I.N.A.I.L. - NUOVI CRITERI GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO - CIRCOLARE 8 LUGLIO 1999

 

L'I.N.A.I.L., con circolare dell'8 luglio 1999, ha definito i nuovi criteri-guida cui d'ora innanzi sono chiamate ad uniformarsi le Sedi nella trattazione dei casi di infortunio, al fine di stabilire se gli stessi rientrino oppure no nella copertura assicurativa.

La problematica riveste particolare complessità ed è di primaria rilevanza per i riflessi che dalle decisioni operative dell'Istituto, in applicazione dei nuovi criteri, potranno prodursi sul bilancio infortunistico aziendale.

La questione centrale è quella dell'interpretazione dell'espressione "occasione di lavoro" adottata dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per definire l'oggetto dell'assicurazione. Ai sensi della norma citata, affinché un evento lesivo possa essere compreso nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro occorre che si sia verificato in "occasione di lavoro".

Sulla nozione di "occasione di lavoro" l'elaborazione giurisprudenziale ha da subito introdotto la distinzione tra rischio specifico e rischio generico. Il primo richiede la sussistenza di un nesso eziologico tra lavoro ed infortunio e rientra nella tutela assicurativa. Il secondo ne è escluso, poiché è quello cui può essere esposta la generalità dei soggetti, a prescindere dall'esplicazione di una determinata attività lavorativa: difetta, quindi, uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, che possa far ricadere l'infortunio nell'ambito dell'occasione di lavoro e dunque della tutela assicurativa.

Distinte le due tipologie di rischio, quello specifico, ricompreso, e quello generico, escluso, la giurisprudenza ha elaborato la nozione di rischio generico aggravato. Al riguardo ha affermato che anche il rischio generico, gravante sul lavoratore come su ogni altra persona, può rientrare nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro quando subisce, in dipendenza dell'attività lavorativa, un incremento qualitativo e quantitativo.

Ne è derivato un progressivo ampliamento dell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria, la cui estensione varia in dipendenza dei due diversi indirizzi interpretativi che sulla nozione di rischio generico aggravato si sono formati in seno alla Sezione Lavoro.

Secondo un primo filone giurisprudenziale, il rischio generico rientra nella tutela assicurativa solo in presenza di specifici elementi professionali che aumentano le probabilità che l'infortunio accada.

Per il secondo dei due indirizzi in parola, agli effetti della copertura assicurativa, non è necessario che ricorrano ulteriori elementi che connotino di specificità il rischio generico, essendo sufficiente che il lavoratore vi sia necessariamente esposto per finalità ed esigenze lavorative.

Questa lettura interpretativa assegna rilevanza al lavoro in sé e per sé considerato: se per lo svolgimento della sua prestazione il lavoratore si trova esposto al rischio generico che grava su tutti i cittadini, questo solo basta per trasformare il rischio generico in rischio generico aggravato dal lavoro e per farlo rientrare nell'oggetto della tutela assicurativa.

Questo secondo filone interpretativo tende a ricondurre nell'oggetto della tutela assicurativa ogni evento lesivo che possa occorrere al lavoratore nello spazio temporale della sua prestazione lavorativa, nonché nel tragitto per raggiungere il posto di lavoro dal luogo di residenza e viceversa, anche quegli eventi che sono privi di collegamento con le macchine e l'ambiente nel quale si esplica il lavoro, e quindi a prescindere dai fattori di rischio oggettivi dell'attività lavorativa.

Sicché una serie di accadimenti infortunistici afferenti ai normali rischi della vita quotidiana privata, pacificamente estranei al lavoro - si pensi, ad esempio, alla caduta accidentale dalle scale - sono stati giudicati meritevoli di tutela in quanto il relativo rischio, di per sé generico, è affrontato necessariamente dal lavoratore per esigenze di lavoro e tale circostanza basta a trasformarlo in rischio generico aggravato.

In questa lettura ampia dell'"occasione di lavoro" l'ambito del rischio generico, e quindi dell'assenza di tutela, diviene tendenzialmente residuale e marginale.

In questa linea interpretativa più estensiva del concetto di "occasione di lavoro" si inscrivono una serie numerosa di pronunce recenti, molte del 1998, con le quali la Corte di Cassazione si è progressivamente discostata dal quadro normativo dell'assicurazione obbligatoria come definito dal legislatore e dalle finalità originarie della relativa tutela, che sono quelle di indennizzare il lavoratore incorso in un evento conseguente alla rischiosità propria della lavorazione e dell'ambiente di lavoro.

È una linea interpretativa non coerente con la finalità propria dell'assicurazione obbligatoria, che trasferisce sull'impresa gli oneri di un tipo di rischio, quello generico, che all'impresa non appartiene, che la stessa non può gestire, non può prevenire o ridurre.

È tuttavia a questo orientamento estensivo della Corte di Cassazione al quale l'I.N.A.I.L. ha deciso di aderire.

A tal fine ha elaborato una sorta di "vademecum" riferito alla nozione di rischio generico aggravato, con i criteri di trattazione degli eventi tratti dall'elaborazione giurisprudenziale alla quale ritiene di doversi uniformare, con l'invito alle proprie dipendenze periferiche a garantire "uniformità di lettura del documento e conseguente omogeneità di comportamenti sul territorio". Pur tenendo conto delle peculiari caratteristiche delle singole fattispecie, e con possibilità di un "ragionevole adattamento dei criteri enunciati dalla linea giurisprudenziale evolutiva, la circolare precisa che i casi futuri, quelli attualmente in fase di istruttoria e - a richiesta dell'interessato - quelli già definiti negativamente, ma non prescritti o non coperti di giudicato, dovranno essere trattati alla luce delle linee che scaturiscono dal documento allegato.

Il testo della circolare in parola viene pubblicato di seguito mentre il documento allegato alla stessa è a disposizione delle imprese presso gli uffici del Collegio.

 

I.N.A.I.L. - Direzione Centrale Prestazioni

Circolare 8 luglio 1999

 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

UFF. I

2.0.2.

 

Roma, 8 luglio 1999

 

A tutte le unità centrali

e periferiche

 

OGGETTO: Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato.

 

In tema di occasione di lavoro la giurisprudenza, sia costituzionale (sentenza n. 462/89) che di legittimità, ha delineato un insieme di principi che possono ormai considerarsi consolidati.

In base a tali principi, l'ambito di applicazione della tutela può essere definito per una duplice via:

- in positivo, nel senso che nella protezione assicurativi rientrano tutti gli infortuni conseguenti al rischio, anche ambientale, cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, ed a ciò che ad essa è connesso od accessorio, senza necessità dei caratteri della normalità, tipicità e prevedibilità;

- in negativo, nel senso che la protezione assicurativa si arresta di fronte ad infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro o avente con questo un collegamento meramente marginale, quando cioè intervengono fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività lavorativa.

All'interno di questo quadro generale di principi fondamentali che - come detto - devono ritenersi acquisiti, continuano peraltro a sussistere alcuni dubbi interpretativi principalmente legati al preciso significato da attribuire alla nozione di rischio non tutelato in quanto estraneo all'attività lavorativa.

Infatti, mentre la giurisprudenza è univoca nell'affermare che il rischio generico (oltre, naturalmente, a quello elettivo) è estraneo alla copertura assicurativa, non altrettanta univocità è dato registrare nell'applicazione di questo principio ai singoli casi concreti, con riguardo soprattutto alla individuazione di quelle situazioni in cui il rischio, ancorché generico, viene aggravato da ragioni lavorative e si trasforma, perciò, in rischio lavorativo meritevole di tutela.

Sulla nozione di rischio generico aggravato, in effetti, coesistono nella giurisprudenza della Suprema Corte due linee interpretative.

Accanto alla impostazione tradizionale, secondo la quale il rischio generico è assicurativamente protetto solo in presenza di specifici elementi professionali che ne determinino, in ordine di intensità o di frequenza, un incremento, con conseguente aumento delle probabilità che l'infortunio accada, si sta affermando un altro e più estensivo filone interpretativo, secondo il quale il rischio generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorativa, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.

Quest'ultimo indirizzo, assegnando esclusiva rilevanza alla riconducibilità della condotta del lavoratore alle esigenze ed alle finalità lavorative, sottrae importanza all'accertamento del maggiore o minore grado di rischiosità che quella condotta implica e finisce, così, per valorizzare il lavoro in sé e per sé considerato in quanto espone il lavoratore al rischio e, in definitiva, costituisce esso stesso fattore occasionale di rischio tutelato.

Si tratta di una linea interpretativa che di recente ha acquisito consistenza e complessiva coerenza logico-sistematica, essendosi ripetutamente manifestata sia per gli infortuni in attualità di lavoro che per quelli in itinere, e che sembra destinata ad assumere il carattere della definitività.

A questo più recente ed estensivo orientamento della Suprema Corte l'Istituto ritiene di doversi uniformare.

Tale scelta è motivata non solo dalla esigenza di prevenire l'alta ed incerta vertenzialità che la nuova tendenza della Cassazione potrebbe innescare, ma anche dalla convinzione che l'interpretazione di rischio generico aggravato, fornita dalla più recente e comprensiva elaborazione giurisprudenziale, rispecchi con maggiore puntualità i cambiamenti che stanno attraversando il sistema produttivo e dia una risposta maggiormente adeguata alla sempre più raffinata domanda di tutela che proviene dal mondo del lavoro.

Negli stessi termini l'INAIL si prepara ad offrire il proprio contributo alla predisposizione della disciplina legislativa dell'infortunio in itinere, prevista dall'art. 55 della Legge n. 144/1999, i cui riflessi saranno al momento tempestivamente valutati.

 

- omissis -