LAVORATORI ELETTI O CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E NON  - LEGGE 3 AGOSTO 1999 N. 265 - NUOVA DISCIPLINA PER I PERMESSI

 

Sul Supplemento Ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183 è stata pubblicata la legge 3 agosto 1999, n. 265, concernente "disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Il provvedimento è in vigore dal 21 agosto 1999.

La legge innova l'ordinamento degli enti locali e introduce una nuova disciplina in materia di trasferimenti, aspettative e permessi a favore degli amministratori degli enti stessi. Risulta conseguentemente modificata la previgente normativa, contenuta nella legge n. 816 del 27 dicembre del 1985 e successive variazioni.

Di seguito sono illustrate le nuove disposizioni.

 

Trasferimenti

In primo luogo la nuova legge, all'art. 19, comma 4 stabilisce che i dipendenti - sia pubblici che privati - i quali sono stati eletti (o chiamati) a ricoprire cariche pubbliche presso gli enti locali, non possono essere trasferiti durante il mandato in assenza di espresso consenso dell'interessato.

È previsto inoltre, in forza dell'art. 19 della cennata legge, che la richiesta di avvicinamento al luogo in cui deve essere esercitato il mandato, sia esaminata dal datore di lavoro con "criteri di priorità".

 

Aspettative

La nuova legge dispone altresì, all'art. 22, che alcune categorie di amministratori locali (Sindaco, Presidente di Provincia, Consiglieri Comunali  o Provinciali, Presidente di Consiglio Comunale o Provinciale, Membri di Giunta comunale o provinciale, Presidente, Consiglieri e Assessori di Comunità montane, Componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, Componenti degli organi di decentramento), laddove lavoratori dipendenti, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Durante tale aspettativa si interrompe il periodo di prova, con conseguente impedimento della risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova stesso. Detta aspettativa deve essere considerata come "servizio effettivamente prestato".

Il legislatore stabilisce inoltre, all'art. 26, il riconoscimento, durante la cennata aspettativa non retribuita, dei contributi assicurativi e previdenziali solo per i lavoratori chiamati a ricoprire i seguenti incarichi:

- Sindaco

- Assessori Comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

- Presidente del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

- Presidente della Provincia

- Assessori Provinciali

- Presidente del Consiglio Provinciale

- Presidente della Comunità montana

- Presidente di organi costituiti dalle unioni di più Comuni

- Presidente di Consorzi fra Enti locali

- Presidente del Consiglio circoscrizionale nei casi in cui il Comune abbia attuato un effettivo decentramento di funzioni

- Presidente delle aziende anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

Trattasi di fattispecie tassative, e, quindi, non suscettibili d'interpretazioni analogiche o estensive.

Per tali soggetti l'Amministrazione locale - nella quale gli stessi sono inseriti - provvede al versamento degli oneri previdenziali e assicurativi dandone comunicazione al datore di lavoro.

Va altresì osservato che il comma 9 dell'art. 23 prevede la determinazione di un'"indennità di funzione" che dovrà essere stabilita da un apposito decreto interministeriale (Ministero dell'Interno d'intesa con quello del Tesoro e Bilancio), nonché dei "gettoni di presenza". L'indennità di funzione in parola è prevista dimezzata per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire incarichi pubblici a livello locale i quali non abbiano richiesto di usufruire dell'aspettativa non retribuita. L'art. 23 in esame prevede, inoltre, che, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra funzione e redditi, le indennità in parola non sono assimilabili a redditi da lavoro di qualsiasi natura.

 

Permessi

Particolare attenzione deve essere dedicata al regime dei permessi a favore dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a livello locale così come rivisitato dall'art. 24 della legge n. 265.

Il dettato legislativo in parola prevede che i lavoratori di cui si tratta hanno diritto a fruire di permessi retribuiti e non retribuiti

a) Permessi retribuiti

La disposizione legislativa stabilisce quanto segue in relazione all'incarico rivestito dal lavoratore:

1) Membri di Consigli Comunale, Membri di Consigli Provinciali, Membri di Consigli delle Comunità montane, Membri dei Consigli Metropolitani, membri dei Consigli delle Unioni di Comuni, Membri dei Consigli circoscrizionali dei Comuni come popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Per l'espletamento degli incarichi sopra riportati i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi Consigli; (se il Consiglio si tiene di sera, diritto a riprendere il lavoro non prima dell ore 8.00 del giorno successivo; se i lavori si protraggono oltre la mezzanotte, il diritto di assentarsi dal servizio riguarda tutta la giornata successiva)

2) Membri delle Giunte comunali;Membri delle Giunte provinciali;Membri delle Giunte metropolitane;Membri delle Giunte delle Comunità montane;Membri degli organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali;Membri delle Commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite;Membri delle Commissioni comunali previste per legge;Membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità.

Per l'espletamento degli incarichi sopra riportati i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro per tutta la durata della riunione dell'organo di cui il dipendente è membro, incluso il tempo necessario per andare e tornare dal luogo di lavoro.

3) Membri degli organi esecutivi dei Comuni;Membri degli organi esecutivi delle Province;Membri degli organi esecutivi delle città metropolitane;Membri degli organi esecutivi delle Unioni di Comuni;

Membri degli organi esecutivi delle Comunità montane;Membri degli organi esecutivi dei Consorzi fra Enti locali;Presidenti dei Consigli comunali;Presidenti dei Consigli provinciali;Presidenti dei Consigli circoscrizionali;Presidenti dei gruppi consiliari delle Province;Presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni con oltre 15.000 abitanti.

Per i lavoratori che esplitano gli incarichi sopra riportati il diritto a permessi retribuiti riguarda:

Intera giornata in cui sono convocate le sedute; se la seduta si tiene di sera: diritto a riprendere il lavoro non prima delle ore 8.00 del giorno successivo; se i lavori si protraggono oltre la mezzanotte: diritto all'assenza dal servizio per tutta la giornata successiva.

Il diritto di assentarsi dal lavoro vale per tutta la durata della riunione dell'organo di cui il dipendente è membro, incluso il tempo necessario per andare e tornare dal luogo di lavoro.

Ulteriori 24 ore lavorative al mese di assenza; tale misura si raddoppia (per un totale quindi di 48 ore) per Sindaci, presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti.

Tutte le assenze - di cui ai precedenti punti - sono regolarmente retribuite in via anticipata dal datore di lavoro il quale poi richiederà il rimborso all'ente nel cui ambito il proprio dipendente ricopre la carica pubblica, a carico del quale sono sia le retribuzioni sia gli oneri connessi (contributi, assicurativi e previdenziali; 13a mensilità, ecc.). Tale rimborso - precisa la norma - deve avvenire entro 30 giorni dall'inoltre della "richiesta documentata" da parte del datore di lavoro (è consigliabile l'uso della raccomandata con ricevuta di ritorno per la funzione di certificazione della data di ricezione da parte dell'Ente ai fini del computo dei 30 giorni).

 

b) Permessi non retribuiti

Ove sia necessario per lo svolgimento del mandato, è prevista la possibilità - per tutte le categorie interessate e sopra elencate - di fruire di un ulteriore pacchetto mensile massimo di 24 ore lavorative non retribuite.

 

Anagrafe

L'art. 30 regola l'attività dell'ufficio "Anagrafe degli amministratori locali" presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno.

Detta anagrafe:

- raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali;

- aggiorna tali dati;

- fornisce a chiunque copia, anche su supporto informatico, dei dati in essa contenuti.

È evidente che - al di là delle certificazioni/dichiarazioni fornite dal dipendente al datore di lavoro - in caso di dubbio sarà sempre possibile verificare la sussistenza e/o la permanenza in carica del lavoratore.

 

Norme abrogate

Il comma 3 dell'articolo 28 della legge di riforma stabilisce che l'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge n. 816 del 1985 incompatibili con le disposizioni del capo III devono intendersi abrogate. Il successivo comma 6 del medesimo articolo 28 stabilisce, inoltre, che le vecchie norme restano in ogni caso in vigore per le amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.