DIVIETO DI CESSIONE DEL TFR -
MILLEPROROGHE - NOTA CONFINDUSTRIA 23 MARZO 2011
Si segnala che
Confindustria, con nota del 23 marzo 2011, che si pubblica in calce alla
presente, ha diramato le prime osservazioni sugli aspetti giuslavoristici
della L. 10/2011 (c.d. Milleproroghe).
Alla luce dei numerosi
dubbi interpretativi sull`applicazione delle nuove disposizioni, la nota
affronta tra l’altro il tema del divieto di cessione del trattamento di fine
rapporto.
Si fa riserva di fornire
ulteriori informazioni sull`argomento anche a seguito di eventuali chiarimenti
ministeriali e dell`orientamento giurisprudenziale nel merito.
Confindustria -
Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali
Roma, 23 Marzo 2011
...Omissis...
Divieto di cessione del
trattamento di fine rapporto
L’art. 2, comma 49, del “milleproroghe” introduce nell’art. 1, comma 1, del D.P.R.
n. 180/1950 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni), il seguente periodo:
«Fino alla data di
cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i
trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di
anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti».
Il testo della disposizione
presenta margini di incertezza quanto agli istituti per i quali opera il
divieto di cessione nonché in merito alla sua applicabilità, oltre che
all’impiego pubblico, anche all’impiego privato.
Analoghe perplessità sono
state sollevate dal Servizio studi della Camera dei Deputati che,
nell’illustrazione predisposta in sede di esame della legge di conversione, ha
messo in evidenza che “sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala
l’opportunità di modificare la dizione “indennità di anzianità” con la dizione
“trattamento di fine rapporto”. Si ricorda, infatti, che la legge n. 297/1982,
riformando la disciplina precedente, ha sostituito l’indennità di anzianità
corrisposta a fine rapporto con il TFR, a decorrere dal 1° giugno 1982”.
Si segnala peraltro che,
secondo prime indicazioni di carattere informale che Confindustria ha avuto dal
Ministero del Lavoro, il richiamo espresso ai trattamenti di fine servizio,
contenuto nella norma, porterebbe alla conclusione dell’applicabilità della
nuova disposizione esclusivamente ai dipendenti pubblici.