lavori pubblici - QUANDO LA FALSA DICHIARAZIONE SI PUO’ CONFIGURARE COME FALSO INNOCUO
(Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia Milano sez. III 2/3/2011 n. 607)
La
giurisprudenza del Consiglio di Stato ha recepito tale nozione [falso innocuo]
di origine penalistica anche ai fine di escludere la rilevanza della falsità
delle dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti partecipanti alle gare
pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163 del
2006 (e prima ancora dell’art. 75 del D.P.R. 554/99) tutte le volte che essa
non abbia prodotto alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma che
impone di attestare una determinata circostanza (sia essa contenuta nella legge
o nel bando) e non abbia procurato all’impresa dichiarante alcun vantaggio
competitivo (Cons. Stato, V, 09 novembre 2010 n. 7967). In particolare, è stato
ritenuto un falso innocuo l’omessa menzione degli amministratori o direttori
cessati dalla carica qualora tali soggetti risultino penalmente incensurati e,
pertanto, la loro indicazione nella dichiarazione resa alla stazione appaltante
non avrebbe in alcun modo potuto incidere sull’esito del giudizio sulla
ammissibilità dell’offerta. E’ stata altresì ritenuta irrilevante anche la
mancata menzione di condanne riportate da soci amministratori o direttori della
società offerente qualora il bando di gara richieda genericamente una
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione rimettendo, così, alla
impresa offerente la valutazione circa la gravità o non gravità delle condotte
dei propri rappresentanti (Cons. Stato, VI, 4/08/2009
n. 4907). Il medesimo Consiglio di Stato ha, tuttavia, precisato che
nell’ambito dei rapporti amministrativi la valutazione del carattere innocuo
del falso deve essere compiuta “ex ante”, con la conseguenza che non può essere
considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle
determinazioni dell’Amministrazione (Cons. Stato, VI,
8 luglio 2010 n. 4436). Il Supremo consesso ha altresì stabilito che qualora la
lex specialis di gara
richieda all’impresa informazioni puntuali che non lascino spazio a valutazioni
in ordine alla rilevanza o meno di determinate informazioni, la loro omissione
costituisce una legittima causa di esclusione (Cons. Stato, VI,
4907/09 cit.).