MINISTERO DEL LAVORO - D.LGS. 124/04 - INCENTIVI  PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA` - INTERPELLO  N. 11/2011

 

Con risposta ad istanza di interpello n. 11/2011, che si pubblica in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni sulla mobilità di cui al comma 2 dell`art. 8 e al comma 9 dell`art. 25, L. n. 223/91, in relazione alla diversa durata del periodo di godimento degli stessi.

Al riguardo, la nota in parola ricorda che il beneficio contributivo di cui all`art. 8, comma 2, prevede una riduzione contributiva per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; nonché il prolungamento del medesimo beneficio, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il beneficio contributivo di cui all`art. 25, comma 9, della L. n. 223/91 , viene riconosciuto, invece, per le assunzioni di personale in mobilità e comporta la riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, l`Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha interrogato il Dicastero, chiedendo se l`incumulabilità dei benefici, cosi come confermata nel messaggio dell`Inps n. 199/00, possa essere superata nell`ipotesi in cui il primo contratto a termine sia “di breve durata”, comportando per il datore di lavoro un beneficio contributivo ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi.

Su tale questione il Ministero del Lavoro, nel condividere l`interpretazione fornita dall`Inps relativamente all`alternatività dei benefici contributivi, ha confermato che, anche in virtù dell`assenza di specifici riferimenti normativi, appare difficile individuare un contratto a termine c.d. di breve durata che possa legittimare il cumulo dei benefici suddetti.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 8/3/2011

 

Interpello n. 11

 

Oggetto: art. 9, D .Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello - benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità ex artt. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991 .

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi.

Il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il beneficio contributivo di cui all’art. 25, comma 9, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.

In merito a tali benefici, l’Inps (mess. n. 199 del 10 novembre 2000) propende per la incumulabilità, nel senso che un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato (con fruizione del beneficio di cui al richiamato mi. 8) e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato (con eventuale fruizione del beneficio di cui all’art. 25).

L’istante chiede a questo riguardo se tale interpretazione possa essere superata nell’ipotesi in cui il primo contratto a termine sia stato “di breve durata” e quindi il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia stato ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e deIl’Inps si rappresenta quanto segue.

L’ interpretazione fornita dall’ Inps è condivisibile in merito alla alternatività dei due benefici richiamati, data la diversità delle fattispecie prospettate dal Legislatore, in relazione all’unica finalità di favorire la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Va poi evidenziata la difficoltà - anche in assenza di qualsiasi riferimento normativo - di individuare un contratto a termine “di breve durata” che possa consentire il cumulo dei benefici sopra descritti.

Nell’evidenziare, da ultimo, che la dizione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991 pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio (“dodici mesi”, salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e nel ribadire quanto già indicato dall ‘Istituto con messaggio n. 199/2000, non può che rimettersi all’ imprenditore la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all’art. 25 o di cui all’art. 8 citati, con eventuale impossibilità, in quest’ultimo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di successiva nuova “assunzione” del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato.