LAVORI PUBBLICI - ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE DI REATO PATTEGGIATO E DICHIARATO ESTINTO DAL GIUDICE
(Consiglio di Stato sez.III 22/3/2011 n. 1750)
E’ fermo e condiviso il principio per cui, nelle gare ad evidenza
pubblica, è legittima l’esclusione del concorrente qualora ometta di dichiarare
una condanna ex art. 444 c.p.p., ancorché attinente
ad un reato estinto per decorso del termine quinquennale di cui al successivo
art. 445, ove ciò sia prescritto nella lex specialis a pena d’esclusione (cfr. Cons. St., VI, 6 aprile 2010 n. 1909). Il principio de quo non opera
tuttavia quando, come nella specie e ben prima del termine per la
partecipazione alla gara stessa, l’estinzione del reato sia stata dichiarata
dal Giudice dell’esecuzione penale ai sensi del citato art. 445. Si tratta
d’una vicenda che implica l’irrilevanza della relativa condanna ai fini (o,
comunque, quale causa d’esclusione ai sensi) dell’art. 38 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 (cfr. Cons. St., V, 31 ottobre
2008 n. 5461).