DECRETO
SVILUPPO - PRINCIPALI CONTENUTI IN MATERIA FISCALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 13
maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011, relativo
a "Prime disposizioni urgenti per l'Economia".
Si riporta di seguito una prima analisi
delle novità fiscali introdotte con il provvedimento in parola e di particolare
interesse per il settore delle costruzioni.
Per la lettura del testo normativo e
per un commento più completo ed approfondito si rinvia a quanto pubblicato sul
sito internet del Collegio (www.ancebrescia.it) e sul prossimo numero del
Notiziario.
Si rammenta, peraltro, che trattandosi
di norme introdotte con Decreto Legge potranno subire modifiche in occasione
della conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 12 luglio 2011.
1)
Detrazione IRPEF del 36% per le
ristrutturazioni residenziali
Per quanto attiene alla detrazione fiscale
del 36% per le ristrutturazioni residenziali, si segnala l'eliminazione dell'obbligo
di invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
La comunicazione sarà sostituita dall'indicazione,
in dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell'immobile oggetto di
recupero e, per interventi effettuati direttamente dal detentore dell'immobile,
gli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato e gli altri
dati richiesti al fine del controllo.
Per quanto riguarda gli altri
documenti (fatture, bonifici ecc.) gli stessi dovranno essere conservati dal
contribuente ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori.
Il decreto ha previsto, inoltre, l'eliminazione
dell'obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata
per l'esecuzione degli interventi agevolati.
2)
Riapertura dei termini per la rivalutazione
delle aree edificabili e dei terreni agricoli
Il decreto in parola ha previsto la
riapertura dei termini per la rideterminazione del valore d'acquisto dei
terreni edificabili ed agricoli, posseduti alla data del 1° luglio 2011 da
privati non esercenti attività commerciale, mediante la redazione di una
perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle
imposte sul reddito, pari al 4% dell'intero valore rivalutato delle aree, da
effettuarsi entro il 30 giugno 2012.
Per coloro che si sono già avvalsi
della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente
del beneficio sono riconosciute alternativamente:
a)
la
possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.
Al fine del controllo della legittimità
della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i
dati da indicare nella dichiarazione stessa;
b)
la
possibilità di chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, entro
48 mesi (ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 602/1973), decorrenti dalla data di
versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima
rideterminazione effettuata.
L'importo del rimborso non può essere
comunque superiore all'importo dovuto in base alla nuova rideterminazione del
valore effettuata;
c)
la
possibilità di richiesta di rimborso, con le stesse modalità e termini, anche
per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto.
In sostanza, viene riconosciuta la
facoltà di rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato
una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all'attuale
rideterminazione.
Anche questi soggetti potranno
richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi
decorrenti dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata
relativa all'ultima rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano già decorsi 48 mesi dal versamento dell'imposta
sostitutiva relativa all'ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di
rimborso potrà comunque essere fatta entro il termine di 12 mesi a decorrere
dalla medesima data di entrata in vigore del decreto.
3)
Altre disposizioni di natura fiscale
Oltre alle suddette misure, il "Decreto
Sviluppo" contiene anche altre disposizioni di natura fiscale, tra le
quali si evidenziano:
a)
alcune
norme di coordinamento dei controlli fiscali e contributivi e degli accessi
presso le imprese, da parte delle Agenzie Fiscali, della Guardia di Finanza,
dell'INPS e delle Amministrazioni locali;
b)
l'estensione
del regime di contabilità semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese
di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
c)
l'esclusione
dall'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a 3.000
euro, effettuate a favore dei soggetti non titolari di partita iva, se il
corrispettivo è corrisposto con carte di credito, di debito o prepagate.