LAVORATORI
ELETTI O CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E NON - LEGGE 3 AGOSTO 1999 N. 265 - NUOVA
DISCIPLINA PER I PERMESSI
Sul
Supplemento Ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183 è
stata pubblicata la legge 3 agosto 1999, n. 265, concernente "disposizioni
in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla
legge 8 giugno 1990, n. 142". Il provvedimento è in vigore dal 21 agosto
1999.
La
legge innova l'ordinamento degli enti locali e introduce una nuova disciplina
in materia di trasferimenti, aspettative e permessi a favore degli
amministratori degli enti stessi. Risulta conseguentemente modificata la
previgente normativa, contenuta nella legge n. 816 del 27 dicembre del 1985 e
successive variazioni.
Di
seguito sono illustrate le nuove disposizioni.
Trasferimenti
In
primo luogo la nuova legge, all'art. 19, comma 4 stabilisce che i dipendenti -
sia pubblici che privati - i quali sono stati eletti (o chiamati) a ricoprire
cariche pubbliche presso gli enti locali, non possono essere trasferiti durante
il mandato in assenza di espresso consenso dell'interessato.
È
previsto inoltre, in forza dell'art. 19 della cennata legge, che la richiesta
di avvicinamento al luogo in cui deve essere esercitato il mandato, sia
esaminata dal datore di lavoro con "criteri di priorità".
Aspettative
La
nuova legge dispone altresì, all'art. 22, che alcune categorie di
amministratori locali (Sindaco, Presidente di Provincia, Consiglieri
Comunali o Provinciali, Presidente di
Consiglio Comunale o Provinciale, Membri di Giunta comunale o provinciale,
Presidente, Consiglieri e Assessori di Comunità montane, Componenti degli
organi delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, Componenti degli
organi di decentramento), laddove lavoratori dipendenti, possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Durante
tale aspettativa si interrompe il periodo di prova, con conseguente impedimento
della risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di
prova stesso. Detta aspettativa deve essere considerata come "servizio
effettivamente prestato".
Il
legislatore stabilisce inoltre, all'art. 26, il riconoscimento, durante la
cennata aspettativa non retribuita, dei contributi assicurativi e previdenziali
solo per i lavoratori chiamati a ricoprire i seguenti incarichi:
-
Sindaco
-
Assessori Comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
-
Presidente del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti
-
Presidente della Provincia
-
Assessori Provinciali
-
Presidente del Consiglio Provinciale
-
Presidente della Comunità montana
-
Presidente di organi costituiti dalle unioni di più Comuni
-
Presidente di Consorzi fra Enti locali
-
Presidente del Consiglio circoscrizionale nei casi in cui il Comune abbia
attuato un effettivo decentramento di funzioni
-
Presidente delle aziende anche consortili, fino all'approvazione della riforma
in materia di servizi pubblici locali.
Trattasi
di fattispecie tassative, e, quindi, non suscettibili d'interpretazioni
analogiche o estensive.
Per
tali soggetti l'Amministrazione locale - nella quale gli stessi sono inseriti -
provvede al versamento degli oneri previdenziali e assicurativi dandone
comunicazione al datore di lavoro.
Va
altresì osservato che il comma 9 dell'art. 23 prevede la determinazione di
un'"indennità di funzione" che dovrà essere stabilita da un apposito
decreto interministeriale (Ministero dell'Interno d'intesa con quello del
Tesoro e Bilancio), nonché dei "gettoni di presenza". L'indennità di
funzione in parola è prevista dimezzata per i lavoratori dipendenti chiamati a
ricoprire incarichi pubblici a livello locale i quali non abbiano richiesto di
usufruire dell'aspettativa non retribuita. L'art. 23 in esame prevede, inoltre,
che, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo
tra funzione e redditi, le indennità in parola non sono assimilabili a redditi
da lavoro di qualsiasi natura.
Permessi
Particolare
attenzione deve essere dedicata al regime dei permessi a favore dei lavoratori
chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a livello locale così come
rivisitato dall'art. 24 della legge n. 265.
Il
dettato legislativo in parola prevede che i lavoratori di cui si tratta hanno
diritto a fruire di permessi retribuiti e non retribuiti
a)
Permessi retribuiti
La
disposizione legislativa stabilisce quanto segue in relazione all'incarico
rivestito dal lavoratore:
1)
Membri di Consigli Comunale, Membri di Consigli Provinciali, Membri di Consigli
delle Comunità montane, Membri dei Consigli Metropolitani, membri dei Consigli
delle Unioni di Comuni, Membri dei Consigli circoscrizionali dei Comuni come
popolazione superiore a 500.000 abitanti.
Per
l'espletamento degli incarichi sopra riportati i lavoratori hanno diritto a
permessi retribuiti per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi
Consigli; (se il Consiglio si tiene di sera, diritto a riprendere il lavoro non
prima dell ore 8.00 del giorno successivo; se i lavori si protraggono oltre la
mezzanotte, il diritto di assentarsi dal servizio riguarda tutta la giornata
successiva)
2)
Membri delle Giunte comunali;Membri delle Giunte provinciali;Membri delle
Giunte metropolitane;Membri delle Giunte delle Comunità montane;Membri degli
organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di
Comuni e dei Consorzi fra Enti locali;Membri delle Commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite;Membri delle Commissioni comunali
previste per legge;Membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di
pari opportunità.
Per
l'espletamento degli incarichi sopra riportati i lavoratori hanno diritto a
permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro per tutta la durata della
riunione dell'organo di cui il dipendente è membro, incluso il tempo necessario
per andare e tornare dal luogo di lavoro.
3)
Membri degli organi esecutivi dei Comuni;Membri degli organi esecutivi delle
Province;Membri degli organi esecutivi delle città metropolitane;Membri degli
organi esecutivi delle Unioni di Comuni;
Membri
degli organi esecutivi delle Comunità montane;Membri degli organi esecutivi dei
Consorzi fra Enti locali;Presidenti dei Consigli comunali;Presidenti dei
Consigli provinciali;Presidenti dei Consigli circoscrizionali;Presidenti dei
gruppi consiliari delle Province;Presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni
con oltre 15.000 abitanti.
Per
i lavoratori che esplitano gli incarichi sopra riportati il diritto a permessi
retribuiti riguarda:
Intera
giornata in cui sono convocate le sedute; se la seduta si tiene di sera:
diritto a riprendere il lavoro non prima delle ore 8.00 del giorno successivo;
se i lavori si protraggono oltre la mezzanotte: diritto all'assenza dal
servizio per tutta la giornata successiva.
Il
diritto di assentarsi dal lavoro vale per tutta la durata della riunione
dell'organo di cui il dipendente è membro, incluso il tempo necessario per
andare e tornare dal luogo di lavoro.
Ulteriori
24 ore lavorative al mese di assenza; tale misura si raddoppia (per un totale
quindi di 48 ore) per Sindaci, presidenti delle Province, Sindaci
metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli
provinciali e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti.
Tutte
le assenze - di cui ai precedenti punti - sono regolarmente retribuite in via
anticipata dal datore di lavoro il quale poi richiederà il rimborso all'ente
nel cui ambito il proprio dipendente ricopre la carica pubblica, a carico del
quale sono sia le retribuzioni sia gli oneri connessi (contributi, assicurativi
e previdenziali; 13a mensilità, ecc.). Tale rimborso - precisa la norma - deve
avvenire entro 30 giorni dall'inoltre della "richiesta documentata"
da parte del datore di lavoro (è consigliabile l'uso della raccomandata con
ricevuta di ritorno per la funzione di certificazione della data di ricezione
da parte dell'Ente ai fini del computo dei 30 giorni).
b)
Permessi non retribuiti
Ove
sia necessario per lo svolgimento del mandato, è prevista la possibilità - per
tutte le categorie interessate e sopra elencate - di fruire di un ulteriore
pacchetto mensile massimo di 24 ore lavorative non retribuite.
Anagrafe
L'art.
30 regola l'attività dell'ufficio "Anagrafe degli amministratori
locali" presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del
Ministero dell'Interno.
Detta
anagrafe:
-
raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali;
-
aggiorna tali dati;
-
fornisce a chiunque copia, anche su supporto informatico, dei dati in essa
contenuti.
È
evidente che - al di là delle certificazioni/dichiarazioni fornite dal
dipendente al datore di lavoro - in caso di dubbio sarà sempre possibile
verificare la sussistenza e/o la permanenza in carica del lavoratore.
Norme
abrogate
Il
comma 3 dell'articolo 28 della legge di riforma stabilisce che l'articolo 8 e
tutte le altre disposizioni della legge n. 816 del 1985 incompatibili con le
disposizioni del capo III devono intendersi abrogate. Il successivo comma 6 del
medesimo articolo 28 stabilisce, inoltre, che le vecchie norme restano in ogni
caso in vigore per le amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre
1999.