INPS - DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA E DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE IN VIGORE NELL’ANNO 2011 -
CIRCOLARE 40/2011
Con circolare n. 40 del 22
febbraio 2011, l’Inps ha fornito un quadro riepilogativo delle principali
disposizioni in materia contributiva e di sostegno all’occupazione che,
nell’anno 2011, interessano l’ambito datoriale.
Di seguito se ne illustrano
i principali contenuti.
Mancata applicazione
dell’aumento dello 0,09%
L’art. 1, comma 39, della
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, nell’abrogare il comma 10 dell’art. 1 della
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha annullato il previsto aumento, pari allo
0,09%, dei contributi previdenziali, che avrebbe interessato, a partire da
gennaio 2011, i lavoratori iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima
Misure compensative per le
imprese che conferiscono il tfr a forme
pensionistiche complementari e/o al fondo di tesoreria
Nel contesto delle misure
compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari
derivanti dal conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al
Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n.
248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di
lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti
alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione
della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche
complementari e al predetto Fondo di Tesoreria.
Tale esonero – aggiuntivo
rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato
dall’art. 1, comma 764, della Legge n. 296/2006 (e cioè l’esonero dal
versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende
industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982,
n. 297) – è stato applicato per l’anno 2008 nella misura di 0,19 punti
percentuali.
Per gli anni successivi è
previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo
di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014 (v., al riguardo, la Tabella
A allegata all’art. 8 della Legge n. 248/2005).
Per gli anni 2009 e 2010 la
percentuale di esonero è stata fissata, rispettivamente, in 0,21 punti percentualied in 0,23 punti percentuali.
Relativamente all’anno
2011, l’esonero di cui trattasi viene riconosciuto nella misura di 0,25 punti
percentuali .
Per i criteri di
operatività di detta misura l’Inps rinvia a quanto già comunicato con circolare
n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008.
Iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese anche
con meno di 15 dipendenti
L’art. 1, comma 32, della
Legge n. 220/2010, ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2011, del
termine utile per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano
anche meno di quindici dipendenti.
La stessa disposizione ha,
altresì, previsto la copertura degli oneri relativi al finanziamento delle
connesse agevolazioni contributive.
Ai fini della fruizione dei
benefici di cui alla Legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione a
carico del datore di lavoro in misura pari a 10 punti percentuali), le aziende,
in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi
della norma sopra richiamata, sono tenute ad utilizzare i previsti codici (P5 –
P6 –P7), secondo le modalità illustrate dalI’Inps
nella circolare n. 22 del 23 gennaio 2007.
Interventi finalizzati
al reimpiego di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione
L’art. 1, comma 33, quarto
periodo, della Legge n. 220/2010, ha prorogato per l’anno 2011, con modalità
che verranno stabilite da uno specifico decreto del Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e nel limite degli
importi fissati dallo stesso decreto, i seguenti interventi già previsti
dall’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente ai commi 134
e 151:
- riduzione contributiva
prevista dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della Legge n.
223/1991, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, a favore dei datori
di lavoro che assumono soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Prolungamento della suddetta agevolazione contributiva sino alla data di
maturazione del pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 per chi
assume lavoratori in mobilità, ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni
di anzianità contributiva;
- incentivo a favore dei
datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato
lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, qualora non abbiano
effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la
stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal
lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria
(l’incentivo è pari all’indennità cui il lavoratore ha diritto, nel limite di
spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di
contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di prestazione di sostegno
al reddito non erogate).
In
ordine alle misure incentivanti sopra richiamate Inpsfa
riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva circolare.
Incentivo
per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
L’art.
1, comma 31, della Legge n. 220/2010, ha disposto che l’incentivo introdotto
dall’art. 7-ter, comma 7, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica ai datori di
lavoro che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro con l’intervento della
Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, i quali, senza esservi tenuti,
procedono all’assunzione di lavoratori destinatari, non solo negli anni 2009 e
2010 (come prima previsto), ma anche nell’anno 2011, di ammortizzatori sociali
in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività,
ovvero per intervento di procedura concorsuale, da parte di imprese non
rientranti nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria.
Tale incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, con esclusione di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero delle
mensilità di trattamento di sostegno del reddito non corrisposte.
Lavoratori
percettori di trattamenti di sostegno al reddito utilizzati in progetti di
formazione o riqualificazione professionale
Al
comma 33, l’art. 1 della Legge n. 220/2010 proroga la possibilità – prevista in
via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 1, comma 1, del
Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102 – per le imprese che hanno in atto sospensioni dal lavoro,
di utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di trattamenti di sostegno al
reddito, in progetti di formazione o riqualificazione professionale, che
possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. L’ intervento
è prorogato nel limite di 50 milioni di euro con le modalità che verranno
definite da un apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Sgravio
contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello
Al
punto 5., la circolare in commento si sofferma sulle disposizioni introdotte
dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010, in tema di sgravio contributivo
sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello.
Nello
specifico, l’Inps sottolinea che:
- lo
sgravio contributivo in oggetto troverà applicazione anche per l’anno 2011;
-
relativamente ai criteri ed alle modalità di erogazione dell’incentivo, la
norma sopra menzionata conferma quanto stabilito in materia dall’art. 1, commi
67 e 68, della Legge n. 247/2007, che ha disciplinato il beneficio durante il
triennio sperimentale 2008-2010; l’Inps pone in evidenza che, per lo sgravio
contributivo sui premi di risultato corrisposti nel corso dell’anno 2010, è
necessario attendere l’emanazione del previsto decreto del Ministero del
Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze.
- In
merito all’individuazione delle somme sulle quali è possibile richiedere l’incentivo,
occorre, invece, tenere conto del dettato dell’art. 53, comma 2, del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.
122. Quest’ultimo articolo dispone che, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,
in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali
o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti
all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano
altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro.
In
considerazione del rinvio, effettuato dal legislatore, alle modalità già
introdotte dalla Legge n. 247/2007, l’Inps fa riserva di maggiori precisazioni
ad esito dell’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Cassa
integrazione guadagni e mobilità in deroga
L’art.
1, comma 30, della Legge n. 220/2010, ha stabilito che, in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2011 e nel limite delle risorse
finanziarie di cui al comma 34, della medesima legge, il Ministro del Lavoro,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può disporre, sulla
base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione
di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni e mobilità, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell’ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa
Integrazione Guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, il Ministro del
Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può altresì
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori
a dodici mesi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell’art. 2, comma
138, della Legge n. 191/2009. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel
caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso
di proroghe successive.
Contratti
di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 863/1984
L’art.
1, comma 33, della Legge n. 220/2010, ha prorogato, nel limite di 80 milioni di
euro, l’incremento, introdotto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art.
1, comma 6, del Decreto-Legge n. 78/2009, del trattamento di integrazione
salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà disciplinati
dall’art. 1 della Legge n. 863/1984, dal 60 all’80% della retribuzione persa a
seguito della riduzione di orario.
Fondo
di tesoreria - maggiorazione sulle quote di tfr
riferite a periodi pregressi
Ai
fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gli importi
riferiti a periodi pregressi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni, calcolate a norma dell’art. 2120 del Codice
civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre
dell’anno precedente.
In
proposito, la circolare in esame evidenzia che, al 31 dicembre 2010, il coefficiente
di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 2,935935%
e che, per il versamento, lo stesso deve essere utilizzato con troncamento alle
sole due cifre decimali (2,93%).
Decadenze
e disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato - indennità
riconosciuta dal giudice
Da
ultimo, la circolare in questione, al punto 8., rammenta che, secondo il
disposto dell’art. 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, nei casi di
conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituiti in
violazione della vigente disciplina, il giudice può condannare il datore di
lavoro a risarcire il lavoratore con un’indennità onnicomprensiva compresa tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, dimezzata nel caso in cui i contratti collettivi prevedano
l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie.
Con
riferimento agli aspetti di natura contributiva, tenuto conto dell’interpretazione
letterale della norma, l’Inps segnala che l’indennità di cui trattasi deve
intendersi esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.