CITTADINI
STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO - POSSIBILITÀ ISCRIZIONE LISTE DI
COLLOCAMENTO E DI ASSUNZIONE - CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 70/1999
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 24 settembre 1999, n. 70, ha precisato che
i cittadini stranieri extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato in esito alla procedura di regolarizzazione
disciplinata dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998, ma che non abbiano ancora intrapreso
l'attività autonoma, possono iscriversi nelle liste di collocamento o essere
assunti senza procedere alla conversione del permesso di soggiorno.
Le
nuove indicazioni del Ministero modificano, sul punto, le istruzioni a suo
tempo diramate con circolare 5 agosto 1999, n. 64. Infatti, in quella occasione
il Dicastero aveva precisato che lo straniero, che avesse già acquisito il
permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della regolarizzazione, ma
non avesse ancora intrapreso l'attività autonoma, poteva essere iscritto nelle
liste di collocamento solo previa modifica del permesso di soggiorno. A tal
fine, il caso doveva essere sottoposto alla Questura competente, per le
opportune valutazioni.
A
seguito delle nuove disposizioni, lo straniero, che abbia acquisito il permesso
di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della procedura di regolarizzazione,
ma non abbia ancora intrapreso l'attività autonoma, può iscriversi nelle liste
di collocamento o essere assunto senza procedere alla conversione del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo in permesso per lavoro subordinato.
Tale
orientamento trova un supporto normativo nell'art. 6 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", ai sensi del quale il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite.
Il
Ministero precisa, inoltre, che il datore di lavoro, che assuma un lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve dare
comunicazione di tale assunzione alla competente Direzione Provinciale del
Lavoro.