INPS - DECORRENZA DELLE PENSIONI - NUOVA DISCIPLINA - D.L.
N. 78/2010 - CIRCOLARE N. 53/2011
Con circolare n. 53 del 16
marzo 2011, l’Inps ha diramato ulteriori precisazioni in merito alla nuova disciplina
delle decorrenze delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, introdotta, a
partire dall’anno 2011, dall’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
L’Istituto, in relazione ad
alcune richieste di chiarimenti avanzate dalle proprie Sedi, precisa che:
- le nuove decorrenze si
applicano esclusivamente ai soggetti che conseguono i requisiti anagrafici e
contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non
sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro
il 31 dicembre 2010, anche se a questa data non siano ancora aperte le
“finestre di accesso” al pensionamento previste dalle Leggi 23 agosto 2004, n.
243, e 24 dicembre 2007, n. 247;
- il D.L. n. 78/2010 ha
introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, senza apportare alcuna modifica ai requisiti di età
anagrafica e di contribuzione stabiliti dalle leggi sopra richiamate.
Ciò premesso, la circolare
in esame impartisce le istruzioni di seguito sintetizzate.
A rettifica di quanto
esposto negli ultimi due capoversi del Punto 1.1 della circolare n. 126/2010,
l’Inps segnala che la nuova disciplina delle decorrenze delle pensioni si
applica anche:
- ai soggetti ammessi alla
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (peraltro, nei casi in cui tali
soggetti maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre
2010, gli stessi possono beneficiare della previgente normativa in materia di
decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità; l’Istituto, inoltre,
ricorda che non è richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione
volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari);
- alle lavoratrici che
accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime
sperimentale disciplinato dall’art. 1, comma 9, della Legge 243/2004 (resta
tuttavia fermo che, qualora maturino i requisiti anagrafici e contributivi
richiesti entro il 31 dicembre 2010, le predette lavoratrici possono comunque
beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso
alla pensione di anzianità). Come è noto l’art. 1, comma 9, della Legge n.
243/2004, prevede, in via sperimentale dal 2008 sino al 31 dicembre 2015, la
possibilità, per le sole lavoratrici, di accedere al
pensionamento di anzianità in presenza di 57 anni di età (58 se lavoratrici
autonome) e di 35 anni di contribuzione, a condizione che venga esercitata
l’opzione per la liquidazione del trattamento interamente sulla base del
sistema contributivo.
- Le
nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici si applicano anche in
relazione a domande volte ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di
maturazione dei prescritti requisiti dopo il 31 dicembre 2010, da lavoratori
iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ovvero alla Gestione
separata, che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma
di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva,
o esonerativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria stessa.
In
proposito, l’Inps precisa che:
- nei
confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento
di dodici e/o diciotto mesi opera dalla data di compimento dell’età
pensionabile richiesta per accedere a tale prestazione, mentre non rileva la
decorrenza della pensione principale liquidata, ovvero in corso di
liquidazione, a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- i
trattamenti in parola decorrono dal 1° giorno del mese successivo allo scadere
del differimento dei dodici o diciotto mesi ed il relativo diritto rimane in
ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data
di decorrenza della pensione;
-
tuttavia, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione
supplementare dopo il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 anni
per le donne e 65 anni per gli uomini), in presenza di tutti i requisiti di
legge richiesti, il differimento dei dodici e/o diciotto mesi deve essere
applicato dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta
prestazione;
-
laddove, alla data di presentazione della domanda, siano già trascorsi i dodici
o diciotto mesi dal compimento dell’età pensionabile, il trattamento in
discorso può essere liquidato dal 1° giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
- Per
quanto concerne le pensioni di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’art. 1,
comma 8, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 503, in favore di assicurati con invalidità non
inferiore all’80%, l’Istituto fa presente che:
-
qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura su indicata, per la
determinazione della decorrenza della pensione si deve tenere conto della data
di compimento dell’età anagrafica richiesta (55 anni per le donne e 60 anni per
gli uomini) e da questa far trascorrere il periodo di dodici mesi fissato dal
Decreto-Legge n. 78/2010;
- se
lo stato di invalidità viene ritenuto sussistente da data successiva al
compimento dell’età pensionabile sopra evidenziata, si deve tenere conto del
mese in cui sussiste lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo
applicare il differimento dei dodici mesi.
- La
nuova disciplina introdotta dal Decreto-Legge n. 78/2010 si applica anche nella
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 10, della Legge 12 giugno 1984, n. 222,
e cioè nei casi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di
vecchiaia, al compimento dell’età stabilita per il diritto a tale prestazione.
Al
riguardo, l’Inps pone in rilievo che:
-
l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari,
continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di
accesso al pensionamento di vecchiaia;
-
nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, il
titolare, ancorché abbia compiuto l’età pensionabile, è tenuto a presentare la
domanda di conferma secondo le regole generali, in attesa dell’apertura della
finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
- In
merito alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, l’Istituto
rimarca che:
- per
i soggetti iscritti alla suddetta Gestione, non iscritti ad altra forma
pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei diciotto mesi si
applica dalla data in cui sono perfezionati i requisiti di età e di
contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti
dei lavoratori dipendenti;
- per
i soggetti assicurati alla Gestione separata ed iscritti ad altre forme pensionistiche
obbligatorie, il periodo di scorrimento dei diciotto mesi decorre dal momento
in cui sono perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione
previsti per gli iscritti alle Gestioni autonome.
Da
ultimo, l’Inps sottolinea che, l’art. 1, comma 37, della Legge 13 dicembre
2010, n. 220 è intervenuto sull’art. 12, comma 5, del Decreto-Legge n. 78/2010,
avente ad oggetto le categorie di lavoratori non rientranti nella nuova
disciplina delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e anzianità. In
particolare, quest’ultima norma ha stabilito che:
- nel
limite complessivo delle 10.000 unità, per le quali continuano a trovare
applicazione le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del
D.L. n. 78/2010), sono ricompresi i lavoratori collocati in mobilità sulla base
di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui non solo al comma 2 dell’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (aree
del Mezzogiorno) ma anche al comma 1 del medesimo articolo (aree del Centro-Nord);
- con
riferimento ai predetti lavoratori, nonché a quelli collocati in mobilità lunga
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 ed ai
lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di
solidarietà al 31 maggio 2010, ancorché maturino i requisiti per l’accesso alla
pensione a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di
fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui trattasi, il Ministro
del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze può
disporre il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo
di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico, per i lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari
prevista dall’art. 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010. Tale periodo non può
superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui
trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 e quella computata
in conformità all’art. 12 del medesimo decreto (cosiddetta “finestra mobile”).
In ordine a quest’ultima disposizione, Inps fa riserva di successive
comunicazioni.