PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA - ART. 31 DELLA LEGGE N. 415/98
L'art.
31 della Legge n. 415/98 ("Merloni ter") ha apportato alcune
modifiche alla materia dei piani di sicurezza, già normata in precedenza della
Legge n. 109/94.
Si
ricorda che detto articolo prevede diverse tipologie di piano di sicurezza e
precisamente:
-
il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal Committente ai sensi
del D.Lgs. 494/96 ed inserito tra la documentazione prevista ai fini della gara
di appalto;
-
il piano di sicurezza sostitutivo, predisposto dall'impresa esecutrice quando
non esistono i presupposti per l'applicazione del D.Lgs. 494/96;
-
il piano operativo di sicurezza, predisposto dall'impresa e che costituisce
"piano complementare di dettaglio" del piano di sicurezza e di
coordinamento, indicando le scelte autonome della stessa impresa nella
individuazione delle responsabilità, nella organizzazione del cantiere e nella
esecuzione dei lavori.
Lo
stesso art. 31, dopo aver dato la definizione di piano operativo, non ne indica
nel dettaglio i contenuti, che dovrebbero essere esplicitati in un regolamento
apposito.
In
assenza del citato regolamento l'ANCE ha predisposto un fax simile per la
redazione di detto piano operativo che si pubblica qui di seguito e che potrà
essere utilizzato in attesa di più precisi indirizzi.
Possibili
contenuti del piano operativo di sicurezza
(comma
1 bis art. 31 legge n. 109/94 così come modificata dalla legge n. 415/98)
1.
Definizione
La
definizione del piano operativo di sicurezza è deducibile dalla lettera c) del
comma 1 bis dell'art. 31 della legge e può essere formalizzata come segue:
"Il
piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'appaltatore e da
consegnare al committente entro trenta giorni dell'aggiudicazione e comunque
prima dell'inizio dei lavori, è il documento nel quale, fermi restando i
contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dal committente
all'appaltatore in ossequio a quanto previsto dal D.Lgvo n. 494/96, l'appaltatore
esplicita le sue scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori indicando, inoltre, i nominativi dei responsabili
delle varie incombenze poste a carico del datore di lavoro e dei suoi
collaboratori dalle vigenti norme di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori".
Si
noti come nella definizione dedotta dal testo della legge non si faccia alcun
riferimento alle lavorazioni affidate in subappalto.
A
tale proposito sembra in linea con lo spirito della norma e con i precedenti
(art. 18 legge n. 55/90) ipotizzare che, in sede di aggiornamento del piano
operativo secondo lo sviluppo dei lavori, l'appaltatore trasmetta al
committente le integrazioni del piano ottenute dalle imprese subappaltatrici,
man mano che le imprese subappaltatrici stesse sono individuate e comunque
prima che esse inizino i relativi lavori.
Nei
lavori soggetti alle norme di cui al D.Lvo n. 494/96 e, trattando il piano
esclusivamente delle scelte autonome delle imprese, l'azione dell'appaltatore
principale si limita alla sola trasmissione al committente dei piani operativi
redatti dalle imprese subappaltatrici, senza cioè alcun obbligo specifico di
coordinamento, che resta incombenza del coordinatore della progettazione o
dell'esecuzione.
2.
Contenuti del piano operativo
Tenendo
presente la definizione di piano operativo di sicurezza prima fornita nonché la
definizione di piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del
D.Lvo n. 494/96 (da ritenersi comprendente anche i contenuti del piano generale
di cui all'art. 13 del D.L.gvo n. 494/96) è possibile definire i contenuti del
piano operativo tenendo conto di quanto segue:
o
le materie trattate nel piano di sicurezza e coordinamento (art. 12, D.Lgvo
494/96) non formano oggetto del piano operativo, se non altro in quanto non
trattasi di materia oggetto di scelte "autonome" delle imprese;
o
nel piano operativo vanno inserite, con riferimento allo specifico cantiere, le
notizie attinenti l'attuazione delle norme di sicurezza delle quali il coordinatore
per la progettazione (redattore del piano di cui all'art. 12) non può essere a
conoscenza in quanto, al momento della redazione del piano non conosce
l'impresa esecutrice, le sue attrezzature, la sua organizzazione, etc..
In
tale ipotesi si è confortati, tra l'altro, dalle "Linee guida
sull'applicazione del D.Lgvo n. 494/96" redatte dal Coordinamento delle
Regioni e delle Province autonome nelle quali, si legge:
"Per
quanto riguarda il livello di definizione al quale deve arrivare il piano di sicurezza
e di coordinamento, appare giustificato ritenere che la valutazione dei rischi
connessi direttamente con il funzionamento di singole attrezzature sia a carico
del datore di lavoro e che perciò il coordinatore, nel redigere il piano, non
debba inoltrarsi fino a questo livello, potrà dare indicazioni sui rischi
connessi alle macchine e sulla necessità di avere attrezzatura a norma".
In
base alle considerazioni di cui sopra i contenuti del piano operativo relativo
ai lavori eseguiti direttamente dalla impresa saranno i seguenti:
Dati
relativi all'impresa esecutrice
1.
Impresa esecutrice
2.
Rappresentante legale (datore di lavoro)
3.
Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle
misure di sicurezza (eventuale)
4.
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell'impresa
5.
Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria*
6.
Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione
e pronto soccorso (a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere)
7.
Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (specificare se
trattasi di rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il
caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS;
nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di
appartenenza).
Dati
relativi al singolo cantiere
1.
Ubicazione del cantiere
2.
Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
3.
Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere*
4.
Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese
designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
5.
Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi
sanitari e di pronto intervento installati dall'impresa
6.
Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate
ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
7.
Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di
utilizzo
8.
Estratto delle prove aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello
specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
9.
Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:
-
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
-addetti
ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e pronto soccorso;
-rappresentanti
dei lavoratori;
-lavoratori
entrati per la prima volta nel settore dopo il 1/1/1997.
Per
quanto concerne le imprese subappaltatrici il piano operativo conterrà gli
stessi elementi richiesti per l'impresa principale salvo quelli di esclusiva
pertinenza dell'impresa principale.
Nell'ipotesi
in cui alcuni servizi od alcune attrezzature siano messe a disposizione dal
committente o dall'impresa principale, del fatto verrà fatta esplicita
menzione.
Non
si prevedono elenchi nominativi dei lavoratori presenti o dei lavoratori
soggetti a sorveglianza sanitaria in quanto rientrando il piano operativo a far
parte del contratto non è ipotizzabile dare valenza contrattuale a tali aspetti
(altrimenti l'impresa sarebbe vincolata a non sostituire lavoratori in
cantiere)
3.
Il piano sostitutivo di sicurezza
Per
i contenuti di tale piano, previsto solo nei casi in cui la redazione del piano
non competa al coordinatore per la progettazione, si fa rimando a quanto
previsto sul C.C.N.L. per l'edilizia a proposito dei piani ex legge n. 55/90.
Ove
tale piano sostitutivo contenga gli elementi già indicati a proposito del piano
operativo, il piano operativo stesso è da intendersi ricompreso nel piano
sostitutivo.
Discendendo
il piano sostitutivo dal piano già previsto dall'art. 18 della legge n. 55/90,
sarà compito dell'impresa principale richiedere i piani alle imprese
subappaltatrici, effettuarne il coordinamento col piano sostitutivo
dell'impresa principale stessa e inviarli al committente come aggiornamenti del
piano sostitutivo da essa redatto.