I.N.A.I.L.
- NUOVI CRITERI GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO -
CIRCOLARE 8 LUGLIO 1999
L'I.N.A.I.L.,
con circolare dell'8 luglio 1999, ha definito i nuovi criteri-guida cui d'ora
innanzi sono chiamate ad uniformarsi le Sedi nella trattazione dei casi di
infortunio, al fine di stabilire se gli stessi rientrino oppure no nella
copertura assicurativa.
La
problematica riveste particolare complessità ed è di primaria rilevanza per i
riflessi che dalle decisioni operative dell'Istituto, in applicazione dei nuovi
criteri, potranno prodursi sul bilancio infortunistico aziendale.
La
questione centrale è quella dell'interpretazione dell'espressione
"occasione di lavoro" adottata dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, per definire l'oggetto dell'assicurazione. Ai sensi della norma
citata, affinché un evento lesivo possa essere compreso nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro occorre che si sia verificato in
"occasione di lavoro".
Sulla
nozione di "occasione di lavoro" l'elaborazione giurisprudenziale ha
da subito introdotto la distinzione tra rischio specifico e rischio generico.
Il primo richiede la sussistenza di un nesso eziologico tra lavoro ed
infortunio e rientra nella tutela assicurativa. Il secondo ne è escluso, poiché
è quello cui può essere esposta la generalità dei soggetti, a prescindere
dall'esplicazione di una determinata attività lavorativa: difetta, quindi, uno
specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, che possa
far ricadere l'infortunio nell'ambito dell'occasione di lavoro e dunque della
tutela assicurativa.
Distinte
le due tipologie di rischio, quello specifico, ricompreso, e quello generico,
escluso, la giurisprudenza ha elaborato la nozione di rischio generico
aggravato. Al riguardo ha affermato che anche il rischio generico, gravante sul
lavoratore come su ogni altra persona, può rientrare nell'oggetto
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro quando subisce,
in dipendenza dell'attività lavorativa, un incremento qualitativo e
quantitativo.
Ne
è derivato un progressivo ampliamento dell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione
obbligatoria, la cui estensione varia in dipendenza dei due diversi indirizzi
interpretativi che sulla nozione di rischio generico aggravato si sono formati
in seno alla Sezione Lavoro.
Secondo
un primo filone giurisprudenziale, il rischio generico rientra nella tutela
assicurativa solo in presenza di specifici elementi professionali che aumentano
le probabilità che l'infortunio accada.
Per
il secondo dei due indirizzi in parola, agli effetti della copertura
assicurativa, non è necessario che ricorrano ulteriori elementi che connotino
di specificità il rischio generico, essendo sufficiente che il lavoratore vi
sia necessariamente esposto per finalità ed esigenze lavorative.
Questa
lettura interpretativa assegna rilevanza al lavoro in sé e per sé considerato:
se per lo svolgimento della sua prestazione il lavoratore si trova esposto al
rischio generico che grava su tutti i cittadini, questo solo basta per
trasformare il rischio generico in rischio generico aggravato dal lavoro e per
farlo rientrare nell'oggetto della tutela assicurativa.
Questo
secondo filone interpretativo tende a ricondurre nell'oggetto della tutela
assicurativa ogni evento lesivo che possa occorrere al lavoratore nello spazio
temporale della sua prestazione lavorativa, nonché nel tragitto per raggiungere
il posto di lavoro dal luogo di residenza e viceversa, anche quegli eventi che
sono privi di collegamento con le macchine e l'ambiente nel quale si esplica il
lavoro, e quindi a prescindere dai fattori di rischio oggettivi dell'attività
lavorativa.
Sicché
una serie di accadimenti infortunistici afferenti ai normali rischi della vita
quotidiana privata, pacificamente estranei al lavoro - si pensi, ad esempio,
alla caduta accidentale dalle scale - sono stati giudicati meritevoli di tutela
in quanto il relativo rischio, di per sé generico, è affrontato necessariamente
dal lavoratore per esigenze di lavoro e tale circostanza basta a trasformarlo
in rischio generico aggravato.
In
questa lettura ampia dell'"occasione di lavoro" l'ambito del rischio
generico, e quindi dell'assenza di tutela, diviene tendenzialmente residuale e
marginale.
In
questa linea interpretativa più estensiva del concetto di "occasione di
lavoro" si inscrivono una serie numerosa di pronunce recenti, molte del
1998, con le quali la Corte di Cassazione si è progressivamente discostata dal
quadro normativo dell'assicurazione obbligatoria come definito dal legislatore
e dalle finalità originarie della relativa tutela, che sono quelle di
indennizzare il lavoratore incorso in un evento conseguente alla rischiosità
propria della lavorazione e dell'ambiente di lavoro.
È
una linea interpretativa non coerente con la finalità propria
dell'assicurazione obbligatoria, che trasferisce sull'impresa gli oneri di un
tipo di rischio, quello generico, che all'impresa non appartiene, che la stessa
non può gestire, non può prevenire o ridurre.
È
tuttavia a questo orientamento estensivo della Corte di Cassazione al quale
l'I.N.A.I.L. ha deciso di aderire.
A
tal fine ha elaborato una sorta di "vademecum" riferito alla nozione
di rischio generico aggravato, con i criteri di trattazione degli eventi tratti
dall'elaborazione giurisprudenziale alla quale ritiene di doversi uniformare,
con l'invito alle proprie dipendenze periferiche a garantire "uniformità
di lettura del documento e conseguente omogeneità di comportamenti sul
territorio". Pur tenendo conto delle peculiari caratteristiche delle
singole fattispecie, e con possibilità di un "ragionevole adattamento dei
criteri enunciati dalla linea giurisprudenziale evolutiva, la circolare precisa
che i casi futuri, quelli attualmente in fase di istruttoria e - a richiesta
dell'interessato - quelli già definiti negativamente, ma non prescritti o non
coperti di giudicato, dovranno essere trattati alla luce delle linee che
scaturiscono dal documento allegato.
Il
testo della circolare in parola viene pubblicato di seguito mentre il documento
allegato alla stessa è a disposizione delle imprese presso gli uffici del
Collegio.
I.N.A.I.L.
- Direzione Centrale Prestazioni
Circolare
8 luglio 1999
DIREZIONE
CENTRALE PRESTAZIONI
UFF.
I
2.0.2.
Roma,
8 luglio 1999
A
tutte le unità centrali
e
periferiche
OGGETTO:
Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare
riferimento alla nozione di rischio generico aggravato.
In
tema di occasione di lavoro la giurisprudenza, sia costituzionale (sentenza n.
462/89) che di legittimità, ha delineato un insieme di principi che possono
ormai considerarsi consolidati.
In
base a tali principi, l'ambito di applicazione della tutela può essere definito
per una duplice via:
-
in positivo, nel senso che nella protezione assicurativi rientrano tutti gli
infortuni conseguenti al rischio, anche ambientale, cui i lavoratori sono
esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, ed a ciò
che ad essa è connesso od accessorio, senza necessità dei caratteri della
normalità, tipicità e prevedibilità;
-
in negativo, nel senso che la protezione assicurativa si arresta di fronte ad
infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro o avente con questo un
collegamento meramente marginale, quando cioè intervengono fattori od attività
del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le
condizioni oggettive dell'attività lavorativa.
All'interno
di questo quadro generale di principi fondamentali che - come detto - devono
ritenersi acquisiti, continuano peraltro a sussistere alcuni dubbi
interpretativi principalmente legati al preciso significato da attribuire alla
nozione di rischio non tutelato in quanto estraneo all'attività lavorativa.
Infatti,
mentre la giurisprudenza è univoca nell'affermare che il rischio generico (oltre,
naturalmente, a quello elettivo) è estraneo alla copertura assicurativa, non
altrettanta univocità è dato registrare nell'applicazione di questo principio
ai singoli casi concreti, con riguardo soprattutto alla individuazione di
quelle situazioni in cui il rischio, ancorché generico, viene aggravato da
ragioni lavorative e si trasforma, perciò, in rischio lavorativo meritevole di
tutela.
Sulla
nozione di rischio generico aggravato, in effetti, coesistono nella
giurisprudenza della Suprema Corte due linee interpretative.
Accanto
alla impostazione tradizionale, secondo la quale il rischio generico è
assicurativamente protetto solo in presenza di specifici elementi professionali
che ne determinino, in ordine di intensità o di frequenza, un incremento, con
conseguente aumento delle probabilità che l'infortunio accada, si sta
affermando un altro e più estensivo filone interpretativo, secondo il quale il
rischio generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi
assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per
finalità lavorativa, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.
Quest'ultimo
indirizzo, assegnando esclusiva rilevanza alla riconducibilità della condotta
del lavoratore alle esigenze ed alle finalità lavorative, sottrae importanza
all'accertamento del maggiore o minore grado di rischiosità che quella condotta
implica e finisce, così, per valorizzare il lavoro in sé e per sé considerato
in quanto espone il lavoratore al rischio e, in definitiva, costituisce esso
stesso fattore occasionale di rischio tutelato.
Si
tratta di una linea interpretativa che di recente ha acquisito consistenza e
complessiva coerenza logico-sistematica, essendosi ripetutamente manifestata
sia per gli infortuni in attualità di lavoro che per quelli in itinere, e che
sembra destinata ad assumere il carattere della definitività.
A
questo più recente ed estensivo orientamento della Suprema Corte l'Istituto
ritiene di doversi uniformare.
Tale
scelta è motivata non solo dalla esigenza di prevenire l'alta ed incerta
vertenzialità che la nuova tendenza della Cassazione potrebbe innescare, ma
anche dalla convinzione che l'interpretazione di rischio generico aggravato,
fornita dalla più recente e comprensiva elaborazione giurisprudenziale,
rispecchi con maggiore puntualità i cambiamenti che stanno attraversando il
sistema produttivo e dia una risposta maggiormente adeguata alla sempre più
raffinata domanda di tutela che proviene dal mondo del lavoro.
Negli
stessi termini l'INAIL si prepara ad offrire il proprio contributo alla
predisposizione della disciplina legislativa dell'infortunio in itinere,
prevista dall'art. 55 della Legge n. 144/1999, i cui riflessi saranno al
momento tempestivamente valutati.
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omissis -