INPS - DECORRENZA DELLE PENSIONI - NUOVA DISCIPLINA - D.L. N. 78/2010 - CIRCOLARE N. 53/2011

 

Con circolare n. 53 del 16 marzo 2011, l’Inps ha diramato ulteriori precisazioni in merito alla nuova disciplina delle decorrenze delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, introdotta, a partire dall’anno 2011, dall’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

L’Istituto, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti avanzate dalle proprie Sedi, precisa che:

- le nuove decorrenze si applicano esclusivamente ai soggetti che conseguono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a questa data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle Leggi 23 agosto 2004, n. 243, e 24 dicembre 2007, n. 247;

- il D.L. n. 78/2010 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, senza apportare alcuna modifica ai requisiti di età anagrafica e di contribuzione stabiliti dalle leggi sopra richiamate.

Ciò premesso, la circolare in esame impartisce le istruzioni di seguito sintetizzate.

A rettifica di quanto esposto negli ultimi due capoversi del Punto 1.1 della circolare n. 126/2010, l’Inps segnala che la nuova disciplina delle decorrenze delle pensioni si applica anche:

- ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (peraltro, nei casi in cui tali soggetti maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2010, gli stessi possono beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità; l’Istituto, inoltre, ricorda che non è richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari);

- alle lavoratrici che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale disciplinato dall’art. 1, comma 9, della Legge 243/2004 (resta tuttavia fermo che, qualora maturino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2010, le predette lavoratrici possono comunque beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità). Come è noto l’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, prevede, in via sperimentale dal 2008 sino al 31 dicembre 2015, la possibilità, per le sole lavoratrici, di accedere al pensionamento di anzianità in presenza di 57 anni di età (58 se lavoratrici autonome) e di 35 anni di contribuzione, a condizione che venga esercitata l’opzione per la liquidazione del trattamento interamente sulla base del sistema contributivo.

- Le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici si applicano anche in relazione a domande volte ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti dopo il 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ovvero alla Gestione separata, che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva, o esonerativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria stessa.

In proposito, l’Inps precisa che:

- nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di dodici e/o diciotto mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere a tale prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata, ovvero in corso di liquidazione, a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

- i trattamenti in parola decorrono dal 1° giorno del mese successivo allo scadere del differimento dei dodici o diciotto mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione;

- tuttavia, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare dopo il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, il differimento dei dodici e/o diciotto mesi deve essere applicato dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione;

- laddove, alla data di presentazione della domanda, siano già trascorsi i dodici o diciotto mesi dal compimento dell’età pensionabile, il trattamento in discorso può essere liquidato dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

- Per quanto concerne le pensioni di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 503, in favore di assicurati con invalidità non inferiore all’80%, l’Istituto fa presente che:

- qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura su indicata, per la determinazione della decorrenza della pensione si deve tenere conto della data di compimento dell’età anagrafica richiesta (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini) e da questa far trascorrere il periodo di dodici mesi fissato dal Decreto-Legge n. 78/2010;

- se lo stato di invalidità viene ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell’età pensionabile sopra evidenziata, si deve tenere conto del mese in cui sussiste lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei dodici mesi.

- La nuova disciplina introdotta dal Decreto-Legge n. 78/2010 si applica anche nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 10, della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e cioè nei casi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età stabilita per il diritto a tale prestazione.

Al riguardo, l’Inps pone in rilievo che:

- l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia;

- nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, il titolare, ancorché abbia compiuto l’età pensionabile, è tenuto a presentare la domanda di conferma secondo le regole generali, in attesa dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.

- In merito alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, l’Istituto rimarca che:

- per i soggetti iscritti alla suddetta Gestione, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei diciotto mesi si applica dalla data in cui sono perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti;

- per i soggetti assicurati alla Gestione separata ed iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, il periodo di scorrimento dei diciotto mesi decorre dal momento in cui sono perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle Gestioni autonome.

Da ultimo, l’Inps sottolinea che, l’art. 1, comma 37, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 è intervenuto sull’art. 12, comma 5, del Decreto-Legge n. 78/2010, avente ad oggetto le categorie di lavoratori non rientranti nella nuova disciplina delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e anzianità. In particolare, quest’ultima norma ha stabilito che:

- nel limite complessivo delle 10.000 unità, per le quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010), sono ricompresi i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui non solo al comma 2 dell’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (aree del Mezzogiorno) ma anche al comma 1 del medesimo articolo (aree del Centro-Nord);

- con riferimento ai predetti lavoratori, nonché a quelli collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 ed ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà al 31 maggio 2010, ancorché maturino i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui trattasi, il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze può disporre il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, per i lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari prevista dall’art. 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010. Tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 e quella computata in conformità all’art. 12 del medesimo decreto (cosiddetta “finestra mobile”). In ordine a quest’ultima disposizione, Inps fa riserva di successive comunicazioni.