MINISTERO DEL LAVORO - D.LGS.
124/04 - INCENTIVI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA` - INTERPELLO N. 11/2011
Con risposta ad istanza di
interpello n. 11/2011, che si pubblica in calce alla presente, il Ministero del
Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità dei benefici
riconosciuti dalle disposizioni sulla mobilità di cui al comma 2 dell`art. 8 e
al comma 9 dell`art. 25, L. n. 223/91, in relazione alla diversa durata del
periodo di godimento degli stessi.
Al riguardo, la nota in
parola ricorda che il beneficio contributivo di cui all`art. 8, comma 2,
prevede una riduzione contributiva per un periodo massimo di 12 mesi, pari a
quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; nonché il prolungamento del
medesimo beneficio, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.
Il beneficio contributivo
di cui all`art. 25, comma 9, della L. n. 223/91 , viene riconosciuto, invece,
per le assunzioni di personale in mobilità e comporta la riduzione del
contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli
apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso,
l`Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha interrogato il Dicastero,
chiedendo se l`incumulabilità dei benefici, cosi come
confermata nel messaggio dell`Inps n. 199/00, possa essere superata
nell`ipotesi in cui il primo contratto a termine sia “di breve durata”,
comportando per il datore di lavoro un beneficio contributivo ben al di sotto
del periodo massimo di 12 mesi.
Su tale questione il
Ministero del Lavoro, nel condividere l`interpretazione fornita dall`Inps
relativamente all`alternatività dei benefici
contributivi, ha confermato che, anche in virtù dell`assenza di specifici
riferimenti normativi, appare difficile individuare un contratto a termine c.d.
di breve durata che possa legittimare il cumulo dei benefici suddetti.
Ministero del Lavoro
Roma, 8/3/2011
Interpello n. 11
Oggetto: art. 9, D .Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello -
benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità ex artt. 8,
comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991 .
L’Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il
parere di questa Direzione in ordine alla cumulabilità dei benefici
riconosciuti dalle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n.
223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento
degli stessi.
Il beneficio contributivo
di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del
contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli
apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste
di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in
caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il beneficio contributivo
di cui all’art. 25, comma 9, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del
contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli
apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.
In merito a tali benefici,
l’Inps (mess. n. 199 del 10 novembre 2000) propende
per la incumulabilità, nel senso che un datore di
lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo
lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato (con fruizione del
beneficio di cui al richiamato mi. 8) e poi riassunto in una fase successiva a
tempo indeterminato (con eventuale fruizione del beneficio di cui all’art. 25).
L’istante chiede a questo
riguardo se tale interpretazione possa essere superata nell’ipotesi in cui il
primo contratto a termine sia stato “di breve durata” e quindi il beneficio
contributivo goduto dal datore di lavoro sia stato ben al di sotto del periodo
massimo di 12 mesi.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e deIl’Inps si rappresenta quanto segue.
L’ interpretazione fornita
dall’ Inps è condivisibile in merito alla alternatività
dei due benefici richiamati, data la diversità delle fattispecie prospettate
dal Legislatore, in relazione all’unica finalità di favorire la stipula di un
contratto a tempo indeterminato.
Va poi evidenziata la
difficoltà - anche in assenza di qualsiasi riferimento normativo - di
individuare un contratto a termine “di breve durata” che possa consentire il
cumulo dei benefici sopra descritti.
Nell’evidenziare, da
ultimo, che la dizione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 2, della
L. n. 223/1991 pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio
(“dodici mesi”, salvo successiva trasformazione del contratto a tempo
indeterminato) e nel ribadire quanto già indicato dall
‘Istituto con messaggio n. 199/2000, non può che rimettersi all’ imprenditore
la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all’art. 25 o di cui all’art. 8
citati, con eventuale impossibilità, in quest’ultimo caso, di fruire nuovamente
dei benefici in questione in caso di successiva nuova “assunzione” del medesimo
lavoratore direttamente a tempo indeterminato.