di sicurezza sociale

L’applicazione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da Accordi internazionali, conclusi con Paesi terzi e di cui sia parte l’Unione europea e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

I Regolamenti (CEE) n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972 continuano a trovare applicazione nei confronti della Svizzera (in base all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi membri e la Confederazione svizzera), nonché dell’Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in base all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE).

Pertanto, gli Accordi su indicati non sono applicabili ai cittadini extracomunitari.

L’Inps sottolinea inoltre che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è vincolante per la Danimarca, che non lo applica analogamente al Regolamento (CE) n. 859/2003. Nulla è quindi innovato nei rapporti con tale Stato. Considerato che la Danimarca non è vincolata all’applicazione della regolamentazione comunitaria al cittadino extracomunitario - osserva l’Istituto - non vi può essere da parte italiana nei rapporti con la Danimarca applicazione unilaterale di detta regolamentazione al cittadino extracomunitario.

Quanto sopra comporta, fra l’altro, che da parte italiana non è possibile applicare la regolamentazione comunitaria in materia di determinazione della legislazione applicabile nei casi di distacco, se il cittadino extracomunitario è temporaneamente trasferito in Danimarca dall’azienda avente sede in Italia o, viceversa, sia temporaneamente distaccato in Italia dall’azienda avente sede in Danimarca. Non è inoltre applicabile la regolamentazione comunitaria nel caso di temporaneo trasferimento del lavoratore autonomo dall’Italia in Danimarca e viceversa. Non trovano altresì applicazione le norme di determinazione della legislazione applicabile nei confronti del lavoratore extracomunitario che svolga abitualmente la sua attività in Italia e in Danimarca.

Il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010 e, pertanto, non è da esso vincolato, né soggetto alla sua applicazione.

Al riguardo, l’Inps fa presente che detto Stato ha invece partecipato all’adozione del Regolamento (CE) n. 859/2003, il quale ha esteso, a partire dal 1° giugno 2003, le disposizioni dei Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972 ai cittadini dei Paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, a determinate condizioni.

Poiché il Regolamento (CE) n. 859/2003 è stato abrogato tra gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) n. 1231/2010, il Regno Unito attualmente continua applicare ai cittadini extracomunitari il Regolamento (CE) n. 859/2003 e, quindi, i Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972.

Infine l’Istituto indica che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non detta disposizioni transitorie, per cui, nei casi in cui risulti necessario, occorre tenere conto delle disposizioni transitorie previste dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e dalle circolari applicative diramate dall’Inps (cfr. Not. n. 8-9/2010).