COMMENTO ANCE SULLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 207/2010
L’ANCE ha elaborato un approfondito commento sulle
novità introdotte dal nuovo Regolamento sui lavori pubblici (D.Lgs. 207 del 5/10/2010, pubblicato sulla G.U. 228 del
10/12/2010) le cui disposizioni, salvo alcune eccezioni che riguardano l’ambito
di qualificazione SOA, entrerano in vigore il
08/06/2011, ovvero180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Si ritiene utile pubblicarne la parte di diretto
interesse per le imprese, rimandando alla pubblicazione integrale sul sito
internet del Collegio Costruttori, per la parte qui omessa. I titoli dei
capitoli qui non trascritti sono
evidenziati in carattere minuscolo corsivo nel sommario iniziale.
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
(Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.
288 del 10 dicembre 2010 - Serie generale)
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 2 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2008/18/CE”
STUDIO DI ANCE -
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
POTESTA’ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Altre disosizioni comuni
PARTE SECONDA – CONTRATTI PUBBLICI REALATIVI A LAVORI
NEI SETTORI
ORDINARI
PROGETTAZIONE
VERIFICA DEL PROGETTO
Qualificazione
A) le soa
B) la qualificazione delle imprese
C) i controlli e le sanzioni
Ulteriori innovazioni in materia di controllo dei requisiti
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI
SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
GARE
GARANZIE
CONTRATTO
ESECUZIONE DEI LAVORI
CONTABILITA’ DEI LAVORI
COLLAUDO DEI LAVORI
Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Disciplina regolamentare dei contratti relativi ai
settori speciali
Disposizioni transitorie
ALLEGATI
ALLEGATO A – CATEGORIE DI
QUALIFICAZIONE
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
La parte prima del regolamento contiene alcune
disposizioni applicabili a tutti i settori di intervento (lavori, servizi e
forniture), ed è suddiviso in tre titoli.
TITOLO PRIMO
POTESTA’ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione del
regolamento stesso, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del
codice e confermato in più sentenze dalla Corte costituzionale.
In particolare:
a) le amministrazioni e gli enti statali applicano
tutte le disposizioni del regolamento;
b) le regioni a statuto ordinario e le amministrazioni
ad esse equiparate applicano le disposizioni attuative di norme del codice
rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, in quanto attinenti alle
materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile. Si tratta, in
sostanza, di pressoché tutte le disposizioni del regolamento, ad eccezione di
quelle che attengono a profili di organizzazione e contabilità amministrative,
quali quelle sulla programmazione e sugli organi del procedimento. Tali ultime
disposizioni di applicano in ogni caso anche alle regioni (ordinarie), fino a
quando queste non avranno adeguato la propria legislazione ai principi
desumibili dal codice;
c) le disposizioni attuative di norme rientranti nella
competenza legislativa statale esclusiva si applicano anche nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.
La disposizione risulta in linea con le più recenti
sentenze della Corte Costituzionale (sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 e
sentenza 12 febbraio 2010, n. 45).
Secondo la Corte, infatti, l’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 ha fatto salve le competenze legislative delle
regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
riconosciute dai rispettivi statuti, e tra queste la competenza in materia di
“lavori pubblici di interesse regionale” (ovvero provinciale). Tuttavia gli
statuti stabiliscono dei limiti a tale potestà rinvenibili nella Costituzione,
nei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli
obblighi comunitari e internazionali, nelle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali dello Stato.
Attraverso questi limiti si ripropongono come estranee
alla competenza legislativa delle regioni a statuto speciale le materie di
competenza legislativa esclusiva dello Stato quali la tutela della concorrenza,
l’ordinamento civile, la giustizia; ciò comporta, di conseguenza,
l’applicazione anche alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome
degli articoli del codice rientranti in quelle materie e delle relative
disposizioni di attuazione contenute nel regolamento.
TITOLO SECONDO
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
In tale ambito rilevano i seguenti articoli:
Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del
subappaltatore
L’articolo riprende alcuni passaggi del Capitolato
generale degli appalti (D.M. n. 145/2000) e, in particolare, i contenuti
dell’art. 7.
Viene, infatti, ribadito l’obbligo dell’osservanza, da
parte dell’esecutore, del subappaltatore e del soggetto titolare di cottimi,
delle norme e delle prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionale di
lavoro e territoriali stipulati dalle parti comparativamente più
rappresentative, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Si stabilisce, inoltre, che nelle ipotesi in cui venga
riscontrata un’irregolarità contributiva da parte del responsabile del
procedimento, quest’ultimo tratterrà dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza.
Successivamente, il pagamento dell’importo di quanto
dovuto sarà versato dalla stazione appaltante direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi e alle Casse Edili.
È stata, quindi, ribadita la trattenuta dello 0,5%
sull’importo netto progressivo delle prestazioni, a garanzia dei pagamenti di
cui sopra. Tali somme saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo finale o verifica di conformità, previo rilascio del Durc.
Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del
subappaltatore
Il presente articolo, rielaborando quanto disposto
dall’art. 13 del Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145/2000), prevede che,
in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti
dell’esecutore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, il
responsabile dei lavori inviti per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi
nei successivi 15 giorni.
Nel caso in cui decorra infruttuosamente tale termine
e, comunque, non vi sia contestazione, la stazione appaltante potrà provvedere
al pagamento diretto di tali somme, detraendole di conseguenza a quanto dovuto
all’esecutore o, in ogni caso, al subappaltatore inadempiente, qualora sia
previsto il pagamento diretto a suo favore.
Viene confermato l’invio alla Direzione provinciale
del lavoro delle richieste e delle contestazioni per i necessari accertamenti,
in caso di contestazione delle richieste da parte del del
procedimento.
Come già osservato, gli articoli 4 e 5 riprendono il
contenuto degli articoli 7 e 13 del D.M. n. 145/2000 contenente il Capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici. Il motivo di tale riproduzione è da
ricercare nell’esigenza di estenderne l’applicabilità a tutte le stazioni
appaltanti, poiché, come visto, il regolamento ha un ambito di applicazione
generalizzato, mentre il capitolato generale, approvato con decreto
ministeriale, si applica direttamente soltanto alle amministrazioni statali ed
agli altri soggetti aggiudicatori solo se espressamente richiamato negli atti
contrattuali.
Non si tratta però di mera riproduzione, ma anche di
modifica delle norme preesistenti, poiché, come si è visto, il potere
sostitutivo della stazione appaltante, che nel capitolato era previsto per le
inadempienze contributive e retributive del solo appaltatore, è ora disposto
dalle norme regolamentari anche in ordine agli inadempimenti del
subappaltatore. Tale estensione trova fondamento nella norma primaria di cui
all’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 (codice
dei contratti pubblici), che prevede la responsabilità solidale
dell’appaltatore circa l’osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
In ogni caso l’irregolarità che comporta il potere
sostitutivo della stazione appaltante riguarda esclusivamente il personale
impiegato nell’esecuzione del contratto (personale di cantiere).
Art. 6 – Documento unico di regolarità contributiva
La disposizione elenca i casi in cui l’amministrazione
pubblica acquisisce d’ufficio il Durc, ovvero: per la
verifica dell’autodichiarazione relativa alla regolarità contributiva in sede
di gara, per l’aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto, per
il pagamento dei Sal, per il certificato di collaudo
finale, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di
verifica di conformità, per l’attestazione di regolare esecuzione, per il
pagamento del saldo finale.
Qualora, poi, tra la stipula del contratto e il primo Sal o tra due successivi Sal
trascorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici
acquisiscono il Durc entro i trenta giorni dalla
scadenza di tali periodo.
Il Durc sarà, inoltre,
richiesto alle imprese sia al fine del rilascio dell’attestazione di qualifica
SOA, sia ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione dei contraenti
generali. Questa disposizione non risulta ben coordinata con l’art. 78, comma
4, che sembra attribuire alle SOA il potere di acquisire direttamente il DURC.
Infine, la disposizione prevede che la SOA richieda un
DURC specifico riferito ai “lavori privati” che debba valutare ai fini del
rilascio dell’attestazione (art. 86, commi 2, 3 e 4).
È stata introdotta, nonostante l’Ance avesse più volte
manifestato il proprio dissenso, la previsione secondo la quale l’emissione di
un Durc negativo dell’affidatario del contratto per
due volte consecutive, comporterà che il responsabile del procedimento,
acquisita una relazione particolareggiata dal direttore dei lavori o dal
direttore dell’esecuzione, potrà proporre la risoluzione del contratto d’appalto,
previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’irregolarità contributiva accertata per due volte di
seguito rispetto al subappaltatore, comporterà la revoca dell’autorizzazione di
cui all’art. 118, comma 8 del Codice degli appalti.
Tale previsione suscita forti perplessità, soprattutto
nel caso in cui si tratti di una irregolarità esigua, rispetto alla quale
potrebbe ugualmente bloccarsi l’intero appalto.
. . . . . .
PARTE SECONDA – CONTRATTI PUBBLICI REALATIVI A LAVORI
NEI SETTORI
ORDINARI
VERIFICA DEL PROGETTO
Per quanto riguarda la verifica dei progetti (artt. da
44 a 59), le nuove disposizioni stabiliscono:
A) le finalità della verifica che deve accertare, tra
l’altro, la completezza della progettazione, la coerenza del quadro economico e
l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltabilità
della soluzione progettuale prescelta, la possibilità di ultimazione entro i
termini previsti;
B) i soggetti abilitati ad effettuare la verifica che
possono essere: la struttura tecnica interna della stazione appaltante nelle
seguenti ipotesi:
per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
qualora l’unità tecnica interna sia stata accreditata come Organismo di
ispezione, secondo le norme europee, dal Servizio tecnico del Consiglio
superiore LL.PP. o da enti di accreditamento europei (tra i quali il Sincert);
per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
la verifica è effettuata dagli uffici tecnici interni, se dotati di sistema
interno di controllo di qualità, accertato da Organismi di certificazione,
oppure se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;
per lavori di importo inferiore a 1 milioni di euro
(se si tratta di opere puntuali) o inferiore alla soglia comunitaria (se si
tratta di opere a rete), la verifica è effettuata dall’ufficio tecnico interno,
anche se non dotato di sistema di controllo di qualità, ovvero dal RUP (qualora
non abbia redatto il progetto);
2. in alternativa, in caso di mancanza di requisiti o
carenza di organico, la stazione appaltante può affidare, tramite procedura di
gara, la verifica dei progetti ai seguenti soggetti:
per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
a organismi di ispezione indipendenti accreditati da enti di accreditamento
europei (tra cui il Sincert ) ovvero dal Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore LL.PP.;
per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
a professionisti, società di professionisti e società di ingegneria dotati di
sistema interno di controllo di qualità accertato da organismi di
certificazione;
per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro
(se si tratta di opere puntuali) o inferiore alla soglia comunitaria (se si
tratta di opere a rete), i professionisti, le società di professionisti e le
società di ingegneria sono esentati dal possesso della certificazione;
C) i criteri generali della verifica. Tra questi
assumono particolare rilievo: l’obbligo di verificare il dimensionamento
dell’opera e di valutare la correttezza delle misure, operando anche a campione
o per categorie prevalenti; l’indicazione di verificare che i costi parametrici
assunti a base di calcolo della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera,
che i prezzi unitari di riferimento siano dedotti da prezziari aggiornati e che
gli elementi del computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste
nella documentazione prestazionale e corrispondano agli elaborati grafici;
l’obbligo di accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione;
D) la garanzia che il soggetto incaricato della
verifica deve prestare, nella forma di polizza di responsabilità civile
professionale, avente le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico
di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore
dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
2. non inferiore al dieci per cento del valore
dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di
importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere
richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento
dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato
dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per
l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di
cui alla lettera a) per lo specifico progetto;
E) le attività di verifica del progetto, se danno
esiti positivi, si concludono con l’atto formale di validazione del progetto.
La validazione è sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa riferimento al rapporto conclusivo di verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista.
Qualora il Rup dissenta
rispetto agli esiti della verifica, la mancata validazione deve essere
specificatamente motivata.
Si tratta di una disciplina particolarmente
importante, rispondente alle esigenze più volte manifestate dall’Ance circa la
completezza e correttezza della progettazione, considerato che,
dall’inadeguatezza di questa, assai spesso derivano danni per il costruttore
che lo costringono a defatiganti contenziosi.
Da notare, peraltro, che il sistema di verifica
previsto non entrerà in funzione immediatamente: infatti è necessario un
decreto del Ministro delle infrastrutture (da adottarsi entro 6 mesi l’entrata
in vigore del regolamento) che disciplini le modalità e le procedure di
accreditamento per gli organismi di ispezione e di accertamento del sistema
interno di qualità da parte degli organismi di certificazione.
Occorre sottolineare quanto ricordato dall’art. 56,
comma 3, secondo cui la validazione del progetto non esonera il concorrente che
partecipa ad una gara di affidamento di lavori pubblici dagli adempimenti
relativi alla visita sui luoghi dei lavori ed alla piena conoscenza delle
condizioni locali e generali che influiranno sull’esecuzione dei lavori, nonché
delle clausole contrattuali (art. 106, comma 2, Reg.to).
Per quanto riguarda l’acquisizione dei pareri sul
progetto (acquisizione che, come detto, è anch’essa oggetto di verifica),
l’art. 58 del regolamento ribadisce la possibilità di utilizzare la conferenza
dei servizi.
Si sottolinea, peraltro, la disposizione secondo cui,
in caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione del
progetto preliminare o di concessione, la conferenza di servizi è convocata
sulla base del progetto preliminare, così come previsto anche dall’art. 14 bis
della legge 7 agosto 1994, n. 241.
Una volta effettuata la validazione, si avvia la fase
di affidamento dei lavori.
. . . . . . .
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI
Artt. 92 e 93 - Associazioni temporanee d’imprese-
qualificazione in gara delle categorie c.d. superspecialistiche
In materia di associazione temporanea di imprese di
tipo orizzontale, il secondo comma dell’art. 92, modificando la previgente
disposizione, chiarisce definitivamente che i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara
debbano essere posseduti dalla mandataria – o da una impresa consorziata – e
dalla mandante – o da altra impresa consorziata - rispettivamente nella misura
minima del 40% (per la mandataria o consorziata) e del 10% (per ciascuna
mandante o consorziata) con riferimento all’importo dei lavori. Con ciò, viene
superato il dubbio interpretativo, presente nella normativa ora abrogata,
secondo cui, in caso di raggruppamento fra imprese, i requisiti richiesti alla
mandataria ed alla/e mandante/i, dovevano essere rapportati, anziché
all’importo dei lavori, al livello di qualificazione richiesto alla singola
impresa.
Inoltre, il penultimo capoverso del secondo comma,
prevede che i lavori debbano essere eseguiti dalle imprese associate “nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle
percentuali minime” sopra dette.
Tale disposizione, pur nella sua formulazione non
chiara, sembra voler specificare che i concorrenti riuniti debbano eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento, ma pur sempre nei limiti della quote minime previste ai fini
della qualificazione. Ciò significa che la capogruppo deve eseguire almeno il
40% dei lavori e le mandanti il 10%.
La previsione così interpretata introduce una rigidità
eccessiva, in quanto non consente la possibilità di redistribuzione delle quote
di esecuzione, pur nel rispetto della qualificazione posseduta da ciascuna
impresa associata.
Viene, inoltre, meglio precisato che la mandataria
deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle
mandanti. Tale riformulazione non comporta innovazione rispetto al testo
previgente, di cui appare essere, pertanto, un mero chiarimento.
La norma in commento precisa quali sono le modalità di
qualificazione nelle gare in cui, ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice,
siano presenti categorie c.d. “superspecializzate”,
ossia quelle, di cui all’art. 107, comma 2 del Regolamento, per le quali,
qualora d’importo superiore al 15%, vige l’obbligo di Ati
verticale per almeno il 70% delle stesse laddove il concorrente sia sprovvisto
della relativa attestazione di qualificazione (comma 7).
In particolare, viene precisato che, in tale ipotesi,
il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, deve possedere i requisiti
mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie superspecialistiche e
oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.
Esemplificando, in un appalto così concepito:
OG3 4 4.500.000 (categoria prevalente)
OS21 4 900.000 (categoria
scorporata)
Il concorrente che non possieda l’ attestazione
adeguata per “coprire” la categoria OS 21 dovrà associarsi con altro soggetto
in possesso della stessa e potrà subappaltare il 30% (=270.000 euro) della
medesima.
L’attestazione di qualificazione dovrà essere
posseduta nella categoria OG3, classifica V (fino a 5.165.000 euro) atteso che
l’importo da “coprire” sarà, in tal caso, la somma tra 4.500.000 euro in OG3 e
la quota di 270.000 euro della OS21 (pari al 30% di 900.000 euro), affidata in
subappalto per un totale pari a 4.770.000 euro.
Inoltre, il comma 7 dell’articolo in esame riscrive,
innovando rispetto al passato, il regime di qualificazione nelle ipotesi in cui
l’importo della categoria superspecialistica sia pari o inferiore a 150.000, e
singolarmente superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto.
A tale proposito, viene stabilito che il regime di
qualificazione per tali categorie è quello fissato dall’art. 90 del Regolamento
per i lavori di importo complessivo non superiore a 150.000, per i quali, com’è
noto, non viene richiesto il possesso dell’attestazione SOA.
In ultimo viene previsto, al comma 8 che le imprese
non in possesso della certificazione di qualità possano, comunque, partecipare
in Ati o come consorziate agli affidamenti di
contratti per i quali sia prevista un’attestazione del concorrente singolo
superiore alla II, in cui, come è noto, è necessaria la dimostrazione del
possesso del certificato di qualità.
Infine, si segnala che, nell’ipotesi in cui le imprese
raggruppate decidano di costituire, dopo l’aggiudicazione, una società per
l’esecuzione totale o parziale dei lavori, il comma 4 dell’art. 93 del nuovo
regolamento, innovando rispetto alla previgente versione della norma, dispone
che tutte le imprese riunite debbano far parte della società in esame, nella
medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
Pertanto, se, ai sensi del sopra citato art. 92 del
nuovo regolamento, le quote di partecipazione al raggruppamento devono
rispettare almeno le quote minime previste ai fini della qualificazione (40%
per la mandataria e 10% per ciascuna mandante), ne consegue che le quote di
partecipazione alle società costituite per l’esecuzione dei lavori dovranno
corrispondere, in termini percentuali, a quelle di appartenenza all’ATI, come
sopra definite.
Art. 94 - Consorzi stabili
Per quanto concerne la responsabilità dei singoli
consorziati di un consorzio stabile nei
confronti della stazione appaltante, il nuovo
regolamento elimina il riferimento alla natura
sussidiaria della stessa, che rimane circoscritta ai
consorziati esecutori indicati in sede di offerta.
Tale innovazione, allineando la disciplina
regolamentare con la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 36 del
codice dei contratti, chiarisce che l’amministrazione, laddove voglia far
valere tale responsabilità, possa agire direttamente nei confronti di tutti i
consorziati indicati come esecutori, in virtù del rapporto di solidarietà che
lega gli stessi.
Viene eliminato l’obbligo che nel certificato SOA dei
singoli consorziati sia riportata l’indicazione di tutti gli altri partecipanti
al consorzio. Tale disposizione consentirà un risparmio economico a favore
delle consorziate, che non dovranno più stipulare con la SOA un contratto di
variazione (e pagarne i relativi oneri) ad ogni mutamento della composizione
degli operatori economici partecipanti al consorzio stesso.
Art. 96 - Requisiti del promotore ed attività di
asseverazione
In tema di finanza di progetto, il comma 3 dell’art.
96 chiarisce che il momento in cui il promotore è tenuto a dimostrare il
possesso dei requisiti di qualificazione – che, com’è noto, sono quelli
stabiliti dall’art. 95 per il concessionario – è quello dell’indizione della
gara, (rectius: della pubblicazione del bando).
Peraltro, sembra corretto ritenere che la gara cui si
fa riferimento sia quella che si svolge sulla base della proposta del
promotore, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La disposizione in esame, infine, precisa anche i
contenuti e gli elementi sui quali si deve svolgere l’attività di asseverazione
del piano economico e finanziario, presentato dal promotore all’atto della
proposta, ad opera di un istituto di credito o da società di servizi,
costituite da istituti di credito, iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 del T.U. delle leggi in materia
bancaria e creditizia, ovvero da parte di una società di revisione ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 1966/1939.
TITOLO V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
GARE
Art. 105 – Lavori di manutenzione
La norma disciplina, per il caso di affidamento dei
lavori di manutenzione sulla base del progetto definitivo, la possibilità di
avviare l’esecuzione degli stessi prima dell’avvenuta redazione ed approvazione
del progetto esecutivo.
Si ricorda, infatti, che a norma dell’art. 53, comma 5
del codice in caso di appalti aventi ad oggetto anche la progettazione di norma
l’esecuzione può iniziare soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato
il progetto esecutivo redatto dall’impresa appaltatrice.
La deroga, che riprende analoga disposizione contenuta
nella previgente legge quadro sui lavori pubblici (art. 19, comma 5 bis legge
n. 109/1994), trova giustificazione nelle caratteristiche peculiari dei lavori
di manutenzione per i quali sono difficilmente definibili in maniera puntuale
le quantità dei lavori da eseguire.
Tuttavia, la disposizione esclude che la suddetta
deroga possa riguardare interventi di manutenzione che comportino il rinnovo o
la sostituzione di parti strutturali delle opere, in considerazione della
delicatezza di tali interventi per i quali è necessario redigere elaborati e
computi precisi ed esaurienti.
Si chiarisce altresì che, anche laddove si proceda
all’esecuzione dei lavori in assenza del progetto esecutivo, deve, comunque,
essere predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, considerata la natura
essenziale di tale documento componente il progetto esecutivo.
Infine, al comma 2 si chiarisce quale debba essere il
contenuto minimo del progetto definitivo posto a base di gara per l’affidamento
dei lavori di manutenzione ordinaria, che deve contenere almeno la relazione
generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico
estimativo ed il piano di sicurezza e coordinamento.
Art. 106 - Dichiarazione di sopralluogo
La disposizione in esame, rispetto all’art. 71 del
regolamento n. 554/1999, contiene alcune rilevanti precisazioni.
In primo luogo, chiarisce che l’avvio delle procedure
di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto, in
linea perciò con quanto previsto dall’art. 55 del medesimo regolamento.
In secondo luogo, con riferimento alla dichiarazione
di sopralluogo che i concorrenti devono allegare all’offerta, viene chiarito
che la stessa può essere rilasciata “direttamente o con delega a personale
dipendente”. Non è perciò più ammissibile che le stazioni appaltanti richiedano
l’effettuazione delle operazioni in questione esclusivamente da parte del
legale rappresentante dell’impresa, ma questi può senz’altro delegare un
proprio rappresentante, purché si tratti di un dipendente dell’impresa stessa.
Quanto alla delega, nel silenzio della norma, deve ritenersi che questa possa
essere effettuata con scrittura privata, senza bisogno di delega per atto
pubblico. Deve, invece, escludersi la possibilità di delegare un incaricato
estraneo all’impresa o avente con questa un rapporto di collaborazione in via
autonoma.
La norma appare significativa in quanto in passato,
non di rado, varie amministrazioni pretendevano che il sopralluogo venisse
effettuato unicamente dall’imprenditore, con notevoli disagi, specie per le
imprese medio-piccole.
In terzo luogo, la norma amplia il contenuto della
dichiarazione, nel senso che i concorrenti devono anche verificare “le capacità
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate”. È evidente che la
disposizione implica un aggravio per l’appaltatore, finendo con il ribaltare
sullo stesso, nel breve termine per la formulazione dell’offerta, una verifica
di tipo progettuale, che dovrebbe essere già stata effettuata prima della gara,
con il risultato di far ricadere sull’appaltatore le conseguenze di un’errata
valutazione e di sovrapporre i ruoli di chi progetta e di chi esegue.
Art. 107, comma 2 - Categorie di opere generali e
specializzate – Strutture, impianti e opere speciali
L’articolo 107, comma 2, del regolamento interviene
nell’ambito delle categorie di opere cosiddette “superspecializzate”.
Si tratta di quelle lavorazioni che, in conformità all’articolo 37, comma 11,
del codice, se superiori al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere
affidate in subappalto soltanto nei limiti del 30%, con il conseguente obbligo
di costituire apposito raggruppamento verticale con impresa adeguatamente
qualificata per il restante 70%, laddove il concorrente singolo non sia in
possesso di idonea qualificazione.
Ora, il regolamento modifica l’assetto del sistema
previgente (art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999), prevedendo l’inserimento
nel relativo elenco di nuove categorie di lavori, rappresentate da:
OG 11 - impianti tecnologici
OS 8 - opere di impermeabilizzazione
OS 12 A - barriere stradali
OS 18 A - componenti strutturali in acciaio
OS 18 B – componenti per facciate continue
OS 25 – scavi archeologici
OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di
mobilità
che vanno ad aggiungersi a quelle già incluse
nell’elenco, quali:
OG 12 – opere e impianti di bonifica e protezione
ambientale OS2 A – superfici decorate di beni culturali immobili e mobili
OS2 B – beni culturali immobili di interesse
archivistico e librario
OS 3 – impianti idrico-sanitari
OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 – impianti pneumatici e antintrusione OS1 1 –
apparecchiature strutturali speciali
OS1 3 – strutture prefabbricate in cemento armato OS14
– impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS20 A – rilevamenti topografici
OS20 B – indagini geognostiche
OS21 – opere strutturali speciali
OS22 – impianti di potabilizzazione e depurazione
OS27 – impianti per la trazione elettrica
OS28 – impianti termici e di condizionamento
OS29 – armamento ferroviario
OS30 – impianti elettrici, telefonici
La nuova formulazione della norma non appare
condivisibile, in quanto capovolge completamente la logica originaria del
regolamento, secondo cui il soggetto qualificato nella categoria prevalente
dovrebbe in linea di massima poter eseguire, direttamente o tramite subappalto,
tutte le altre lavorazioni di cui si compone l’opera, con la sola eccezione di
talune lavorazioni altamente specializzate.
Con la nuova formulazione dell’articolo 107, comma 2,
la qualifica di “opere super-specializzate” viene
estesa a quasi tutte le lavorazioni a c.d. qualificazione obbligatoria, con la
conseguenza che quelle che dovrebbero essere ipotesi eccezionali, di fatto
diventano la regola. Ciò crea innegabili problemi operativi alle imprese che
intendono qualificarsi nella categoria prevalente, in quanto l’obbligo di
costituire associazioni di tipo verticale, in luogo di eventuali affidamenti in
subappalto, ne condiziona fortemente le scelte organizzative.
Inoltre, nel merito dell’elencazione contenuta nella
nuova disposizione, emergono fondati dubbi circa la sussistenza di quelle
caratteristiche “di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica” che costituiscono la ratio del divieto di
subappalto previsto dall’art. 37, comma 11, del codice, per lo meno con
riguardo ad alcune delle tipologie di lavorazioni elencate, quali ad esempio le
opere di impermeabilizzazione, le barriere stradali e i sistemi antirumore.
Artt. 113 e 114 - Dialogo competitivo
Le norme regolamentari forniscono una disciplina di
dettaglio dell’istituto del dialogo competitivo, di cui all’art. 58 del codice.
In particolare, appare opportuna la precisazione
contenuta all’art. 113, comma 4, che specifica il livello di progettazione richiesto
ai concorrenti alla gara conseguente alla conclusione del dialogo in senso
stretto. Tale livello viene individuato nella progettazione preliminare, mentre
spetta al soggetto aggiudicatario l’onere della predisposizione della
progettazione definitiva ed esecutiva.
In base all’art. 114, qualora il bando o il documento
descrittivo preveda il pagamento di un premio per i partecipanti al dialogo,
con tale pagamento la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto
preliminare presentato.
Art. 118, comma 2 – Appalto a corpo
La norma specifica in maniera puntuale che nelle gare
al maggior ribasso, nel caso dell’appalto a corpo, il prezzo non può essere
modificato sulla base della verifica delle quantità eseguite, per cui il
computo metrico viene fornito al solo fine di agevolare lo studio
dell’intervento, ma non ha valore negoziale.
Inoltre, il concorrente ha l’obbligo di controllare le
voci di prezzo e le relative quantità, attraverso gli elaborati progettuali, e
formulare l’offerta tenendo conto delle voci e quantità che ritiene eccedenti o
mancanti. Infine, la norma prevede che il concorrente rilasci in sede di
offerta una dichiarazione con la quale affermi di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle eventuali discordanze nelle indicazioni
quantitative e qualitative delle voci risultanti dal computo metrico, che
quindi rimane fisso ed invariabile.
Art. 120, commi 1 e 4 - Offerta economicamente più
vantaggiosa
La norma precisa al comma 1 che, nella valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi attribuiti agli
elementi c.d. tecnici (qualità del progetto, pregio tecnico, caratteristiche
estetiche, funzionali e ambientali) non devono essere complessivamente
inferiori al 65%.
Sul piano strettamente giuridico, deve evidenziarsi
che il codice, nel disciplinare il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 83), attribuisce all’amministrazione il potere di individuare
i criteri di valutazione dell’offerta tra quelli elencati dalla norma, nonché il
peso da attribuire agli stessi. Pertanto, la previsione regolamentare, che
stabilisce a priori il valore massimo attribuibile all’elemento prezzo (35%),
costituisce una limitazione alla discrezionalità dell’amministrazione, che
potrebbe porsi in contrasto con la norma di rango primario e far quindi sorgere
dubbi circa la sua legittimità.
Infine, l’art 120, comma 4 chiarisce in quali altri
casi ai sensi dell’art. 84, comma 8, oltre a quello di accertata carenza di
organico, è possibile nominare nella commissione di gara soggetti esterni
all’amministrazione, scelti negli elenchi di professionisti e di professori
universitari indicati rispettivamente dagli ordini professionali e dalle
facoltà universitarie di appartenenza. Tali casi sono l’ipotesi di lavori di
importo superiore a 25 milioni di euro nei quali la componente architettonica
e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza,
nonché nei casi di affidamento di concessioni ordinarie, concessioni a
promotore e affidamenti a contraente generale.
Art. 121, commi 1 e 4 - Offerte anomale
La norma stabilisce che, per il calcolo della soglia
di anomalia, le offerte aventi il medesimo ribasso devono essere distintamente
prese in considerazione, sia ai fini della media aritmetica, sia ai fini dello
scarto medio aritmetico. Inoltre, nell’operazione del c.d. taglio delle ali,
qualora vi siano più offerte di uguale valore, tali offerte debbono essere
accantonate ai fini del calcolo della soglia di anomalia.
Allo scopo di chiarire come si deve procedere nel
calcolo dell’anomalia secondo i criteri di cui sopra, si ipotizza il seguente
esempio:
Offerte ammesse in gara: - 1; - 1; - 2; - 3,2; - 4,6;
- 5,4; - 7,3; - 7,3; - 10; - 11; - 12
Offerte da eliminare dal conteggio della soglia di
anomalia (11 x 0,10 = 1,1 che arrotondato all’unità superiore = 2. Perciò,
minori ribassi da togliere: - 1; - 1; - 2 e maggiori ribassi da togliere: - 11;
- 12
Media delle restanti offerte: (- 3,2) + (- 4,6) + (-
5,4) + (- 7,3) + (- 7,3) + (- 10) = = - 37,8 : 6 = - 6,3
Media degli scarti che superano la media aritmetica
delle offerte (- 6,3):
(- 7,3) - (-6,3) = -
1
(- 7,3) - (-6,3) = -
1
(- 10) - (-6,3) = -
3,7
-
5,7 : 3 = - 1,9
Soglia di anomalia: (- 6,3) + (- 1,9) = - 8,2 Offerte
anomale: - 10; - 1 1; - 12
*** *** ***
Se invece le offerte identiche venissero conteggiate
una sola volta, si avrebbe il seguente risultato:
media delle offerte: (- 3,2) + (- 4,6) + (- 5,4) + (-
7,3) + (- 10) = - 30,5 : 5 = - 6,1
Media degli scarti che superano la media aritmetica
delle offerte (- 6, 1):
(- 7,3) - (- 6, 1) = - 1,2
(- 10) - (- 6,
1) = - 3,9
- 5,1 : 2 = - 2,55
Soglia di anomalia: (- 6,1) + (- 2,55) = - 8,65
La disposizione chiarisce altresì le ipotesi in cui, a
norma del codice, si procede alla verifica dell’anomalia, precisando che la
stessa va applicata in caso di appalto di importo superiore ad un milione di
euro e nel caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, qualora la
stazione appaltante non abbia optato per l’esclusione automatica, se il numero
delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a cinque e non si proceda pertanto alla determinazione della soglia di anomalia,
la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di cui all’art. 86, comma 3
del codice, valutando la congruità delle offerte che ritenga anomale.
Della medesima facoltà può avvalersi la stazione
appaltante, per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di euro,
per i quali la stazione appaltante abbia previsto nel bando l’esclusione
automatica, qualora le offerte ammesse siano inferiori al numero di dieci.
Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare il comma 3
della disposizione che, in linea con quanto previsto dall’art. 88, comma 7 del
codice, prevede che l’esclusione delle offerte ritenute anomale a seguito del
procedimento di verifica venga effettuata al termine dell’intero procedimento
unitamente alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria.
Infine, la norma precisa ai commi 4 e 5 che, ai fini
della valutazione dell’anomalia delle offerte, l’amministrazione, oltre ad
avvalersi dei propri organi tecnici ovvero della commissione di gara, può anche
nominare un’apposita commissione, utilizzando proprio personale interno, salvo
che vi siano situazioni di carenza di organico.
Art. 122 – Accordi quadro e aste elettroniche
Il primo comma della norma in esame prevede che per i
lavori di manutenzione trovino applicazione le disposizioni di cui all’art.
287, comma 1 del regolamento.
Si ricorda che a norma dell’art. 59, comma 1 del
codice dei contratti pubblici, l’istituto dell’accordo quadro nel settore dei
lavori è applicabile esclusivamente per quelli di manutenzione.
L’accordo quadro è uno strumento attraverso il quale
la stazione appaltante seleziona una o più imprese alle quali, in un
determinato periodo e con determinate modalità, affiderà tutti gli appalti
inerenti uno specifico settore della sua attività. In particolare, l’accordo
quadro può essere concluso con un solo operatore ovvero con più operatori
economici.
Nel primo caso gli appalti basati sull’accordo quadro
sono aggiudicati alle condizioni ivi fissate, chiedendo eventualmente
all’operatore di completare le parti dell’offerta presentata non definite.
Nel secondo caso, possono aversi due diverse ipotesi:
1) se nell’accordo sono già stabilite tutte le condizioni di ogni singolo
appalto, lo stesso può essere affidato ad uno dei firmatari dell’accordo senza
avviare un nuovo confronto tra le parti e secondo il criterio di rotazione; 2)
se nell’accordo non sono state fissate tutte le condizioni relative agli
appalti da aggiudicare, deve essere rilanciato il confronto competitivo tra i
firmatari dell’accordo.
Rispetto all’ipotesi di cui al punto 1), il
regolamento rinvia all’art. 287, comma 1 per definire le modalità di
applicazione del criterio di rotazione in caso di accordo quadro riguardante i
lavori di manutenzione. L’applicazione di detto criterio deve tenere conto
delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione
delle offerte in sede di gara e dei contenuti delle singole offerte in
relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione.
L’art. 122, comma 2 prevede, altresì, che ai lavori si
applichino le disposizioni di cui agli artt. 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295
e 296.
Si tratta della disciplina dettata dal regolamento in
tema di aste elettroniche.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 85 del codice,
l’asta elettronica è un meccanismo di aggiudicazione dell’appalto attraverso il
quale la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche indicate nel
bando di gara avviene automaticamente attraverso mezzo elettronico.
Si tratta pertanto di una tecnica alla quale le
amministrazioni possono ricorrere nell’ambito delle procedure ordinarie
(aperte, ristrette e negoziate), rappresentando la fase delle stesse che
precede l’aggiudicazione. Il codice prevede altresì che l’intera procedura
possa avvenire con il sistema telematico, secondo la disciplina del
regolamento.
Nel caso in cui l’asta elettronica costituisca una
fase della negoziazione, è evidente che le fasi precedenti sono effettuate
secondo le regole ordinarie. Occorre pertanto che l’amministrazione effettui la
valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri indicati nel bando e
invita i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili a partecipare
all’asta elettronica.
L’art. 291 del regolamento prevede che, una volta
effettuata tale valutazione di ammissibilità, i concorrenti ammessi all’asta
ricevono un codice identificativo (user ID e
password) per partecipare all’asta. Gli stessi sono invitati simultaneamente
per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori rispetto alla
propria offerta. L’asta deve avere la durata minima di un’ora. I concorrenti
possono presentare per via elettronica le offerte migliorative entro il tempo
base indicato nell’invito, ossia quel periodo di tempo a partire dal
recepimento dell’ultima offerta migliorativa entro il quale, se non sono
effettuate ulteriori offerte, l’asta si ritiene conclusa. Nell’invito è altresì
indicato il tempo di durata massima dell’asta. L’asta dura fino a cinque minuti
prima del termine massimo, momento in cui i concorrenti sono avvisati della
possibilità di effettuare soltanto un eventuale ultimo rilancio. Ciascun
candidato può visualizzare durante l’asta la propria classificazione e, laddove
previsto negli atti di gara, anche le offerte degli altri partecipanti. Il
regolamento precisa poi che in caso di offerta economicamente più vantaggiosa,
l’asta può svolgersi attraverso intervalli temporali in ciascuno dei quali può
essere presentata una sola offerta.
Dopo la dichiarazione di conclusione dell’asta ed
effettuata la verifica delle offerte anomale, la stazione appaltante aggiudica
in via provvisoria l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
La verifica dell’anomalia va effettuata secondo le modalità di cui agli artt.
86, 87 e 88 del codice, nonché dall’art. 121 del regolamento.
Infine, l’art. 295 del regolamento disciplina
l’ipotesi in cui l’amministrazione faccia ricorso ad una procedura di gara
interamente gestita con il sistema telematico.
In tale caso, può essere prevista la presentazione di
un’unica offerta ovvero lo svolgimento di un’asta elettronica, secondo le
modalità già esaminate.
Il sistema telematico deve altresì prevedere un
meccanismo automatico di sorteggio per la verifica a campione dei requisiti
prevista dall’art. 48 del codice.
Il sistema telematico attribuisce a ciascun operatore
un codice identificativo personale (user ID e
password). Al momento del recepimento delle offerte la stazione appaltante
trasmette in via elettronica al concorrente la notifica del corretto
recepimento dell’offerta. Dopo la scadenza del termine per le offerte, la
stazione appaltante procede all’esame delle dichiarazioni e dei requisiti e
successivamente delle offerte, eventualmente prima quella tecnica e poi quella
economica.
Al termine delle valutazioni, il sistema telematico
produce automaticamente la graduatoria.
TITOLO VI GARANZIE
Art. 123, comma 1 - Cauzione definitiva
La disciplina della cauzione definitiva resta
sostanzialmente invariata rispetto a quella contenuta nel precedente
regolamento. Viene meglio precisato che l’ammontare residuo della cauzione
stessa, dopo il progressivo svincolo (residuo 25%), deve permanere fino
all’atto dell’emissione del certificato del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque fino ad un massimo di dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
Ciò sta a significare che, qualora il certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione siano emessi nei termini
(rispettivamente mesi sei e mesi tre dall’ultimazione), lo svincolo deve
avvenire all’atto di detta emissione. Se, invece, l’emissione ritarda oltre i
dodici mesi, lo svincolo da parte dell’amministrazione deve avere luogo alla
scadenza del dodicesimo mese, pur in assenza di certificato di collaudo o di
regolare esecuzione.
Tale norma ha eliminato il contrasto precedentemente
esistente tra il regolamento (art. 101 del D.P.R. n. 554/1999) ed il capitolato
generale di appalto (art. 37 del D.M. n. 145/2000), poiché quest’ultimo
prevedeva lo svincolo di diritto della cauzione residua non appena decorso il
termine per il certificato di collaudo o di regolare esecuzione (sei e tre
mesi).
La soluzione prescelta dal legislatore, pur ponendo
fine al contrasto tra le norme sopra richiamate, conferma i dubbi, già a suo
tempo emersi, in ordine alla compatibilità con le norme del codice che legano
l’efficacia della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di
collaudo (artt. 113 e 141 del codice).
In tale ottica, nei casi di ritardo del collaudo oltre
i sei mesi, lo svincolo dovrebbe aver luogo alla scadenza del sesto mese; lo
svincolo dopo dodici mesi dovrebbe, invece, ritenersi possibile soltanto nei
casi di cui all’art. 141, comma 1, del codice nei quali, in considerazione
della complessità dell’opera, l’amministrazione abbia indicato nel capitolato
speciale la durata per l’effettuazione del collaudo in un anno.
Art. 125, comma 1 - Polizza per danni da esecuzione
L’articolo 125 prevede che l’appaltatore stipuli una
polizza a copertura dei danni eventualmente causati all’opera durante
l’esecuzione dei lavori.
Circa l’importo della somma da assicurare, il
precedente articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 non dava alcuna indicazione in
merito. Opportunamente la disposizione è stata integrata dall’attuale art. 125
con la previsione che, in via di massima, la somma assicurata debba essere
corrispondente all’importo a base d’asta; qualora invece tale somma ecceda
l’importo di gara, l’amministrazione deve motivare tale scelta.
Si tratta di disposizione quanto mai opportuna, visto
che in passato sono stati frequenti i bandi in cui la somma assicurata
eccedeva, di gran lunga ed immotivatamente, l’importo dei lavori. Viceversa
tale ipotesi dovrebbe essere correttamente circoscritta ai casi in cui
l’appaltatore debba intervenire su beni preesistenti di valore particolarmente
rilevante.
Art. 126, commi 1 e 2 - Polizza indennitaria
decennale
Con riferimento alla polizza di assicurazione indennitaria decennale, il nuovo regolamento, da una parte,
conferma che il limite minimo dell’indennizzo della polizza non deve essere
inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata; dall’altra, ne innova il
limite massimo (prima stabilito in 14 milioni di euro), prevedendo che lo
stesso non possa essere superiore al 40% del valore dell’opera realizzata, nel
rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla natura dell’opera.
In sostanza, la norma ha inteso rimettere alla discrezionalità
dell’amministrazione l’individuazione del massimale da assicurare, tenendo
conto della natura e del valore dell’opera e delle potenziali conseguenze
derivanti dalla sua rovina o dai difetti costruttivi emersi.
Relativamente ai lavori per i quali è obbligatoria la
polizza di assicurazione indennitaria decennale,
viene confermato l’obbligo per l’esecutore dei lavori di stipulare anche una
polizza di responsabilità civile per la durata di dieci anni per danni
cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. Il nuovo regolamento modifica però i valori
di riferimento, in quanto stabilisce che l’indennizzo oggetto di tale polizza
sia pari al 5% del valore dell’opera realizzata, con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5 milioni di euro. Il D.P.R. n. 554/1999 stabiliva soltanto
che il massimale non fosse inferiore a 4 milioni di euro.
Art. 127, comma 3 - Requisiti dei fideiussori
La norma, in armonia con la modifica a suo tempo
introdotta dalla legge n. 62/2005 all’art. 30 della legge n. 109/1994, conferma
che le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche da soggetti
intermediari finanziari, iscritti in un apposito elenco ed autorizzati a
rilasciare tali garanzie dal Ministero dell’economia.
Art. 129 - Sistema di garanzia globale
Il nuovo regolamento istituisce il sistema di garanzia
globale di esecuzione, obbligatorio per gli appalti integrati di importo
superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di
qualunque ammontare, e facoltativo, a discrezione dell’amministrazione
appaltante (che ove ritenga di avvalersene deve prevedere tale sistema nel
bando di gara), per gli appalti di sola esecuzione di importo a base d’asta
superiore a 100 milioni di euro. Tale garanzia non è richiesta per le
concessioni.
Artt. 130-131 – Oggetto e durata della garanzia
globale di esecuzione
La garanzia globale ha ad oggetto due obbligazioni da
parte del garante:
la prima consistente nella cauzione definitiva,
secondo la normativa generale che disciplina tale istituto (art. 113 del codice
e art. 123 del regolamento);
la seconda consistente nell’obbligo di fare subentrare
un sostituto nell’esecuzione dei lavori, qualora l’originario esecutore
fallisca, incorra in liquidazione coatta amministrativa o concordato
preventivo, ovvero nei suoi confronti sia pronunciata risoluzione del contratto
per inadempimento. Tale garanzia è efficace fino al certificato di ultimazione
dei lavori. Per la finalità di dare sollecita attuazione alla garanzia di
subentro è prescritto che la polizza di garanzia globale debba indicare i
nominativi di almeno due sostituti in possesso dei requisiti richiesti dal
bando per la partecipazione alla gara.
La garanzia consistente nella cauzione definitiva è
efficace sino alla data del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino
a 12 mesi dall’ultimazione dei lavori, in linea perciò con la disciplina
generale della garanzia definitiva. La garanzia di subentro, essendo
strettamente correlata all’esecuzione dei lavori, rimane valida fino alla data
del certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 132 – Attivazione della garanzia definitiva
Quanto alla garanzia definitiva, questa consiste
nell’obbligo per il garante di corrispondere al committente nel termine di 15
giorni, a seguito di richiesta scritta, le somme di cui questi sia creditore
nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite. Tale garanzia
permane, nei limiti del 10% dell’importo contrattuale, anche laddove sia
attivata la garanzia di subentro, a copertura dei crediti che la stazione
appaltante vanta nei confronti del contraente originario.
Art. 133 – Garanzia e subentro nell’esecuzione
Qualora l’amministrazione richieda l’attivazione della
garanzia di subentro, il garante è tenuto a comunicare all’amministrazione
stessa, entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, l’inizio delle
attività di cantiere da parte del subentrante.
E’ stabilito che, in caso di inadempimento del primo
subentrante, questi debba essere sostituito dal secondo; in caso di
inadempimento anche del secondo subentrante, la norma prevede che il garante
debba verificare progressivamente la disponibilità a completare i lavori da
parte dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e, in
caso di indisponibilità di questi, individuare sul mercato un soggetto in
possesso dei requisiti previsti dal bando, che sia disponibile al completamento
dell’opera.
Va notato che, mentre nel caso del primo subentro si
considera l’ipotesi non soltanto dell’inadempimento dell’appaltatore, ma anche
del fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, relativamente ai
subentri successivi al primo, ci si riferisce soltanto all’inadempimento. Tale
impostazione non appare sorretta da fondate ragioni logiche, per cui sembra
possibile una interpretazione analogica del disposto normativo, nel senso che i
successivi subentri possano avere luogo anche nelle ipotesi di fallimento,
liquidazione o concordato del subentrante precedente.
La norma precisa, inoltre, che il subentrante può
avvalersi dei subappaltatori già autorizzati per la parte del contratto di subappalto
non ancora eseguita.
Art. 134 – Rapporti tra le parti e requisiti del
garante e subentrante
In ogni caso, il garante resta estraneo ai rapporti
tra il contraente e la stazione appaltante e pertanto non può far valere nei
confronti di quest’ultima le eccezioni che spettano al contraente.
La norma precisa che il contraente rimane comunque
responsabile verso il committente, anche in caso di attivazione della garanzia
di subentro; risponde, perciò, dei danni derivanti dalla risoluzione del
contratto e, a tale fine, il committente può attivare la garanzia definitiva,
come sopra visto, esigendo dal garante il pagamento di quanto dovuto dal
contraente nei limiti del 10% dell’importo contrattuale.
Quanto ai requisiti del garante, la norma precisa che
può trattarsi di istituti di credito, banche, imprese di assicurazioni e
intermediari finanziari, debitamente autorizzati, anche in associazione tra
loro, a condizione che abbiano rilasciato garanzie fideiussorie per appalti di
lavori in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente per un importo
non inferiore a 1,5 volte l’importo dei lavori. Inoltre, il bando di gara può
prevedere che la garanzia di subentro sia rilasciata direttamente dalla società
capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante in possesso dei
requisiti sopra visti, che rilascia la cauzione definitiva. In tal caso, la
società capogruppo dovrà possedere un patrimonio netto non inferiore
all’importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro.
Anche se il garante rimane estraneo al rapporto
contrattuale tra il committente ed il contraente, può comunque convenire con
quest’ultimo la nomina di un proprio controllore tecnico, adeguatamente
qualificato, con il compito di aggiornare periodicamente il garante circa l’avanzamento
dei lavori.
Quanto ai requisiti dell’impresa subentrante, deve
evidenziarsi che quest’ultima dovrà essere qualificata in relazione all’intera
opera e non all’importo residuo dei lavori da realizzare al momento del
subentro.
Art. 135 – Limiti di garanzia
Per quanto attiene alla garanzia definitiva, la norma
rinvia agli importi ed alle modalità previste dall’art. 113 per la garanzia
definitiva ordinaria, con l’ulteriore precisazione che le percentuali indicate
dalla norma vanno riferite non soltanto all’importo dei lavori, ma anche a
quello relativo alle altre prestazioni richieste al contraente, e perciò al
valore complessivo del contratto.
La norma ribadisce, infine, che l’attivazione della
garanzia di subentro non determina il venir meno in alcun modo della garanzia a
titolo di cauzione definitiva, che permane a copertura dei danni che
eventualmente l’amministrazione abbia subito a causa dei ritardi o di altri
effetti conseguenti l’avvenuta esigenza del subentro. Inoltre, qualora venga
attivata la garanzia di subentro, la cauzione definitiva si intende, comunque,
prestata ipso iure per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale,
indipendentemente da quale sia l’importo della stessa al momento del subentro o
da quali riduzioni abbiano già avuto luogo, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del
codice. Tale ammontare non è poi ulteriormente riducibile fino al momento del
collaudo.
TITOLO VII
CONTRATTO
Art. 137 – Documenti facenti parte integrante del
contratto
La norma specifica che tra i documenti facenti parte
integrante del contratto rientrano le polizze di garanzia.
Inoltre, precisa che, fatto salvo il capitolato
speciale e l’elenco prezzi unitari, gli altri documenti contrattuali possono
anche non essere materialmente allegati al contratto, ma devono, comunque,
essere conservati dall’amministrazione e controfirmati dall’appaltatore.
Art. 138, comma 2 – Contenuto dei capitolati e dei
contratti
La disposizione definisce il contenuto minimo del
capitolato generale, che dovrà essere adottato ai sensi dell’art. 5, comma 8
del codice dei contratti per le sole amministrazioni statali e che potrà
divenire contrattualmente vincolante per le stazioni appaltante che vi rinviino
espressamente nel bando o nella lettera di invito.
Si definisce, altresì, il contenuto minimo dei
capitolati speciali e dei contratti nel rispetto del codice dei contratti, del
regolamento e del capitolato generale, quest’ultimo per le amministrazioni
statali e per le altre amministrazioni che vi abbiano rinviato.
Infine, al comma 3, lettera b) viene introdotta la
disposizione secondo cui le stazioni appaltanti possono legittimamente concludere
protocolli di intesa con soggetti pubblici con competenze istituzionali in
materia di salute, sicurezza, previdenza e ordine pubblico, nonché con le
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali. La norma sostanzialmente recepisce
una prassi invalsa negli ultimi anni di concludere protocolli di intesa o di
legalità, volti a realizzare forme di collaborazione tra vari soggetti per
migliorare le forme di tutela di interessi ritenuti particolarmente rilevanti.
Art. 141, comma 3 - Sospensione dei lavori e pagamenti
in acconto
Nel regolamento previgente (art. 114, comma 3, del
D.P.R. n. 554/1999) era stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori
superiori a 90 giorni, la stazione appaltante dovesse disporre il pagamento di
un SAL, anche se al momento della sospensione non era stato raggiunto l’importo
prescritto per la sua emissione. L’articolo 141, comma 3, del nuovo regolamento
assai opportunamente riduce tale termine da 90 a 45 giorni, per l’evidente
finalità di evitare che l’appaltatore resti esposto ad un ingiustificato
ritardo nel pagamento di lavori realizzati, ancorché questi all’atto della
sospensione non abbiano raggiunto l’importo prescritto per l’emissione del SAL.
Si coglie l’occasione per precisare che la
disposizione va riferita a tutte le forme di sospensione dei lavori e perciò
non soltanto alle sospensioni illegittime, ma anche a quelle inizialmente
legittime che divengono illegittime (per l’inerzia dell’amministrazione per es.
nell’approvazione di una variante necessaria) ed a quelle disposte per ragioni
di pubblico interesse (art. 158, comma 2).
Art. 143 – Termini di pagamento degli acconti e del
saldo
Nel fissare i tempi intercorrenti tra la maturazione
di ogni stato di avanzamento lavori e
l’emissione dei certificarti di pagamento (non più di
quarantacinque giorni) e tra quest’ultimo e il mandato di pagamento (non più di
30 giorni) e tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e il pagamento della rata di saldo e di
svincolo della garanzia fideiussoria (non più di 90 giorni), il presente
articolo ribadisce quanto disposto in materia di Durc
dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del regolamento.
Art. 144, comma 4 - Interessi per ritardato pagamento
– Risarcibilità maggior danno
Il previgente testo normativo (art. 30, comma 4, del
D.M. n. 145/2000) stabiliva tassativamente che gli interessi di mora per
ritardato pagamento dei SAL o della rata di saldo erano da intendersi
comprensivi del maggior danno subito dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 1224,
comma 2, c.c.. Ciò stava a significare che, una volta
percepiti gli interessi moratori, l’appaltatore non poteva accampare alcuna
ulteriore pretesa, nemmeno nell’ipotesi in cui potesse in concreto dimostrare
di avere subito un danno superiore agli interessi corrispostigli.
La nuova disposizione introduce un’innovazione assai
significativa, in quanto afferma che i capitolati speciali possono prevedere
che gli interessi siano comprensivi del maggiore danno. Ciò sta a significare
che, qualora l’ente appaltante non inserisca nel capitolato speciale una
previsione di tal genere, l’appaltatore potrà dimostrare in giudizio di aver
subito un danno maggiore rispetto agli interessi moratori a lui liquidati.
Art. 145 - Penali
Relativamente ai casi di opere suddivise in parti (uno
degli esempi più significativi è quello della consegna frazionata), viene
confermato che le penali si applicano ai rispettivi importi, ma viene
ulteriormente precisato che debba essere il capitolato speciale di appalto a
determinare le modalità di tale applicazione. Tuttavia, la disposizione prevede
che il contratto possa escludere le penali intermedie qualora si tratti di
appalti di progettazione ed esecuzione (artt. 168 e 169 del regolamento) o di
affidamenti a contraente generale (art. 176 del codice dei contratti).
La disposizione appare assai opportuna in quanto, in
assenza di una specifica disciplina contrattuale, in passato sovente sorgevano
contestazioni in merito alle modalità di applicazione; in particolare, si
discuteva se la penale dovesse essere applicata immediatamente e
irrevocabilmente sull’importo inerente la singola porzione di opera ovvero se
dovesse attendersi l’ultimazione generale dell’opera, sia ai fini
dell’applicazione che della disapplicazione, qualora il ritardo fosse stato
successivamente recuperato. La nuova disposizione obbliga gli enti appaltanti a
disciplinare queste ipotesi, lasciando loro un margine di apprezzamento nella
formulazione contrattuale.
Quanto alla sede di applicazione delle penali, al di
fuori del caso precedentemente visto, la disposizione di cui al comma 6
stabilisce che, nel caso di ritardo colpevole da parte dell’appaltatore
nell’ultimazione dei lavori, la penale finale, su indicazione del direttore dei
lavori, è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.
Nei casi in cui in luogo del certificato di collaudo
trova applicazione il certificato di regolare esecuzione (obbligatoriamente per
gli appalti inferiori a 500.000 euro, facoltativamente per gli appalti compresi
tra 500.000 ed 1 milione di euro), la penale viene applicata sempre dal
responsabile del procedimento, ma in sede di conferma da parte dello stesso del
certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.
TITOLO VIII
ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 152 - Ordini di servizio
La disposizione contiene una disciplina degli ordini
di servizio più articolata rispetto a quella previgente e, inoltre, alcune
significative innovazioni.
E’ stabilito che il responsabile del procedimento
formula al direttore dei lavori disposizioni di servizio, con le quali gli dà
istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori, indicando la
periodicità con la quale lo stesso direttore dei lavori deve presentare
rapporti sull’attività di cantiere e delle lavorazioni.
Nel rigoroso rispetto delle disposizioni di servizio
ed al fine di dare a queste attuazione, il direttore dei lavori emette ordini
di servizio all’appaltatore relativamente agli aspetti strettamente tecnici ed
economici dell’appalto. L’ordine di servizio deve essere sempre preventivamente
vistato dal responsabile del procedimento.
L’assenza di tale visto, salve
ipotesi di particolare urgenza, è perciò da ritenere renda inefficace l’ordine
di servizio stesso.
Si richiama, poi, l’attenzione, su un punto
particolarmente delicato dell’articolo 152, comma 3, laddove è detto che
l’esecutore é tenuto ad uniformarsi all’ordine di servizio, salva la facoltà di
formulare le proprie riserve. Sul punto sorge il problema se la riserva debba
essere formulata immediatamente, in calce all’ordine di servizio ritenuto
dall’appaltatore lesivo delle sue posizioni. Al quesito sembra doversi dare
risposta affermativa, visto che nell’ultimo periodo della disposizione é detto
che, in ogni caso, le riserve, a pena di decadenza, devono essere iscritte nel
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva
all’ordine di servizio.
In definitiva, dunque, contrariamente alla previgente
disciplina, la norma sembra delineare l’ordine di servizio come sede necessaria
di formulazione della riserva e comunque, a titolo cautelativo, si consiglia di
formulare sempre la riserva sugli ordini di servizio che abbiano potenzialità
lesive delle posizioni economiche e tecniche dell’esecutore dei lavori.
Art. 153, comma 1 - Consegna dei lavori
Con la disposizione in commento viene stabilito che il
responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna
dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace, chiarendo che possa
autorizzare la consegna anche subito dopo che l’aggiudicazione definitiva sia
divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, c. 9 del codice dei contratti.
A tal proposito, si ricorda che il cennato
articolo dispone che l’esecuzione d’urgenza non possa avere luogo né durante il
termine di preclusione alla stipula del contratto (c.d. “standstill
period”, pari a 35 giorni decorrenti dall’invio della
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai controinteressati),
né durante il periodo di sospensione automatica, nel caso di previa
proposizione di un ricorso avverso l’aggiudicazione (art. 11, comma 9), salvo
che:
1) la normativa vigente non preveda la pubblicazione
del bando di gara;
2) quando l’esecuzione immediata della prestazione sia
indispensabile per evitare un grave danno all’interesse pubblico che è volto a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Art. 153, comma 9 – Consegne dei lavori - Ritardo
Qualora, per cause imputabili all’amministrazione, la consegna
dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del contratto,
l’appaltatore può formulare istanza di recesso dal contratto, con diritto al
rimborso delle spese sostenute. Nel testo del nuovo regolamento, viene
stabilito che l’amministrazione non può opporsi se è trascorsa la metà del
termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
La disposizione è assai opportuna in quanto restringe
il periodo entro il quale l’amministrazione può opporre diniego al recesso
dell’appaltatore.
Art. 155, comma 3 – Differenze riscontrate all’atto
della consegna dei lavori
In linea generale è stabilito che non si procede alla
consegna dei lavori se vengono riscontrate differenze tra le condizioni locali
ed il progetto esecutivo.
Viene introdotta la disposizione secondo cui il
direttore dei lavori procede, comunque, alla consegna parziale dei lavori,
qualora i lavori non eseguibili, per effetto delle differenze riscontrate,
siano inferiori ad un quinto dell’importo contrattuale e non incidano sulla funzionalità
dell’opera.
L’integrazione normativa risulta quanto mai opportuna
perché, nei casi non particolarmente gravi, consente, comunque, l’avvio dei
lavori e perciò l’esecuzione dell’opera da parte dell’aggiudicatario, fatto
salvo il diritto di questo di formulare riserva negli atti contabili qualora la
ritardata esecuzione della parte di lavori non consegnata gli arrechi danno.
Art. 157, comma 1, 2 e 3 –Riconoscimenti a favore
dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Viene previsto, con apprezzabile
precisione, che, nel caso in cui venga accolta l’istanza di recesso
dell’esecutore dal contratto, per ritardo nella consegna dei lavori che sia
imputabile al fatto o a colpa dell’amministrazione, l’esecutore abbia diritto
al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e
documentate, in misura che non superi le percentuali calcolate nello stesso
comma 1 della disposizione, e che sono calcolate sull’importo netto
dell’appalto.
Si prevede, inoltre, nell’ultimo periodo dello stesso
comma, che per appalti di progettazione ed esecuzione, l’esecutore abbia
diritto al rimborso delle spese, nella misura quantificata in base all’importo
calcolato nei documenti di gara, al netto del ribasso offerto, nonché dei
livelli di progettazione redatti ed approvati dalla stazione appaltante. Di
conseguenza, si prevede espressamente che col pagamento di tali somme la
stazione appaltante acquisisce la proprietà del progetto; di conseguenza, salvo
i casi appena menzionati, e quelli di cui al successivo comma 2, si prevede che
l’esecutore non abbia diritto ad ulteriori compensi ovvero indennizzi.
Quanto al comma 2, la norma prevede che, qualora
l’istanza dell’esecutore venga rigettata, e si proceda tardivamente alla
consegna, questi avrebbe diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo.
Art. 157, comma 4 – Inoltro delle richieste di
pagamento
Il comma in esame prevede che, nel caso di istanze di
pagamento degli importi spettanti all’esecutore per ritardo dovuto
all’amministrazione, queste debbano essere effettivamente quantificate ed
inoltrate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell’istanza di recesso, a pena di decadenza.
Analogamente, le richieste relative al risarcimento
dei danni dipendenti da ritardo, devono essere formulate, sempre a pena di
decadenza, mediante riserve da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori, e
da confermare, a seguito di quantificazione, nel registro di contabilità, con
le modalità descritte nell’art. 190, che disciplina le eccezioni e le riserve
che l’esecutore può apporre al registro di contabilità.
Art. 158, comma 2 - Sospensione lavori per ragioni di
pubblico interesse
Il secondo comma dell’art. 158 disciplina la
sospensione dei lavori disposta dal responsabile del procedimento per ragioni
di pubblico interesse o necessità.
Tale misura si aggiunge alle sospensioni disposte dal
direttore dei lavori per la presenza di circostanze speciali, ovvero di
condizioni climatiche, di forza maggiore, o altre circostanze speciali.
La disposizione in commento, innovando rispetto al
passato, precisa che, tra le ragioni di pubblico interesse, rientra anche
l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione
o della Provincia autonoma, che venga adottata per sopravvenute esigenze di
equilibrio dei conti pubblici. Il legislatore regolamentare, in tal modo,
recependo una precisa indicazione fornita dal Consiglio di Stato nel parere reso
sul provvedimento in esame, ha inteso ribadire espressamente che la “tutela”
del bilancio ed il contenimento dei costi sono interessi preminenti rispetto
alla prosecuzione dei lavori, laddove da questa possa derivare un pregiudizio
economico per l’amministrazione, nell’ottica del bilanciamento costi/benefici.
Sotto questo profilo, va osservato che, sebbene sia
condivisibile l’intento, perseguito dal legislatore, di tutelare il preminente
interesse dell’amministrazione alla “regolarità finanziaria”, l’esecuzione dei
lavori potrebbe risultare subordinata all’esercizio di un potere esorbitante,
poiché subordinato a valutazioni per le quali il legislatore regolamentare non
ha delineato limiti e presupposti al di fuori del generico riferimento
all’esigenza di equilibrio dei conti pubblici.
Art. 158, comma 8 - Sospensione lavori e riserve
Il regolamento n. 554/1999 prevedeva che, in ogni caso
di sospensione dei lavori che arrecasse danno all’appaltatore, la riserva fosse
iscritta, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione sia nel verbale
di ripresa. La disposizione era imprecisa e lacunosa perché, come è noto,
esistono sospensioni inizialmente legittime che divengono illegittime per
effetto dell’inerzia dell’amministrazione. Si tratta dei casi di perizie
determinate da cause di forza maggiore per le quali l’amministrazione ritarda
l’approvazione oltre i tempi tecnici necessari; ovvero dei casi di sospensione
per ragioni di pubblico interesse qualora, decorso il termine dei sei mesi,
l’appaltatore formula istanza di recesso e l’amministrazione vi si oppone.
In questi casi è del tutto irragionevole pretendere
che l’appaltatore formuli riserva nel verbale di sospensione, in un momento in
cui cioè ancora non sussiste responsabilità di alcuno, e perciò non sussiste la
possibilità di richiedere il ristoro dei danni.
Assai opportunamente l’art. 158, al comma 8,
stabilisce ora espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime è
sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Art. 159, commi 1 e 2 – Proroghe e tempo per
l’ultimazione dei lavori
L’art. 159 riproduce, senza innovazioni di particolare
rilievo, le norme capitolari di cui agli artt. 21, 24 e 26 del D.M. n. 145 del
2000.
La disposizione stabilisce che è ammessa la
sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori, nei casi in cui si
verifichino circostanze speciali, consistenti in avverse condizioni climatiche,
ovvero cause di forza maggiore, o altre circostanze che impediscano la
realizzazione o esecuzione dei lavori a regola d’arte.
Quanto alla durata della sospensione per tali
evenienze, la norma la circoscrive al tempo strettamente necessario a far
cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
Il comma 2 dell’art, 159 chiarisce che, tra le circostanze
speciali già elencate dal comma 1, ed idonee a comportare la sospensione dei
lavori, debbano essere ricomprese anche le situazioni che comportano la
necessità di redigere una variante in corso d’opera, variante divenuta
necessaria per:
- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
- cause impreviste e
imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal regolamento stesso;
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione, che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o
di sue parti, e sempre che non alterino l’impostazione progettuale.
Inoltre, se la variante viene disposta per presenza di
eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si
interviene, verificatisi in corso d’opera, rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale, ovvero casi di difficoltà di esecuzione,
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore (di cui
all’articolo 1664, comma 2 del codice civile), l’art. 159 del regolamento
prevede che la sospensione sia ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili
al momento della stipulazione del contratto.
Si conferma l’impossibilità di considerare fra le
circostanze speciali, cha danno titolo alla sospensione dei lavori, l’ipotesi
di variante dovuta ad errori od omissioni del progetto esecutivo.
Quanto alla durata della sospensione dovuta alla
redazione di una perizia di variante, viene precisato che, a tal fine, il
direttore dei lavori deve tener conto della complessità ed importanza delle
modifiche di un progetto che comportino la sospensione dei lavori a causa della
redazione di una perizia di variante, prolungando la sospensione stessa per il
tempo ritenuto adeguato.
Art. 159, comma 3 – Mancata ripresa dei lavori
Tale disposizione stabilisce che, quando l’esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, possa
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a sollecitare il
direttore dei lavori, perché a sua volta, provveda alla ripresa dell’attività.
La diffida, che quindi configura uno strumento di tutela dell’esecutore nel
caso di inerzia dell’amministrazione, è condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore voglia
far valere l’illegittimità della sospensione causata dall’eccessiva durata.
Art. 160, commi 1, 2 e 3 –Illegittima sospensione dei
lavori
In aderenza ai contenuti dell’articolo 25 del D.M. n.
145/2000, l’art. 160, che lo riproduce, stabilisce il principio secondo cui
sono da considerarsi illegittime tutte le sospensioni dei lavori disposte per
cause differenti da quelle indicate nell’art. 159, sopra cennato,
con la conseguenza che, per tali evenienze, scatta per l’esecutore il diritto
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Vengono quindi elencati, nel secondo comma (cui si
rimanda), i criteri per la quantificazione di tali voci di danno, prevedendosi
espressamente la possibilità di ammettere a risarcimento spese ulteriori, non
rientranti nell’elencazione citata, solo ove documentate dall’esecutore e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 161, comma 3 – Variazioni al progetto in corso di
esecuzione
Per le ipotesi in cui occorra procedere
all’introduzione, in corso d’opera, di varianti al progetto in esecuzione, la
norma in commento, innovando rispetto al passato, prevede che il direttore dei
lavori invii la proposta di perizia suppletiva e di variante al responsabile
del procedimento.
Si ritiene che gravi su quest’ultimo l’onere di
successiva trasmissione agli organi decisionali della stazione appaltante,
laddove la perizia di variante necessiti di tale approvazione.
A tale proposito, si vuole ricordare che, ai sensi del
comma 9 dell’articolo in esame, tale evenienza ricorre qualora la perizia
comporti la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro
economico del progetto approvato.
È, invece, nella competenza del RUP l’approvazione di
perizie di variante che non comportino tale aumento di spesa, e sempre che non
alterino la sostanza del progetto.
Ai sensi del comma 10, infine, è disposto che sono,
comunque, approvate dal RUP, previo accertamento della loro non prevedibilità,
le variazioni che prevedano un aumento di spesa non superiore al 5%
dell’importo originario del contratto (ed alla cui copertura si provveda
attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara) di
cui all’art. 132, comma 3, secondo periodo, del codice dei contratti (ossia
quelle disposte nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, finalizzate al
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto).
Art. 161, comma 4 - Ius variandi
Viene confermato lo ius variandi quantitativo dell’amministrazione e cioè l’obbligo
per l’esecutore di eseguire maggiori lavori agli stessi prezzi del contratto
originario entro il 20% dell’importo di questo.
Era pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che,
superato tale limite, il contratto dovesse ritenersi esaurito, mentre da
qualcuno veniva avanzato il dubbio che i lavori eccedenti il 20% potessero
essere affidati direttamente all’appaltatore originario.
L’art. 161, comma 4, ultima parte, elimina tale dubbio
in quanto stabilisce che, nel caso di eccedenza rispetto a tale limite, la
perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo sottoscritto dall’impresa in segno
di accettazione.
Ciò sta a significare che mentre entro il 20%
l’impresa è obbligata ad eseguire maggiori lavori agli stessi prezzi, oltre il
20% ha luogo una negoziazione tra amministrazione ed impresa, svincolata dalle
condizioni economiche dell’appalto originario, che può concludersi o meno con
l’accettazione dell’esecuzione dei maggiori lavori.
Art. 166, comma 2 - Danni alle opere per eventi di
forza maggiore
Il vecchio regolamento stabiliva che condizione per la
risarcibilità dei danni causati alle opere da eventi di forza maggiore era la
formulazione di denuncia da parte dell’appaltatore al direttore dei lavori
entro tre giorni dall’evento. Il capitolato generale (D.M. n. 145/2000)
all’art. 20, stabiliva tale termine invece in giorni cinque, così dando luogo
ad un contrasto normativo e determinando incertezze applicative.
Il nuovo regolamento, all’art. 166, elimina questo
contrasto stabilendo il termine per la denuncia univocamente in “cinque giorni”
dal verificarsi dell’evento.
Art. 166, comma 4 – Prescrizione alla redazione del
verbale di constatazione
Si richiama l’attenzione su tale disposizione che,
rispetto alla previgente disciplina normativa, introduce la prescrizione per il
direttore dei lavori di procedere alla redazione del verbale di constatazione
dei danni alla presenza dell’esecutore.
La prescrizione, assai opportuna, mira a tutelare la
posizione dell’esecutore la cui presenza alle operazioni di constatazione gli
consente in modo immediato di avanzare le proprie eventuali contestazioni e
dissensi.
Si richiama però l’attenzione sul fatto che
l’innovazione normativa rafforza la tesi per la quale l’esecutore deve
formulare sul verbale le proprie eventuali riserve.
Si raccomanda, pertanto, di presenziare sempre alle
operazioni di accertamento, di richiedere di prendere visione del relativo
verbale e, ove questo contenga accertamenti o giudizi ritenuti lesivi della
posizione dell’esecutore, di formulare le riserve immediatamente e direttamente
sul processo verbale, salvi i successivi obblighi di ripeterle all’atto della
prima sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva e
confermarle nel conto finale.
Art. 167, comma 1 – Accettazione, qualità ed impiego
dei materiali.
La disposizione in commento introduce la disciplina
relativa all’accettazione qualità ed impiego dei materiali, recependo, senza
significative novità, quanto stabilito dal previgente art. 15 del D.M. n.
145/2000.
Art. 168 - Appalto integrato sulla base del progetto
preliminare dell’amministrazione
Tale norma disciplina la nuova ipotesi di appalto
integrato di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del codice, nel quale in sede
di gara gli offerenti presentano la progettazione definitiva (quale elemento di
valutazione dell’offerta) e successivamente soltanto l’affidatario redige la
progettazione esecutiva dell’opera.
Il regolamento stabilisce che prima della stipula del
contratto debbano essere acquisiti tutti i pareri necessari all’approvazione
del progetto definitivo e che l’affidatario debba provvedere ad adeguare il
progetto definitivo presentato in sede di gara alle eventuali prescrizioni di
detti pareri, entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del
procedimento (il quale, a sua volta, deve avviare le procedure per
l’acquisizione dei pareri entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva), e
senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo. Tale esigenza determina in
concreto l’estrema difficoltà di rispettare il termine di 60 giorni per la
stipula del contratto di cui all’art. 11, comma 9, del codice dei contratti,
per cui è da ritenere che il bando di gara possa stabilire un termine più ampio
per tale stipula.
La disposizione prima citata (obbligo di adeguamento
ed esclusione di compensi aggiuntivi) appare quantomeno singolare e comunque
non conforme ai principi generali del nostro codice civile in materia di
consenso nell’attività contrattuale. È, infatti, del tutto ovvio che se le
prescrizioni determinano per l’impresa maggiori oneri economici, questi devono
essere quantificati e inseriti nel corrispettivo dell’appalto. La disposizione
regolamentare, contrastando perciò con basilari principi civilistici, dovrebbe
essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice e, comunque, non
potrebbe escludere la possibilità per l’appaltatore di non dare il suo assenso
al perfezionamento del contratto, visto che in concreto, nel caso di richiesta
di adeguamento determinante maggiori oneri economici, ne possono variare
sostanzialmente i termini e presupposti. Pertanto, secondo un’interpretazione
logica e fondata sui comuni canoni civilistici, la disposizione va intesa nel
senso che l’affidatario resta vincolato al corrispettivo iniziale soltanto se
le integrazioni richieste determinano modesti e del tutto irrilevanti lavori
aggiuntivi.
È poi previsto che, successivamente alla stipula del
contratto, l’appaltatore proceda alla redazione dell’esecutivo. Se in tale sede
emerge la necessità di varianti determinate da esigenze di forza maggiore, le
varianti stesse sono valutate e compensate all’affidatario a prezzi di
contratto o mediante la determinazione di nuovi prezzi. Qualora invece la
variante risulti determinata da errori dell’appaltatore in sede di redazione
del progetto definitivo, i maggiori oneri restano a suo carico.
Art. 169 - Appalto integrato sulla base del progetto
definitivo dell’amministrazione
Innovando alla previgente disciplina (art. 140, comma
2, del D.P.R. n. 554/1999), la nuova normativa prevede che la decisione se ed
in che misura dare luogo all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio venga rimessa al progettista dell’esecutivo (e cioè all’impresa),
mentre prima tale decisione era rimessa al responsabile del procedimento.
Si tratta di innovazione assolutamente condivisibile,
in quanto rimette importanti decisioni tecniche, quali quelle sopra dette,
all’effettivo responsabile della progettazione esecutiva e dell’esecuzione e
cioè appunto l’affidatario. La disposizione, dunque, si muove correttamente
nell’ottica della salvaguardia della sfera di autonomia imprenditoriale
dell’esecutore dell’opera. Inoltre, viene confermata (comma 4) la possibilità
di introdurre ed approvare varianti la cui necessità emerga nella fase di
attuazione dei predetti studi ed indagini o, comunque, di redazione della
progettazione esecutiva.
Certamente significativa risulta la disposizione del
tutto nuova, di cui al comma 3 dell’art. 169, laddove è detto che sono,
comunque, ammesse variazioni sia qualitative sia quantitative nella misura del
5% di singole categorie di lavoro (10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro) sempreché le stesse non comportino
un aumento del corrispettivo contrattuale e non incidano su eventuali
prescrizioni degli enti competenti. La norma, dunque, molto opportunamente
rimette all’imprenditore un margine, seppur modesto, di apprezzamento in ordine
ad aggiustamenti progettuali relativi al rapporto tra le singole categorie di
cui lo stesso si compone. La disposizione è ampiamente condivisibile in quanto
è assai frequente che in sede di redazione della progettazione esecutiva emerga
l’opportunità di procedere ad aggiustamenti nel rapporto tra le varie categorie
di lavoro onde ottenere un risultato più apprezzabile.
A rtt. 168, comma 9, e 169,
comma 8 - Modalità di pagamento del corrispettivo per le spese di progettazione
nelle due forme di appalto integrato
L’articolo 53, comma 3 bis, del codice stabilisce che,
qualora l’appaltatore si avvalga di progettisti, il soggetto appaltante ha
facoltà di prevedere nel bando di gara le modalità di corresponsione diretta al
progettista stesso del corrispettivo inerente gli oneri di progettazione.
Qualora tale facoltà non sia esercitata, le due
disposizioni regolamentari in argomento prevedono che il capitolato speciale
debba necessariamente indicare termini e modalità di pagamento all’impresa del
corrispettivo per la progettazione (definitiva ed esecutiva nella prima forma
di appalto integrato, esecutiva nella seconda).
La prescrizione è quantomai
opportuna in quanto il corrispettivo per la progettazione di fatto è
disancorato dall’andamento dell’esecuzione dei lavori.
Sul punto è auspicabile che le amministrazioni, in
aderenza alle regole generali di correttezza e ragionevolezza dell’azione
amministrativa, stabiliscano per il pagamento delle progettazioni effettuate
dall’impresa, termini ravvicinati rispetto al momento in cui le progettazioni
stesse vengono approvate.
Art. 170, comma 1 – Percentuale di lavori
subappaltabile
La previsione, nel ribadire che la percentuale di
lavori della categoria prevalente, subappaltabile o affidabile a cottimo, è
stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria, precisa,
opportunamente, che tale importo è calcolato con riferimento al prezzo del
contratto d’appalto.
Art. 170, commi 2 e 3 - Subappalto a cascata
Viene ribadita la possibilità per il subappaltatore di
subappaltare a sua volta alcune particolari opere specialistiche indicate
all’art. 107, comma 2, lett. “f” (impianti elettromeccanici autotrasportatori),
“g” (impianti pneumatici e antintrusione), “m” (strutture prefabbricate in
cemento armato), “o” e “p”. Rispetto al passato vengono aggiunte le lettere o)
e p), e cioè la possibilità di procedere a subappalto a cascata delle
lavorazioni concernenti il montaggio in opera di componenti strutturali in
acciaio o metallo di cui si abbia la produzione in stabilimento (OS 1 8-A; OS
18-B). Il comma 3 opportunamente chiarisce, così eliminando possibili
incertezze interpretative per amministrazioni ed appaltatori, che per i
subcontratti in argomento l’appaltatore è tenuto a darne comunicazione alla
stazione appaltante preventivamente alla stipula. Ciò sta a significare che
l’appaltatore non deve attendere alcuna autorizzazione o manifestazione di
volontà del soggetto appaltante che comunque, ovviamente, può intervenire in
qualsiasi momento ove accerti motivi preclusivi per il subcontraente, stabiliti
dalle norme per la lotta alla criminalità organizzata.
Art. 170, comma 6 - Cottimo
Viene introdotta la definizione di cottimo, previsto
nell’art. 118 del Codice dei Contratti, consistente nell’affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile, senza perciò le relative
forniture (che per esempio, sono messe a disposizione dall’amministrazione). In
tal caso è stabilito che il cottimista debba essere in possesso di
qualificazione correlata all’importo totale dei lavori (comprese cioè le
forniture) e non all’importo del contratto che risulta di entità inferiore.
Art. 170, comma 7 - Mancato rispetto dell’obbligo di
pagamento del subappaltatore
La disposizione in esame disciplina nel dettaglio le
conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte dell’esecutore del
contratto principale, dell’obbligo di pagamento del subappaltatore, di cui al
comma 3 dell’art. 118.
A tale proposito, invero, occorre ricordare che la cennata disposizione del codice dei contratti prevede che,
qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro venti giorni, dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, la stazione appaltante possa
sospendere il pagamento a favore degli affidatari. In aggiunta, nel caso di
pagamento diretto dei subappaltatori, detta disposizione precisa che, gli
affidatari debbano comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo, e con proposta motivata di pagamento.
Ciò premesso, la disposizione regolamentare in esame
stabilisce che, in caso di mancata ottemperanza ai predetti obblighi a carico
dell’appaltatore, la stazione appaltante possa sospendere i pagamenti in favore
dell’esecutore, limitatamente alla quota che corrisponde alla prestazione
contestata ed accertata, a condizione che:
- l’esecutore motivi il mancato pagamento con la
contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore;
- e sempre che, quanto contestato dall’esecutore sia
accertato dal direttore dei lavori.
Art. 173, comma 2 – Cottimo fiduciario – avviso di
post-informazione
Relativamente ai lavori affidati mediante cottimo
fiduciario, il secondo comma dell’art. 173 precisa che, per i lavori di importo
pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’esito degli affidamenti
debba essere soggetto ad avviso di post-informazione, mediante pubblicazione
sul profilo del committente.
Di conseguenza, sembra ragionevole ritenere che, per
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali lo stesso art. 125 del
Codice dei Contratti consente l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento, l’avviso di post-informazione non sia necessario.
TITOLO IX
CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 179, comma 1 - Lavori in economia compresi in
contratto
Relativamente ai lavori in economia compresi
all’interno del corrispettivo contrattuale, il vecchio regolamento era
lacunoso, in quanto non conteneva le modalità per contabilizzare tali lavori
che, come è noto, non formano oggetto di precisa previsione progettuale ma
vengono rimessi all’apprezzamento del direttore dei lavori a seconda delle
esigenze che vengono a riscontrarsi (si tratta generalmente di lavori di
modesta entità, di manutenzione o di ripristino o di rifinitura).
Il nuovo regolamento assai opportunamente stabilisce
dette modalità di contabilizzazione, prevedendo che per i materiali si faccia
riferimento ai prezzi di elenco al netto del ribasso d’asta, mentre per la
manodopera, i trasporti e i noli si fa riferimento alle tariffe locali vigenti
al momento dell’esecuzione dei lavori (in economia) incrementati di spese
generali ed utili ed applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su queste
ultime due voci.
Art. 196 – Disposizioni in materia di Durc in sede di esecuzione dei lavori
Con la disposizione in commento, si dà atto
dell’emissione, da parte delle Casse Edili, del Durc
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. e) del regolamento (Durc
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e
il pagamento del saldo finale), comprensivo della verifica della congruità
dell’incidenza del costo della manodopera riferita all’esecuzione dei lavori,
in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto.
Tale congruità deve far riferimento all’accordo di
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Ccnl
comparativamente più rappresentative del settore e il Ministero del Lavoro.
A tal proposito si rammenta che è stato da ultimo
siglato dalle medesime parti un accordo che prevede l’avvio di un periodo di
sperimentazione del sistema della congruità, per la durata di un anno a partire
dal 1° gennaio 2011, prima dell’entrata in vigore a regime, a partire del 1°
gennaio 2012.
Durante tale periodo di sperimentazione le parti hanno
comunque stabilito che il non raggiungimento della congruità non inciderà sulla
regolarità del Durc.
L’operatività del presente articolo rimane, comunque,
subordinata all’accordo tra il Ministero e le parti sociali.
Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori
La disciplina relativa alla ultimazione dei lavori
resta sostanzialmente invariata (obbligo dell’appaltatore di comunicare al
direttore dei lavori l’ultimazione dei lavori; obbligo di quest’ultimo di
redigere certificato attestante la data di ultimazione dei lavori).
La disposizione viene integrata dalla previsione che
il direttore dei lavori è tenuto a redigere in ogni caso alla data di scadenza
contrattuale, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, in
contraddittorio con l’appaltatore. Ciò sta a significare che in caso di ritardo
il direttore dei lavori deve comunque, alla scadenza contrattuale, verificare
quanta parte dei lavori sia stata eseguita, verbalizzandone l’entità alla
presenza dell’appaltatore che, perciò, in tale sede viene messo nella condizione
di contestare l’accertamento effettuato ed inoltre di esprimere le sue
eventuali osservazioni circa la non imputabilità del ritardo al proprio
operato.
Si tratta perciò di disposizione assai opportuna in
quanto, in un’ottica di trasparenza del rapporto tra direzione dei lavori ed
appaltatore, mette quest’ultimo nella condizione di avanzare tempestivamente le
sue contestazioni.
TITOLO X
COLLAUDO DEI LAVORI
Art. 215, comma 4 - Collaudo in corso d’opera
Viene stabilita l’obbligatorietà del collaudo in corso
d’opera, a condizione che non sussistano i presupposti per il rilascio del
certificato di regolare esecuzione.
La disposizione sembra doversi interpretare nel senso
che in tutti i casi in cui è obbligatorio (appalti fino a 500.000,00 euro) o
facoltativo (appalti da 500 mila ad 1 milione di euro) il certificato di
regolare esecuzione, viene rimessa all’apprezzamento discrezionale
dell’amministrazione se dare luogo o meno al collaudo in corso d’opera, a
seconda della rilevanza e difficoltà dell’intervento. Naturalmente, perché
l’amministrazione possa in ogni caso attuare il collaudo in corso d’opera,
devono ricorrere le ipotesi previste all’art. 215, comma 4 (lavorazioni non più
ispezionabili successivamente; aggiudicazione a ribasso superiore alla soglia
di anomalia; concessioni; appalto integrato; ecc.).
Viene inoltre introdotta l’obbligatorietà del collaudo
in corso d’opera nel caso opere affidate mediante finanza di progetto, dialogo
competitivo, locazione finanziaria, ovvero in caso di opere di particolare
complessità tecnica di cui all’articolo 236 del regolamento.
Risulta eliminata dall’obbligo di effettuare il
collaudo in corso d’opera l’ipotesi di appalto integrale [art. 2, comma 1,
lett. i), del D.P.R. n. 554/1999], quello cioè comprendente sia la parte
architettonica, sia quella strutturale, sia quella impiantistica; in questa
ipotesi pertanto il collaudo in corso d’opera diviene facoltativo, nonché le
ipotesi concernenti opere e lavori relativi a beni culturali.
Art. 216 - Collaudatore
Il primo comma dell’articolo in esame precisa i
criteri di scelta dei soggetti collaudatori.
In particolare, nel richiamare a tale proposito l’art
120, comma 2 bis de codice, ne risulta che l’incarico di collaudo o di verifica
di conformità può essere affidato dalle stazioni appaltanti a propri dipendenti
o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, ovvero, qualora all’interno
della stazione appaltante o delle amministrazioni aggiudicatrici non sia
presente un organico debitamente specializzato, a soggetti esterni scelti con
le medesime procedure previste per l’affidamento dei servizi.
E’ inoltre previsto (comma 2) che, nel caso di lavori
che richiedano più professionalità, il collaudo possa essere affidato ad una
commissione composta da due o tre membri. E’ stata introdotta poi la
possibilità (comma 4) che uno dei membri della commissione sia un funzionario
amministrativo della stazione appaltante con laurea in scienze giuridiche o
economiche che abbia prestato servizio per almeno cinque anni nella pubblica
amministrazione.
Per l’affidamento a soggetti esterni (comma10) è
stabilito debba darsi luogo alle procedure di gara relative all’affidamento dei
servizi di cui agli articoli 273 e seguenti del regolamento.
Art. 217 – Documenti da fornirsi al collaudatore.
Rispetto a quanto disposto dall’articolo 190 del
previgente regolamento, tra i documenti da fornirsi al collaudatore da parte
dell’esecutore del contratto viene aggiunta, limitatamente ai lavori
appartenenti alla categoria specialistica OS 12-A ( barriere stradali di
sicurezza), una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria
in merito al corretto montaggio ad installazione delle stesse, in coordinamento
con quanto stabilito dall’articolo 79, comma 17 del regolamento stesso.
Art 224 – Oneri dell’esecutore nelle operazioni di
collaudo.
Al terzo comma della disposizione in commento viene
precisato che, nel caso in cui l’esecutore non ottemperi agli obblighi connessi
e propedeutici all’effettuazione delle operazioni di collaudo ( tra cui le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli etc., ivi compreso
quanto occorra per ristabilire le parti di lavoro alterate da tali operazioni)
e conseguentemente l’organo di collaudo disponga che a ciò sia provveduto
d’ufficio – in danno all’esecutore inadempiente e deducendo la relativa spesa
dal residuo credito dell’esecutore stesso – trovino applicazione le
disposizioni sui lavori in economia di cui all’articolo 125 comma 6, lett. f)
del codice dei contratti, ma nei limiti d’importo di 200.000 Euro.
Art. 228 - Varianti migliorative o aggiuntive non
autorizzate.
Viene modificato l’art. 198 del D.P.R. n. 554/1999 nel
senso che possono essere ammesse in
contabilità, previo parere favorevole dell’organo di
collaudo, varianti o opere aggiuntive non preventivamente autorizzate, ma
soltanto nel caso in cui sia accertato che esse siano meritevoli di collaudo e
siano indispensabili per l’esecuzione dell’opera (il testo precedente
richiedeva soltanto che si trattasse di lavorazioni meritevoli di collaudo).
La disposizione è particolarmente delicata ed
importante in quanto, per il riconoscimento del corrispettivo relativo a
lavorazioni non preventivamente approvate con apposita perizia, è richiesto il
carattere della loro indispensabilità e cioè l’esistenza di un nesso di
causalità diretto tra tali lavorazioni e la finalità che l’opera risulti
realizzata a perfetta regola d’arte e senza vizi.
In ultimo, qualora l’organo di collaudo non ritenga
tali variazioni essenziali, il nuovo regolamento precisa che debba procedersi alla sospensione del rilascio del certificato di
collaudo, con obbligo di riferire al RUP e di proporre i provvedimenti ritenuti
opportuni.
Quest’ultimo trasmette la relazione, corredata con le
proposte dell’organo di collaudo e congiuntamente ad un proprio parere, alla
stazione appaltante, la quale è tenuta a deliberare al riguardo entro trenta
gironi dalla data di ricevimento della relazione stessa.
Art. 230 - Presa in consegna anticipata
L’art. 200 del D.P.R. n. 554/1999 consentiva la presa
in consegna anticipata dell’opera da parte dell’amministrazione (prima cioè che
fosse intervenuto il collaudo provvisorio), alla condizione che tale
possibilità fosse stata prevista nel contratto. Nel testo dell’art. 230 del
nuovo regolamento tale condizione è stata eliminata e, pertanto,
l’amministrazione può procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera,
dopo l’ultimazione dei lavori e prima del collaudo, tutte le volte che abbia la
necessità di utilizzarla per le sue finalità istituzionali.
Art. 234 - Decisione sulle riserve all’atto del
collaudo
Si ricorda che l’articolo 240 del
codice, ai commi 6 e 14, prevede l’avvio del procedimento finalizzato
all’eventuale conclusione di accordo bonario al momento del ricevimento da
parte del responsabile del procedimento del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. Ciò sta a significare che la commissione o il RUP (a
seconda dei casi) deve formulare entro 90 giorni proposta di accordo bonario,
sulla quale, ai sensi del comma 12 del predetto art. 240, devono pronunciarsi
le parti nei successivi 30 giorni.
La disposizione precisa, altresì,
che, in caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali
sia attivata la procedura di accordo bonario, i predetti 60 giorni decorrono
dalla scadenza del termine di 30 giorni previsto dal codice (art. 240, comma
12) ai fini della valutazione delle parti in merito alla proposta di accordo.
L’articolo 234 del regolamento, al comma 2, prevede
invece che la stazione appaltante, entro 60 giorni dalla ricezione del
collaudo, debba deliberare non soltanto su questo ma anche sulle domande
dell’esecutore.
Inoltre, la trasmissione al responsabile del
procedimento di una relazione generale sulla totalità
delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto
di collaudo, avviene solo se il collaudatore abbia ricevuto uno specifico
incarico in tal senso, non costituendo quindi tale trasmissione obbligo
risultante direttamente dall’ incarico del collaudo.
Art. 237 - Certificato di regolare esecuzione
Viene stabilito che, nei casi in cui è ammesso il
certificato di regolare esecuzione (obbligatoriamente per gli appalti fino a
500 mila euro e facoltativamente per quelli da 500 mila a 1 milione di euro),
allo stesso si applicano le disposizioni di cui all’art. 229, comma 3, 234,
commi 2, 3 e 4 e all’art. 235 del regolamento.
Procedendo con ordine, il riferimento all’articolo 229
comma 3 sta a significare che anche il certificato di regolare esecuzione ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
sua emissione. Entro tale termine, l’amministrazione può fare valere eventuali
vizi dell’opera emersi successivamente al certificato stesso .
L’applicazione al certificato di
regolare esecuzione delle disposizioni previste dall’articolo 234, commi 2 e 3,
comporta che la stazione appaltante effettui la revisione contabile degli atti
e deliberi, entro 60 giorni, sull’ ammissibilità del certificato di regolare esecuzione
nonché sulle eventuali domande poste dall’esecutore, potendo sempre in tale
periodo, fino all’approvazione del certificato, procedere a nuove verifiche;
inoltre, con il riferimento al comma 4 viene precisato che il direttore dei
lavori debba provvedere a trasmettere la relazione riguardante la totalità
delle spese per i lavori oggetto di verifica ove specificatamente incaricato.
Infine, dato il richiamo all’articolo 235, anche nel
caso di certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della
cauzione definitiva e al pagamento della rata di saldo, all’atto della sua
emissione.
La circostanza che l’art. 237 richiami espressamente
soltanto l’applicabilità dell’art. 229, comma 3, dell’art. 234, commi 2,3 e 4
dell’art. 235 sembra doversi intendere nel senso che il direttore dei lavori
non è tenuto a seguire tutte le altre norme procedurali inerenti l’attività del
collaudatore e possa, pertanto, procedere a sua discrezione con accertamenti
sommari volti, comunque, a consentire la verifica della corretta esecuzione
dell’opera.
. . . . . . . .
ALLEGATI
Allegato A
Categorie di qualificazione
Le categorie di qualificazione risultano così
modificate:
- la declaratoria della categoria OG10
viene integrata con ulteriori lavorazioni, quali la
costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti di pubblica
illuminazione da realizzare all’esterno degli edifici;
- la declaratoria della categoria OG 11
viene ridefinita alla luce delle modifiche contenute
nell’art. 79, comma 16, dello stesso regolamento (vedi sopra) ed esclusa la
categoria OS5 dalla qualificazione nella OG1 1 stessa;
- la categoria OS2
viene sdoppiata nella categoria
OS2-A (superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico) ed
OS2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico
e librario);
- la categoria OS7 (finiture di opere generali di
natura edile e tecnica) comprende ora la (ex)categoria OS8 (finiture di opere
generali di natura tecnica); nella attuale categoria OS8, invece, restano
comprese le opere di impermeabilizzazione. La categoria è ora a qualificazione
obbligatoria;
- la categoria OS 12 (barriere e protezioni stradali)
è stata suddivisa nella categoria OS 12- A (barriere stradali di sicurezza) ed
OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili),
entrambe a qualificazione obbligatoria;
- la categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio
o metallo) è stata suddivisa nella categoria OS18-A (componenti strutturali in
acciaio) ed OS18-B (componenti per facciate continue) entrambe a qualificazione
obbligatoria;
- la categoria OS20 viene suddivisa nelle categorie
OS20-A (rilevamenti topografici) e OS20-B, relativa all’esecuzione delle
indagini geognostiche, queste ultime prima
contemplate nella categoria OS21, dalla quale tali lavorazioni sono state
conseguentemente espunte;
- viene introdotta una nuova categoria, denominata
OS35, concernente gli interventi a basso impatto ambientale, a qualificazione
obbligatoria.