CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO  AUTONOMO - POSSIBILITÀ ISCRIZIONE LISTE DI COLLOCAMENTO E DI ASSUNZIONE - CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 70/1999

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 24 settembre 1999, n. 70, ha precisato che i cittadini stranieri extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato in esito alla procedura di regolarizzazione disciplinata dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998, ma che non abbiano ancora intrapreso l'attività autonoma, possono iscriversi nelle liste di collocamento o essere assunti senza procedere alla conversione del permesso di soggiorno.

Le nuove indicazioni del Ministero modificano, sul punto, le istruzioni a suo tempo diramate con circolare 5 agosto 1999, n. 64. Infatti, in quella occasione il Dicastero aveva precisato che lo straniero, che avesse già acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della regolarizzazione, ma non avesse ancora intrapreso l'attività autonoma, poteva essere iscritto nelle liste di collocamento solo previa modifica del permesso di soggiorno. A tal fine, il caso doveva essere sottoposto alla Questura competente, per le opportune valutazioni.

A seguito delle nuove disposizioni, lo straniero, che abbia acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della procedura di regolarizzazione, ma non abbia ancora intrapreso l'attività autonoma, può iscriversi nelle liste di collocamento o essere assunto senza procedere alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in permesso per lavoro subordinato.

Tale orientamento trova un supporto normativo nell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ai sensi del quale il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

Il Ministero precisa, inoltre, che il datore di lavoro, che assuma un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve dare comunicazione di tale assunzione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.